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Tra le novità introdotte con il d. lgs. 10 ottobre 2022, n.150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 (c.d. “riforma Cartabia”) si segnala in particolare l’introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa, contenuta negli artt. 42-67, nonché in alcune ulteriori disposizioni di coordinamento con la vigente disciplina penale sostanziale e processuale. Prima di analizzare il contenuto della riforma, si precisa che con il decreto-legge del 31 ottobre 2022, n. 162 (art. 6) il Governo ha disposto il differimento dell’entrata in vigore del d. lgs. 150/2022 al 30 dicembre 2022.

La disciplina generale della giustizia riparativa

Agli artt. 42-67 il d. lgs. 150/2022 introduce la disciplina organica della giustizia riparativa.

L’intervento legislativo muove anzitutto da una definizione di «giustizia riparativa», da intendersi per: «ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore» (art. 42, co. 1, lett. a). L’(eventuale) esito riparativo è invece individuato in «qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell’offesa e idoneo

a rappresentare l’avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti» (art. 42, co. 1, lett. e).

Il d. lgs. 150/2022 delinea poi una serie di principi, obiettivi e garanzie per i programmi di giustizia riparativa:

  • Quanto ai principi, il legislatore delegato elenca ad esempio la partecipazione attiva e volontaria; l’equa considerazione dell’interesse della vittima e della persona indicata come autore dell’offesa; il coinvolgimento della comunità; la riservatezza; la ragionevolezza e proporzionalità dell’esito riparativo; l’indipendenza e l’equiprossimità del mediatore; la garanzia del tempo necessario (art. 43).
  • Quanto agli obiettivi, i programmi di giustizia riparativa tendono a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell’offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità (art. 43).
  • Quanto all’accesso ai programmi, il d. lgs. precisa che tale possibilità debba essere assicurata a titolo gratuito a tutti i soggetti che vi hanno interesse; l’accesso è – per espressa previsione dell’art. 43 – sempre favorito, con la sola eccezione del caso in cui dallo svolgimento del programma possa derivare un pericolo concreto per i partecipanti; come precisa l’art. 44, i programmi sono accessibili senza preclusioni relative alla fattispecie di reato o alla sua gravità e l’accesso è possibile in ogni stato e grado del procedimento penale, nonché nella fase esecutiva della pena o anche dopo l’esecuzione della stessa, così come all’esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità o per intervenuta estinzione del reato. Possono partecipare ai programmi la vittima del reato, la persona indicata come autore dell’offesa e altri soggetti appartenenti alla comunità (es. familiari, persone di supporto, enti e associazioni), oltre a chiunque vi abbia interesse.
  • Quanto, infine, alle garanzie per i partecipanti, il d. lgs. prevede che la vittima e la persona indicata come autore dell’offesa abbiano diritto all’informazione (art. 47), circa la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa, nonché circa i programmi disponibili, le modalità di accesso e i possibili esiti; inoltre, il consenso alla partecipazione deve essere personale, libero, consapevole, informato, espresso in forma scritta e sempre revocabile (art. 48); è, infine, previsto il diritto all’assistenza linguistica (art. 49).
  • Sul versante dei doveri, tanto il mediatore e il personale dei centri per la giustizia riparativa, quanto i partecipanti sono tenuti alla riservatezza su attività, atti, dichiarazioni, informazioni. Dichiarazioni e informazioni sono inutilizzabili nel procedimento penale e il mediatore non può essere obbligato a deporre su tutto quanto appreso in relazione allo svolgimento del programma, così come non sono generalmente consentiti intercettazioni delle comunicazioni o sequestri relativi all’oggetto dei programmi di giustizia riparativa (artt. 50-52).

I programmi di giustizia riparativa, l’esito e la valutazione da parte dell’autorità giudiziaria

Il d. lgs. 150/2022 disciplina anche nel dettaglio le modalità di svolgimento dei programmi di giustizia riparativa (artt. 53-58), che vengono svolti da almeno due mediatori e comprendono, oltre alla mediazione tra autore-vittima-comunità, anche il dialogo riparativo e ogni altro programma dialogico autore-vittima. Si prevede che, dopo i colloqui preliminari (di carattere informativo e funzionali a verificare la fattibilità dei programmi), i programmi di giustizia riparativa si svolgano mediante incontri – cui gli interessati partecipano personalmente – in spazi e luoghi adeguati ad assicurare riservatezza e indipendenza. L’esito riparativo, a conclusione del programma, può essere simbolico (dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi) o materiale (il risarcimento del danno, le restituzioni, l’adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori).

Al termine del programma è trasmessa all’autorità giudiziaria procedente una relazione, redatta dal mediatore e contenente la descrizione delle attività svolte e dell’esito riparativo raggiunto. All’autorità giudiziaria sono inoltre comunicate la mancata effettuazione del programma, l’interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo (art. 57).

È infine previsto che l’autorità giudiziaria valuti lo svolgimento del programma e l’eventuale esito riparativo per le determinazioni di competenza, anche ai fini di cui all’art. 133 c.p. (Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena), con la precisazione che la mancata effettuazione del programma, l’interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo non possono comunque produrre effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell’offesa.

Il d. lgs. introduce inoltre una disciplina di dettaglio relativa alla formazione dei mediatori e ai requisiti per l’esercizio dell’attività (artt. 59-60), nonché ai «Servizi per la giustizia riparativa» (artt. 61-67), prevedendo che spetti al Ministero della Giustizia il coordinamento nazionale dei servizi per la giustizia riparativa e soprattutto disponendo l’istituzione dei Centri per la giustizia riparativa (presso gli enti locali), che dovranno assicurare livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa, avvalendosi di mediatori esperti dell’ente locale, ovvero di enti del terzo settore, o ancora stipulando contratti di appalto o convenzioni.

Modifiche al codice penale

Come si anticipava, il d. lgs. 150/2022 ha inoltre provveduto a raccordare la neointrodotta disciplina della giustizia riparativa con le disposizioni del codice penale. A tal proposito si segnalano, in particolare:

  • L’introduzione all’art. 62, co. 1, n. 6), c.p. della previsione secondo la quale rientra tra le circostanze attenuanti comuni anche «l’avere partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo. Qualora l’esito riparativo comporti l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati» (art. 1).
  • La previsione che vi sia remissione tacita della querela anche «quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; nondimeno, quando l’esito riparativo comporta l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati» (art. 1).
  • Infine, l’inserimento della partecipazione a un «programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo» tra i presupposti applicativi della sospensione condizionale della pena c.d. «breve» o «speciale» di cui all’art. 163, co. 4, c.p. (art. 1).

Modifiche al codice di procedura penale

Infine, il d. lgs. 150/2022 ha altresì raccordato la disciplina della giustizia riparativa con le disposizioni del codice di procedura penale. Al riguardo si segnalano, in particolare:

  • L’inserimento del riferimento alla «facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa» nelle diverse disposizioni che disciplinano i diritti informativi dell’indagato/imputato e della persona offesa;
  • L’introduzione dell’art. 129-bis c.p.p., secondo il quale in ogni stato e grado del procedimento l’autorità giudiziaria può disporre anche d’ufficio l’invio dell’imputato e della vittima del reato al Centro per la giustizia riparativa, per l’avvio di un programma di giustizia riparativa (mentre nel corso delle indagini provvede il P.M.); all’art. 129-bis c.p.p. si prevede, inoltre, che in seguito all’emissione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, per i reati procedibili a querela rimettibile, l’indagato/imputato possa richiedere la sospensione del procedimento per lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa (art. 7).
  • La previsione che anche lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa rientri, all’art. 464-bis c.p.p., tra i contenuti del programma di trattamento da allegare alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

 

PNRR Italia

 

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