Il Decreto Salva Casa convertito in legge prevede la regolarizzazione degli interventi realizzati come varianti in corso d’opera che costituiscono parziale difformità dal titolo, qualora lo stesso sia stato rilasciato prima dell’entrata in vigore della Legge Bucalossi del 1977.
Tra le novità apportate al Testo Unico Edilizia da parte della legge di conversione del Decreto Salva Casa, c’è una nuova disposizione di assoluto interesse che riguarda i casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo.
Nello specifico, come specificato dal dossier del Senato, con l’inserimento della lettera f-bis) al comma 1 dell’articolo 1:
- viene disciplinata la regolarizzazione degli interventi realizzati come varianti in corso d’opera che costituiscono parziale difformità dal titolo, qualora lo stesso sia stato rilasciato prima dell’entrata in vigore della c.d. legge Bucalossi del 1977;
- viene inoltre previsto che le parziali difformità, realizzate durante l’esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all’esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, sono soggette, alle condizioni individuate, alla disciplina delle tolleranze costruttive introdotta dal DL Salva Casa.
Regolarizzazione varianti in difformità dal titolo rilasciato prima del 1977
La lettera f-bis del comma 1 dell’art.1, inserita dalla Camera, introduce nel testo unico edilizia un nuovo articolo 34-ter che disciplina casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo.
Il comma 1 di tale nuovo articolo dispone che gli interventi realizzati come varianti in corso d’opera che costituiscono parziale difformità dal titolo possono essere regolarizzati alle seguenti condizioni:
- il titolo deve essere stato rilasciato prima della entrata in vigore della legge 10/1977 (c.d. legge Bucalossi);
- gli interventi in questione non sono riconducibili ai casi previsti dall’art. 34-bis del D.P.R. 380/2001 sulle tolleranze costruttive, introdotto dalla lettera f) del comma 1.
Il comma 2 disciplina l’accertamento dell’epoca di realizzazione della variante stabilendo che tale epoca:
- è provata mediante la documentazione (prevista dall’art. 9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto periodo, del D.P.R. 380/2001) per la determinazione dello stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare;
- oppure, nei casi in cui sia impossibile accertarla mediante la documentazione menzionata, è attestata dal tecnico incaricato con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità. Viene precisato che in caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dalla disciplina in materia di autocertificazione (v. capo VI del D.P.R. 445/2000).
Il comma 3 prevede, nei casi di cui al comma 1, la possibilità – per il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile – di regolarizzare l’intervento mediante:
- presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- e il pagamento, a titolo di oblazione, di una somma determinata ai sensi del comma 5 dell’articolo 36-bis.
Tolleranze per parziali difformità accertate durante sopralluogo o ispezione
In virtù del nuovo comma 4, le parziali difformità, realizzate durante l’esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all’esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, sono soggette, in deroga a quanto previsto dall’articolo 34 del D.P.R. 380/2001, alla disciplina delle tolleranze costruttive di cui all’articolo 34-bis, alle seguenti condizioni:
- non sia stato emesso, in seguito alle citate verifiche, un ordine di demolizione o riduzione in pristino;
- sia stata rilasciata la certificazione di abitabilità o di agibilità nelle forme previste dalla legge, non annullabile ai sensi della disciplina dell’annullamento d’ufficio.
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