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I contributi versati dal professionista alla propria Cassa privata di appartenenza sono fiscalmente deducibili.

In particolare, come previsto dall’articolo 10, comma 1, lett. e), Tuir, sono deducibili “i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi”.

Ne discende che i professionisti associati ad una Cassa privata obbligatoria possono dedurre dal reddito i seguenti contributi previdenziali effettivamente versati nel corso del periodo d’imposta:

  • il contributo soggettivo, calcolato in percentuale sul reddito professionale netto dichiarato ai fini delle imposte sui redditi;
  • il contributo di maternità.

Inoltre, possono essere dedotti anche i contributi volontari versati con riferimento a:

  • retrodatazione;
  • riscatto degli anni di laurea;
  • riscatto del servizio di leva;
  • ricongiunzione;
  • contributo modulare volontario.

Non risulta, invece, ammesso in deduzione il contributo integrativo, in quanto non risulta effettivamente a carico del professionista.

Infatti, tale onere, addebitato in fattura ai clienti del professionista, deve essere versato alla Cassa privata di appartenenza, ma non concorre alla formazione del reddito imponibile Irpef del professionista stesso.

I contributi previdenziali ed assistenziali deducibili dal reddito devono essere indicati all’interno del rigo RP21 del quadro RP dedicato agli oneri e alle spese.


Si evidenzia che, nell’ipotesi di versamento facoltativo, il professionista consegue il massimo vantaggio possibile, per effetto dell’attenuazione dell’incidenza fiscale di periodo.

Diverso è il caso del professionista forfettario, il quale deve indicare l’importo deducibile all’interno del rigo LM35 del quadro LM dedicato alla determinazione del reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfettario.

Non tutto l’importo deducibile, però, può essere indicato nel rigo LM35.

Infatti, in tale rigo può essere indicata solo la sommatoria dei contributi relativi all’ambito soggettivo e alla maternità.

Diversamente, i contributi facoltativamente versati devono essere indicati esclusivamente nel rigo RP21.

Ne consegue che, il professionista forfettario, che intenda recuperare l’onere sostenuto volontariamente, deve necessariamente possedere della capienza Irpef.

Pertanto, in mancanza di un reddito imponibile Irpef, ove il contribuente dichiarasse solo redditi da professione determinati con il regime agevolato, l’onere eccedente non rileva e, sostanzialmente, viene perso.

In conclusione, i contribuenti forfettari, ma anche i contribuenti minimi, sfuggono al principio generale secondo il quale i contributi previdenziali sono deducibili dal reddito complessivo e non da quello di lavoro autonomo.

 

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