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 Titolo III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 12.  Pene accessorie

1.  La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente decreto importa:

a)  l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;

b)  l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;

c)  l’interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni;

d)  l’interdizione perpetua dall’ufficio di componente di commissione tributaria;

e)  la pubblicazione della sentenza a norma dell’articolo 36 del codice penale.

2.  La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 8 importa altresì l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, salvo che ricorrano le circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8, comma 3.

2-bis.  Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto l’istituto della sospensione condizionale della pena di cui all’articolo 163 del codice penale non trova applicazione nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d’affari; b) l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro. (1) (2)

(1) Comma aggiunto dall’ art. 2, comma 36-vicies semel, lettera h), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148; per l’applicazione di tale disposizione, vedi comma 36-vicies bis del predetto art. 2, D.L. n. 138/2011.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 14 – 28 maggio 2015, n. 95 (Gazz. Uff. 3 giugno 2015, n. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato fra l’altro inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 2-bis, aggiunto dall’art. 2, comma 36-vicies semel, lettera h), del D.L. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione.

Art. 12-bis  Sequestro e confisca (1) (2)

1.   Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

2. Salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca di cui al comma 1 non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti. (3)

(1) Articolo inserito dall’ art. 10, comma 1, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.
(2) Rubrica così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, a decorrere dal 29 giugno 2024, ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 87/2024.
(3) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. e), n. 2), D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, a decorrere dal 29 giugno 2024, ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 87/2024; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 1, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 87/2024.

______________

Cfr. Cassazione penale, sez. III, sentenza 13 luglio 2018 n° 32213

Art. 12-ter. Casi particolari di confisca (1)

1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l’articolo 240-bis del codice penale quando:
a) l’ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 2;
b) l’imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 3;
c) l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 8;
d) l’ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 11, comma 1;
e) l’ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 11, comma 2.

(1) Articolo inserito dall’ art. 39, comma 1, lett. q), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per l’efficacia di tale disposizione vedi l’ art. 39, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019. A norma di quanto disposto dall’ art. 39, comma 1-bis, del citato D.L. n. 124/2019 tale disposizione si applica esclusivamente alle condotte poste in essere successivamente al 25 dicembre 2019, data di entrata in vigore della L. 19 dicembre 2019, n. 157.

Art. 13.  Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario (1) (3)

1.  I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.

2. I reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. (3

3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione (4).

3-bis. I reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore sopravvenute, rispettivamente, all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’imposta sul valore aggiunto. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell’autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi. (5)

3-ter. Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici:
a) l’entità dello scostamento dell’imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità;
b) salvo quanto previsto al comma 1, l’avvenuto adempimento integrale dell’obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l’amministrazione finanziaria;
c) l’entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione;
d) la situazione di crisi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. (5)

(1) Articolo modificato dall’art. 2, comma 36-vicies semel, lett. i) e m), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148; per l’applicazione di tale disposizione, vedi comma 36-vicies bis del predetto art. 2, D.L. n. 138/2011. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 11, comma 1, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.
(2) Comma così modificato dall’art. 39, comma 1, lett. q-bis), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per l’efficacia di tale disposizione vedi l’art. 39, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019.
(3) Rubrica così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 1), D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, a decorrere dal 29 giugno 2024, ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 87/2024.
(4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 2), D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, a decorrere dal 29 giugno 2024, ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 87/2024.
(5) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 3), D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, a decorrere dal 29 giugno 2024, ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 87/2024.

Art. 13-bis  Circostanze del reato (1) 

1. Fuori dai casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell’articolo 12 se, prima della chiusura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto. Quando, prima della chiusura del dibattimento, il debito è in fase di estinzione mediante rateizzazione anche a seguito delle procedure conciliative e di adesione all’accertamento, l’imputato ne dà comunicazione al giudice che procede, allegando la relativa documentazione, e informa contestualmente l’Agenzia delle entrate con indicazione del relativo procedimento penale. (2)

1-bis. Nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, il processo è sospeso dalla ricezione della comunicazione. Decorso un anno la sospensione è revocata, salvo che l’Agenzia delle entrate abbia comunicato che il pagamento delle rate è regolarmente in corso. In questo caso, il processo è sospeso per ulteriori tre mesi che il giudice ha facoltà di prorogare, per una sola volta, di non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario per consentire l’integrale pagamento del debito. Anche prima del decorso dei termini di cui al secondo e al terzo periodo, la sospensione è revocata quando l’Agenzia delle entrate attesta l’integrale versamento delle somme dovute o comunica la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Durante la sospensione del processo il corso della prescrizione è sospeso. (3)

2. Per i delitti di cui al presente decreto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto, nonché quando ricorre il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 13, commi 1 e 2. (4)

3.  Le pene stabilite per i delitti di cui al titolo II sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell’esercizio dell’attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l’elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.

(1) Articolo inserito dall’ art. 12, comma 1, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.
(2) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. g), n. 1), D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, che ha sostituito l’originario comma 1 con gli attuali commi 1 e 1-bis, a decorrere dal 29 giugno 2024, ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 87/2024; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 1, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 87/2024.
(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. g), n. 1), D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, che ha sostituito l’originario comma 1 con gli attuali commi 1 e 1-bis, a decorrere dal 29 giugno 2024, ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 87/2024; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 1, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 87/2024.
(4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. g), n. 2), D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, a decorrere dal 29 giugno 2024, ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 87/2024.

Art. 14.  Circostanza attenuante. Riparazione dell’offesa nel caso di estinzione per prescrizione del debito tributario

1.  Se i debiti indicati nell’articolo 13 risultano estinti per prescrizione o per decadenza, l’imputato di taluno dei delitti previsti dal presente decreto può chiedere di essere ammesso a pagare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, una somma, da lui indicata, a titolo di equa riparazione dell’offesa recata all’interesse pubblico tutelato dalla norma violata.

2.  La somma, commisurata alla gravità dell’offesa, non può essere comunque inferiore a quella risultante dal ragguaglio a norma dell’articolo 135 del codice penale della pena minima prevista per il delitto contestato.

3.  Il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene congrua la somma, fissa con ordinanza un termine non superiore a dieci giorni per il pagamento (1).

4.  Se il pagamento è eseguito nel termine, la pena è diminuita fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell’articolo 12. Si osserva la disposizione prevista dal comma 3 dell’articolo 13.

5.  Nel caso di assoluzione o di proscioglimento la somma pagata è restituita.

(1) Con D.M. 13 giugno 2000 sono state definite le modalità di documentazione dell’avvenuta estinzione dei debiti tributari previsti dal presente comma.

Art. 15.  Violazioni dipendenti da interpretazione delle norme tributarie

1.  Al di fuori dei casi in cui la punibilità è esclusa a norma dell’articolo 47, terzo comma, del codice penale, non danno luogo a fatti punibili ai sensi del presente decreto le violazioni di norme tributarie dipendenti da obiettive condizioni di incertezza sulla loro portata e sul loro ambito di applicazione.

Art. 16.  Adeguamento al parere del Comitato per l’applicazione delle norme antielusive (1)

[1.  Non dà luogo a fatto punibile a norma del presente decreto la condotta di chi, avvalendosi della procedura stabilita dall’articolo 21, commi 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si è uniformato ai pareri del Ministero delle finanze o del Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive previsti dalle medesime disposizioni, ovvero ha compiuto le operazioni esposte nell’istanza sulla quale si è formato il silenzio-assenso. ]

(1) Comma aggiunto dall’ art. 2, comma 36-vicies semel, lettera l), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148; per l’applicazione di tale disposizione, vedi comma 36-vicies bis del predetto art. 2, D.L. n. 138/2011.

Art. 18.  Competenza per territorio

1.  Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell’articolo 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato.

2.  Per i delitti previsti dal capo I del titolo II il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Se il domicilio fiscale è all’estero è competente il giudice del luogo di accertamento del reato.

3.  Nel caso previsto dal comma 2 dell’articolo 8, se le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, è competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall’articolo 335 del codice di procedura penale.

Art. 18-bis  Custodia giudiziale dei beni sequestrati (1)

1.  I beni sequestrati nell’ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti previsti dal presente decreto e a ogni altro delitto tributario, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale, agli organi dell’amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.

2.  Restano ferme le disposizioni dell’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

Titolo IV

RAPPORTI CON IL SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO E FRA PROCEDIMENTI

Art. 19.  Principio di specialità

1.  Quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del titolo II e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale.

2. Permane, in ogni caso, la responsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti indicati nell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che non siano persone fisiche concorrenti nel reato e resta ferma la responsabilità degli enti e società prevista dall’articolo 21, comma 2-bis. (1)

(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. h), D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, a decorrere dal 29 giugno 2024, ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 87/2024.

Art. 20.  Rapporti tra procedimento penale e processo tributario

1.  Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione.

1-bis. Le sentenze rese nel processo tributario, divenute irrevocabili, e gli atti di definitivo accertamento delle imposte in sede amministrativa, anche a seguito di adesione, aventi a oggetto violazioni derivanti dai medesimi fatti per cui è stata esercitata l’azione penale, possono essere acquisiti nel processo penale ai fini della prova del fatto in essi accertato. (1)

(1) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. i), D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, a decorrere dal 29 giugno 2024, ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 87/2024.

Art. 21.  Sanzioni amministrative per le violazioni ritenute penalmente rilevanti

1. L’ufficio competente irroga le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato. (1)

2. Tali sanzioni non sono eseguibili nei confronti dei soggetti diversi da quelli indicati dall’articolo 19, comma 2, salvo che il procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione, sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 21-bis e 21-ter. I termini per la riscossione decorrono dalla data in cui il provvedimento di archiviazione o la sentenza sono comunicati all’ufficio competente; alla comunicazione provvede la cancelleria del giudice che li ha emessi. (2)

2-bis. La disciplina del comma 2 si applica anche se la sanzione amministrativa pecuniaria è riferita a un ente o società quando nei confronti di questi può essere disposta la sanzione amministrativa dipendente dal reato ai sensi dell’articolo 25-quinquiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. (3)

3. Nei casi di irrogazione di un’unica sanzione amministrativa pecuniaria per più violazioni tributarie in concorso o continuazione fra loro, a norma dell’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, alcune delle quali soltanto penalmente rilevanti, la disposizione del comma 2 del presente articolo opera solo per la parte della sanzione eccedente quella che sarebbe stata applicabile in relazione alle violazioni non penalmente rilevanti. (4)

(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. l), n. 1), D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, a decorrere dal 29 giugno 2024, ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 87/2024.
(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. l), n. 2), D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, a decorrere dal 29 giugno 2024, ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 87/2024.
(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. l), n. 3), D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, a decorrere dal 29 giugno 2024, ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 87/2024.
(4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. l), n. 4), D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, a decorrere dal 29 giugno 2024, ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 87/2024.

Art. 21-bis. Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione (1)

1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.

2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell’interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell’ente e società, con o senza personalità giuridica, nell’interesse dei quali ha agito il rappresentante o l’amministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci o associati.

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. m), D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, a decorrere dal 29 giugno 2024, ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 87/2024.

Art. 21-ter. Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative (1)

1. Quando, per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del soggetto, una sanzione penale ovvero una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il giudice o l’autorità amministrativa, al momento della determinazione delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurne la relativa misura, tiene conto di quelle già irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva.

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. m), D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, a decorrere dal 29 giugno 2024, ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 87/2024.

Titolo V

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E FINALI

Art. 22.  Modalità di documentazione dell’avvenuta estinzione dei debiti tributari

1.  Con decreto del Ministero delle finanze , emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabilite le modalità di documentazione dell’avvenuta estinzione dei debiti tributari indicati nell’articolo 13 e di versamento delle somme indicate nell’articolo 14, comma 3.

Art. 23.  Modifiche in tema di utilizzazione di documenti da parte della Guardia di finanza

1.  Nell’articolo 63, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nell’articolo 33, terzo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: “previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto” sono sostituite dalle seguenti: “previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all’articolo 329 del codice di procedura penale”.

Art. 24.  Modifica dell’articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18

1.  L’ottavo comma dell’articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è sostituito dal seguente:
“Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o comunque altera gli apparecchi misuratori previsti nell’articolo 1 o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032,91 (lire due milioni) a euro 7.746,85 (lire quindici milioni). Con la stessa sanzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, allo stesso fine, forma in tutto o in parte stampati, documenti o registri prescritti dai decreti indicati nell’articolo 1 o li altera e ne fa uso o consente che altri ne faccia uso; nonché chiunque, senza avere concorso nella falsificazione, fa uso degli stessi stampati, documenti o registri.”.

Art. 25.  Abrogazioni

1.  Sono abrogati:

a)  l’articolo 97, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b)  l’articolo 8, undicesimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249;

c)  l’articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627;

d)  il titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516;

e)  l’articolo 3, quarto comma, della legge 25 novembre 1983, n. 649;

f)  l’articolo 2, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 17;

g)  l’articolo 1, quarto comma, secondo periodo, del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1985, n. 6;

h)  l’articolo 2, commi 27 e 28, e l’articolo 3, comma 14, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;

i)  l’articolo 12, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

l)  l’articolo 54, comma 8, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

m)  l’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

2.  E’ abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.

 

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