In tema di elenchi dei professionisti delegati alle vendite, l’individuazione del triennio entro cui assolvere gli obblighi di aggiornamento formativo deve essere effettuata da ciascun professionista in relazione alla data in cui è avvenuta l’iscrizione nell’elenco citato. Conseguentemente anche l’obbligo formativo annuale (almeno 15 ore di formazione l’anno) non deve essere valutato con riferimento all’anno solare, bensì con riferimento all’effettiva data in cui ciascun professionista è stato iscritto nell’elenco tenuto dal Tribunale di riferimento.
Il CNDCEC ha pubblicato un pronto ordine riguardante l’equipollenza della formazione per iscrizione all’albo ex art. 356 codice della crisi e la formazione gestione della crisi.
A seguito delle novità introdotte con il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 gli elenchi dei professionisti delegati alle vendite sono aggiornati costantemente (nei termini indicati dai singoli tribunali), pertanto, rispetto al passato, le iscrizioni non avvengono più in un’unica data, bensì possono essere disposte costantemente nel tempo.
Ne discende che l’individuazione del triennio entro cui assolvere gli obblighi di aggiornamento formativo deve essere effettuata da ciascun professionista in relazione alla data in cui è avvenuta l’iscrizione nell’elenco citato. Conseguentemente anche l’obbligo formativo annuale (almeno 15 ore di formazione l’anno) non deve essere valutato con riferimento all’anno solare, bensì con riferimento all’effettiva data in cui ciascun professionista è stato iscritto nell’elenco tenuto dal Tribunale di riferimento.
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