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L’espropriazione immobiliare esattoriale dell’Agente della riscossione: come funziona. L’assegnazione dell’immobile allo Stato.

Il decreto del fare (d.l. n. 69/2013) ha modificato integralmente la disciplina del pignoramento immobiliare prevista dagli artt. 76 e seguenti del d.P.R. n. 602/1973. Difatti, l’art.76, come modificato dall’art. 52, primo comma, lett. g), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69,convertito con modificazioni della legge 9 agosto 2013, n. 98 dispone che: «Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell’articolo 563 del codice di procedura civile, l’agente della riscossione non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del ministro per i Lavori Pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente». Il legislatore ha, quindi, previsto lo stop al

pignoramento immobiliare, in particolare della prima casa, qualora questa sia l’unico bene immobile del contribuente e costituisca altresì la sua residenza anagrafica. Oggetto di pignoramento continuano ad essere gli immobili anche costituenti prima casa,classificati come immobili di lusso, e sempre che il fabbricato sia inquadrato in specifiche categorie catastali, ossia A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio).

Nei casi diversi da quelli di cui sopra, si può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui procede supera 120.000,00 euro. Per gli immobili diversi da quelli sopra individuati viene così previsto un limite all’espropriazione esattoriale che non potrà avere luogo quando l’importo complessivo del credito risulti inferiore a 120.000,00 euro. Inoltre, si aggiunge che l’espropriazione immobiliare può essere avviata solo decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca prevista dall’art. 77 del d.P.R.n. 602/1973, senza che il debito sia stato estinto.

Il secondo comma del medesimo articolo è, invece, rimasto immutato: «il concessionario non procede all’espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell’art. 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all’importo indicato nel co. 1».

Diversa, però, sembra essere la ratio che sorregge le due norme. Se con la prima condizione il legislatore ha inteso garantire un limite di proporzionalità tra l’importo in riscossione e l’attivazione di una procedura esecutiva immobiliare nei confronti del contribuente,in considerazione anche della ingente crisi economica che ha colpito il sistema economico del Paese, il secondo comma dell’art. 76 del d.P.R. n. 602/703 è dettato per soddisfare un’esigenza diversa. È opinione di chi scrive, infatti, che la funzione di tale norma sia quella di vincolare il valore del bene oggetto di esecuzione all’importo del credito in riscossione in modo tale da garantire che la somma ricavata dalla vendita del bene sia quantomeno pari all’importo del credito per cui si procede. Chiaro in tal senso il richiamo all’art.79 del d.P.R. n. 602/73 che regola la determinazione del prezzo base d’asta.

Potremmo, pertanto, definire il limite di cui al secondo comma dell’articolo citato «una condizione di convenienza della stessa procedura» il cui apprezzamento, per di più, viene lasciato alle valutazioni dello stesso Agente della riscossione, non trattandosi di vera e propria condizione di procedibilità dell’azione esecutiva.

Per procedere all’espropriazione, devono, invece, essere rispettate altre condizione di procedibilità poste dall’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Il secondo comma di tale norma, infatti, prevede che «Se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell’art. 79, il concessionario, prima di procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all’espropriazione».

Il comma 2 bis, invece, prevede espressamente l’obbligo del concessionario di notificare al proprietario

dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta ipoteca ex art. 77.

Evidente, quindi, la diversa ratio che sorregge la norma in questione rispetto a quelle precedentemente richiamate. A mezzo della predetta disposizione, infatti, il legislatore ha inteso creare un temporaneo differimento dell’esecuzione al fine di scongiurare, al meno per sei mesi, l’esecuzione per il recupero di crediti il cui ammontare è notevolmente inferiore al valore dell’immobile da pignorare.

Una ulteriore possibilità di definire la posizione debitoria prima dell’azione esecutiva poi è fornita dalla previsione dell’obbligo di inviare una comunicazione al debitore in cui si avverte che trascorsi trenta giorni dalla data dell’avviso si procederà ad esperire le dovute azioni per il recupero del credito.

Individuate le condizioni di procedibilità dell’esecuzione esattoriale immobiliare, va ora verificato come questa concretamente si articola.

A riguardo, l’art. 78 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 dispone che «Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma dell’articolo 555, secondo comma, del codice di procedura civile, di un avviso contenente:

  1. a) le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede;
  2. b) la descrizione degli immobili con le indicazioni e la precisazione dei confini;
  3. c) l’indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all’art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n.47;
  4. d) il giorno, l’ora ed il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni;
  5. e) l’importo complessivo del credito per cui si procede, distinto per imposta, per periodo d’imposta, per interessi di mora e per spese di esecuzione già maturate;
  6. f) il prezzo base dell’incanto;
  7. g) la misura minima dell’aumento da apportare alle offerte;
  8. h) l’avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell’aggiudicatario;
  9. i) l’ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;
  10. l) il termine di versamento del prezzo di cui all’articolo 82, comma 1;
  11. m) l’ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all’espropriazione e i frutti di essi».

Tale avviso, entro cinque giorni dalla trascrizione, è notificato al soggetto nei confronti del quale si procede, in mancanza non può procedersi alla vendita.

Ai sensi dell’art. 80, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 «Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto l’avviso di vendita è inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ed è affisso, a cura dell’ufficiale della riscossione,alla porta esterna della cancelleria del giudice dell’esecuzione e all’albo del Comune o dei comuni nel cui territorio sono situati gli immobili».

Tuttavia, tema di fondamentale importanza è introdotto dal comma 2 della citata disposizione.

Da una sua piana lettura si apprende che: «su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o del concessionario, il giudice può disporre che degli incanti,ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente

La norma in esame, pertanto, consente di utilizzare altri mezzi pubblicitari, o di rivolgersi ad un esperto che possa meglio relazionare sulle caratteristiche e sulle condizioni del

bene pignorato, al fine di creare i presupposti di un più ampio concorso tra i potenziali acquirenti del bene oggetto di espropriazione. Il tutto però subordinato ad una previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione a seguito di una apposita istanza del concessionario o del debitore esecutato.

È quindi evidente il carattere derogatorio di tale ultima previsione rispetto alla disciplina generale ex art. 490 comma 3 c.p.c, ai sensi della quale il giudice dispone (inoltre) che l’avviso sia inserito una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionalie, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale.

Altra deroga è la previsione, su richiesta del debitore, della nomina di un esperto per la stima del valore dell’immobile oggetto di vendita quando questo è ritenuto inadeguato rispetto al valore di mercato.

La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani d’informazione deve intendersi complementare e non alternativa. Nell’ambito della procedura esecutiva esattoriale l’autorizzazione del giudice è, infatti, elemento imprescindibile affinché il concessionario(nonché il

debitore esecutato) possa dare notizia della vendita al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale, mentre nella procedura esecutiva ordinaria è lo stesso giudice a disporre automaticamente la pubblicità a mezzo quotidiani, considerata una forma di pubblicità ordinaria e obbligatoria, restando la sola pubblicità commerciale a carattere straordinario.

Tale profilo di specialità non consente, tuttavia, di porre le due norme in un rapporto di assoluto contrasto. A tale conclusione si perviene alla luce delle seguenti considerazioni.

Da un’analisi della disciplina generale prevista dall’art. 490 c.p.c, si evince, concordando con quanto sostiene la dottrina maggioritaria, che la pubblicità cui fa riferimento la norma è finalizzata alla conoscenza di un atto in via di definizione (come, ad esempio, una vendita)avente interesse generale, giacché a vantaggio sia del concessionario (per ovvie ragioni di recupero del credito) sia del debitore esecutato, il quale vedrebbe il bene venduto a condizioni più vantaggiose (con possibilità di recupero delle somme in esubero ex art. 510 c.p.c ultimo comma).

La logica sottostante all’art. 80 del d.P.R. n. 602/1973 sembra essere la stessa della disciplina generale, poiché questo espressamente prevede che l’istanza può essere presentata tanto dal concessionario, quanto dal soggetto nei confronti del quale si procede, evidenziando così l’interesse anche da parte di quest’ultimo ad una vendita più redditizia. Sul punto l’intenzione del legislatore sembra univoca. Non solo. Esiste, in entrambe le norme,una discriminazione tra pubblicità a mezzo giornali e pubblicità commerciale.

Pubblicità commerciale

Secondo la normativa codicistica, la pubblicità commerciale è a carattere straordinario, poiché disposta dal giudice dell’esecuzione qualora ne ravvisi l’utilità; allo stesso modo, il legislatore dell’art. 80 d.P.R. n. 602/73 ha subordinato il ricorso alle forme di pubblicità commerciale a requisiti di «idoneità». Anche questo aspetto evidenzia un’affinità fra le due disposizioni.

Nonostante le riportate affinità in merito alle forme di pubblicità dell’avviso di vendita, le due procedure esecutive, ordinaria ed esattoriale, conservano nel complesso caratteristiche tutt’altro che comuni.

Autonomia processuale del concessionario

A seguito dell’integrale riscrittura del titolo II del d.P.R. n. 602/73 adopera dell’art. 16 del d.lgs. n. 46/99, la nuova disciplina, da un lato,riformula una più ordinata sistemazione della materia, dall’altro, rideterminagli elementi di specialità della procedura a rito fiscale. Fondamentale elemento di specialità della procedura esattoriale continua ad essere l’autonomia processuale del concessionario, ora estesa anche al compimento della vendita in via immobiliare. Nella procedura de qua, l’istanza di cui all’art. 80 del d.P.R. n. 602/73 potrebbe di fatto essere

un grosso limite per il concessionario, che si vede frenato nella sua attività di riscossione coattiva, nell’ambito di una procedura dove il controllo giurisdizionale sulla regolarità degli atti del concessionario interviene successivamente alla vendita, al momento del

deposito del ricavato e degli atti del procedimento. Tale autonomia del concessionario si spinge al punto di suscitare dubbi in dottrina circa la natura giurisdizionale o amministrativa della procedura esattoriale.

Le ultime osservazioni riportate consentono di proporre un’interpretazione diversa dell’art.80 del d.P.R. n. 602/1973. Infatti, la previa autorizzazione del giudice a seguito dell’istanza del concessionario potrebbe essere intesa, data la natura del soggetto (si privato, ma comunque concessionario di pubbliche funzioni), come un’autorizzazione dal carattere generale,a seguito di un’unica istanza presentata al Presidente del Tribunale della provincia in cui il concessionario opera stabilmente. Questo, da un lato, lascerebbe impregiudicate tutte le garanzie riconosciute al debitore esecutato, (tanto dalla normativa codicistica, quanto dalla disciplina speciale ex art. 80 del d.P.R. n. 602/1973); dall’altro, non andrebbe ad appesantire, con tutti i conseguenti ritardi, una procedura che il legislatore ha voluto nel suo complesso agile e totalmente incentrata sulla figura del concessionario della riscossione.

Non va poi disdegnato l’ulteriore beneficio, anche in termini di economicità dei procedimenti,che una tale soluzione potrebbe avere sugli uffici giudiziari. Difatti, questi non dovrebbero più puntualmente destinare un giudice a pronunciarsi sulle singole istanze di autorizzazione presentate nell’ambito delle varie procedure esecutive intraprese dal concessionario.

Tutto ciò in virtù della più generale autorizzazione conferita in via preventiva.

Una soluzione potrebbe essere quella di provvedere alla pubblicità sul sito aziendale che non aggraverebbe la procedura di ulteriori costi e che, comunque, agevolerebbe la divulgazione della notizia della vendita favorendo la partecipazione di eventuali terzi interessati all’acquisto. Nel pieno rispetto del d.lgs. n. 196/2003 (codice della privacy) la pubblicazione sul sito sarebbe relativa ai soli dati degli immobili, alla data e al prezzo d’asta, escludendole generalità del debitore.

Ritornando agli aspetti propriamente procedurali, il successivo art. 81 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 prevede che «Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di offerte valide, si procede al secondo incanto nel giorno fissato dall’

avviso di vendita e con un prezzo base inferiore di un terzo a quello precedente. Qualora la

vendita non abbia luogo nemmeno al secondo incanto, il concessionario procede ad un terzo incanto, con un prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto».

Terminata la fase degli incanti, avvenuto il deposito del fascicolo degli atti del procedimento nella cancelleria del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 82 del d.P.R. 29 settembre 1973,n. 602, l’aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine di trenta giorni dall’aggiudicazione.

Se il prezzo non è versato nel termine, il giudice con decreto dichiara la decadenza e si procede ad un nuovo incanto per un prezzo base pari a quello dell’ultimo incanto.

Versato il prezzo, se vi è intervento di altri creditori, il concessionario deposita nella cancelleria del giudice dell’esecuzione, nel termine di dieci giorni dal versamento del prezzo, unitamente agli atti del procedimento, un progetto di distribuzione delle somme ricavate.

Diversamente, se non vi sono creditori intervenuti, il giudice dell’esecuzione provvede a norma dell’art. 510, primo comma, c.p.c.

In caso di intervento di altri creditori, il giudice dell’esecuzione, apportate le eventuali variazioni al progetto di distribuzione presentato dal concessionario, provvede a norma dell’art.596 del codice di procedura civile.

L’assegnazione dell’immobile allo Stato

Il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, ad opera del d.lgs. n. 46/1999,ha ribadito il concetto del «trasferimento» dell’immobile allo Stato quale possibile esito dell’esecuzione; ma i contenuti del nuovo art. 85 del d.P.R. n. 602/1973 hanno ridisegnato l’intera procedura, consentendo di parlare di un nuovo istituto.

A differenza del previgente art. 87 del d.P.R. n. 602/1973, la norma, oggi, prevede non più l’automatica devoluzione dell’immobile allo Stato in caso di esito negativo dell’ultimo incanto, quanto la sua assegnazione, si allo Stato, ma dopo apposito provvedimento delgiudice dell’esecuzione.

È, pertanto, evidente la diversa «filosofia» che ispira la norma in questione. Viene infatti meno ogni automatismo, rafforzandosi il carattere giurisdizionale del procedimento, essendo necessario, per ottenere l’attribuzione del bene allo Stato, un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Ai sensi dell’art. 85 del d.P.R. n. 602/1973 attualmente vigente: «Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell’esecuzione l’assegnazione dell’immobile allo Stato per il prezzo base del terzo incanto, depositando nella cancelleria del giudice dell’esecuzione gli atti del procedimento».

Con l’entrata in vigore dell’art. 52, comma 1, lettera m), del d.l. 21 giugno 2013, n. 69,convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, la norma è stata modificata nella parte del prezzo che lo Stato deve pagare affinché gli venga trasferita la titolarità dell’immobile.

L’ultima novella legislativa, infatti, prendendo atto della pronuncia di incostituzionalitàche aveva colpito la norma nella parte in cui prevedeva che, se il terzo incanto avesse avuto esito negativo, l’assegnazione dell’immobile allo Stato avrebbe dovuto aver luogo «per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede», anziché per il prezzo base del terzo incanto (cfr. Corte Costituzionale,sentenza 28 ottobre 2011, n. 281 in Gazz. Uff., 2 novembre, n. 46), ha fissato definitivamente in tale ultimo valore il prezzo che lo Stato è tenuto a corrispondere per l’

assegnazione del bene immobile.

Quanto alle modalità procedurali che devono essere seguite per l’assegnazione, il secondo comma dell’art. 85 rinvia alla procedura disciplinata dall’art. 590 del codice di procedura civile, mentre il termine per il versamento del prezzo per il quale è stata disposta l’assegnazione non può essere inferiore a sei mesi.

Inoltre, sempre secondo la disposizione normativa in esame, nel caso di mancato versamento del prezzo entro il termine fissato, il processo esecutivo si estingue qualora il concessionario,nei trenta giorni successivi alla scadenza di tale termine, non dichiari, su indicazione dell’Ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere a un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell’ultimo incanto. Laddove anche tale incanto abbia esito negativo, il processo esecutivo si estingue in ogni caso.

Infine, occorre sottolineare che l’art. 30 del d.lgs. n. 46/1999, rubricato «Esito negativo del terzo incanto nell’espropriazione forzata immobiliare

», definisce la portata applicativa dell’ art. 85, stabilendo che esso si applica solo qualora si proceda per entrate tributarie dello Stato.

Diversamente, il secondo comma del menzionato art. 30 dispone che «Negli altri casi, se nelle procedure di espropriazione forzata immobiliare il terzo incanto ha esito negativo, il procedimento si estingue qualora, nel termine di sessanta giorni da tale incanto, il concessionario non dichiara, su indicazione dell’ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere ad un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell’ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo».

Fermo restando il generale richiamo alla disciplina del codice di procedura civile, il legislatore ha inteso contraddistinguere l’esecuzione esattoriale a mezzo delle seguenti disposizioni speciali. L’art. 62 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in deroga alle disposizioni codicistiche,prevede che «I beni indicati nel numero 4 del primo comma dell’art. 514 del codice di procedura civile (ossia beni e strumenti indispensabili per l’esercizio della professione)possono essere pignorati nei casi in cui sono soggetti al privilegio previsto dall’art.2759 del codice civile. I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall’articolo 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme dell’espropriazione presso il debitore ancorché i fondi stessi siano affittati».

Decreto del fare

Il c.d. decreto del fare (d.l. n. 69/2013), modificando l’art. 62, ha introdotto ulteriori garanzie per il debitore: i beni indispensabili per l’esercizio della professione potranno essere pignorati nei limiti di un

quinto solo dopo che il valore di presumibile realizzo degli altri beni pignorati non appaia sufficiente per la soddisfazione del credito.

Nell’ipotesi di pignoramento, in ogni caso, viene affidata ai contribuenti la custodia ex lege dei beni oggetto di espropriazione e, comunque, il primo incanto non può avvenire prima che siano trascorsi 300 giorni dal pignoramento.

Altra deroga alla disciplina codicistica è data dal disposto del successivo art. 63, che detta disposizioni in tema di astensione dal pignoramento. In particolare, la norma prevede che l’ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento quando è dimostrato che i beni appartengono a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati dall’art. 58, comma 3, in virtù di titolo avente data anteriore all’anno cui si riferisce l’entrata iscritta a ruolo. Tale dimostrazione può essere offerta solo mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero di sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno.

Ennesima deroga all’esecuzione mobiliare ordinaria si rinviene all’art. 64 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. In tema di custodia dei beni pignorati, la norma dispone che«Salvo quanto disposto dall’art. 520, primo comma, del codice di procedura civile e dall’art. 70, la custodia dei beni mobili pignorati è affidata allo stesso debitore o a un terzo. Il concessionario non può essere nominato custode». Serve solo aggiungere che

l’Agente della riscossione può, in ogni tempo, disporre la sostituzione del custode e che,in mancanza di persone idonee all’affidamento della custodia, i beni pignorati sono presi in consegna dal Comune.

In ogni caso, il verbale di pignoramento è notificato al debitore, e la notificazione, se al pignoramento assiste il debitore o un suo rappresentante, è eseguita mediante consegna allo stesso di una copia del verbale.

Per procedere alla vendita dei beni pignorati, l’Agente della riscossione affigge alla casa comunale, per cinque giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il primo incanto, un avviso contenente la descrizione dei beni e l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo del primo e del secondo incanto.

Ai sensi dell’art. 66 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 «Il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi dieci giorni dal pignoramento. Il secondo incanto non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per il primo e deve essere fissato non oltre il decimo giorno dalla data del primo incanto». Su istanza del debitore o dell’Agente il

giudice può ordinare che degli incanti sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre forme di pubblicità commerciale.

In relazione al prezzo base del primo incanto l’art. 68 del citato d.P.R. prevede che «Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base del primo incanto è determinato dal valore ad essi attribuito nel verbale di pignoramento». Tuttavia, quando l’Agente della riscossione tributi lo richiede, e in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base è stabilito da uno stimatore designato dal giudice dell’esecuzione.

Per ciò che concerne il secondo incanto, i beni sono venduti al miglior offerente

ad un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del primo incanto.

Infine, se i beni restano invenduti anche al secondo incanto, in deroga ad ogni previsione della disciplina ordinaria, l’art. 70 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 dispone che «Ilconcessionario entro tre mesi procede alla vendita a trattativa privata per un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del secondo incanto o ad un terzo incanto ad offerta libera». I beni rimasti ancora invenduti sono messi a disposizione del debitore.

Per completezza espositiva, va detto che tutta l’attività che va dal pignoramento alla vendita può essere effettuata da parte degli istituti di vendite giudiziarie ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Da ultimo va posto in evidenza che nel nuovo sistema vigente viene a mancare la propedeuticità che in passato aveva l’esecuzione mobiliare rispetto a quella immobiliare.

Pertanto, oggi, l’Agente della riscossione può procedere nei confronti del contribuente moroso direttamente ponendo in essere

azioni esecutive di tipo immobiliare.

Azione revocatoria e surrogatoria

La disciplina dell’esecuzione esattoriale può essere integrata da altri istituti. Si tratta di azioni cautelari e conservative a tutela del creditore previste dall’ordinamento giuridico esperibili anche dall’Agente della riscossione. Stiamo parlando dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e dell’azione surrogatoria ex art. 2900 c.c., «mezzi di tutela preventiva volti a conservare la garanzia patrimoniale, facendo dichiarare inefficaci gli atti di disposizione compiuti dal debitore prima dell’inadempimento».

Con l’azione revocatoria, il creditore, a salvaguardia dell’integrità del patrimonio del debitore,può chiedere di rendere inefficace, soltanto nei suoi confronti, tutti gli atti di disposizione del patrimonio compiuti dal debitore stesso che possano ledere la garanzia del creditore. Se l’azione revocatoria è esperita con successo, il creditore che l’ha promossa può escutere il bene oggetto dell’atto revocato, per la realizzazione del credito.

L’azione surrogatoria consente al creditore di esercitare i diritti e le azioni che spettano al proprio debitore, sostituendosi a questo, nei confronti dei terzi, al fine di recuperare o conservare nel patrimonio del debitore beni che altrimenti il debitore avrebbe perso per un minore o mancato interesse a curare i propri affari.

Parallelamente, ai sensi dell’art. 51 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 il concessionario può chiedere al Giudice dell’esecuzione di volersi surrogare al creditore procedente,«qualora sui beni del debitore sia già iniziato altro procedimento di espropriazione; la dichiarazione è notificata al creditore procedente e al debitore.

Se entro 10 giorni dalla notificazione il creditore procedente o il debitore non hanno corrisposto al concessionario l’importo del suo credito, il concessionario resta surrogato negli atti già iniziati e li prosegue secondo le norme del titolo II del d.P.R. 602/1973.

Il concessionario può esercitare il diritto di surroga fino al momento dell’ aggiudicazione o dell’assegnazione».

L’opportunità di promuovere queste azioni, è rimessa alla discrezionalità dell’Agente della riscossione, che, ovviamente, è tenuto a valutare la convenienza economica di una tale azione in rapporto ai costi necessari per promuoverla ed al valore del credito da tutelare per il quale procede.

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