L’Agenzia delle Entrate ha risposto a due quesiti posti dalla società istante che chiede di sapere:
- se l’imputazione temporale, all’esercizio al 31 dicembre 2019, della sopravvenienza attiva correlata allo stralcio dei debiti, per effetto di una sentenza, eseguita ai fini contabili, assuma rilevanza anche sul piano fiscale, ai fini della determinazione della base imponibile IRES ed IRAP, per il periodo d’imposta 2019. Il dubbio interpretativo riguarda, in particolare, la rilevanza sul piano fiscale degli effetti di una sentenza depositata successivamente alla chiusura dell’esercizio, ma prima della predisposizione del bilancio;
- se la disposizione agevolativa, in base alla quale per i soggetti con ricavi non superiori a 250 milioni di euro non è dovuto il versamento del saldo dell’IRAP relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, sia soggetta alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, con la conseguenza, nel caso di specie, che l’esenzione è circoscritta all’importo del saldo nei limiti di 800.000 euro.
Sopravvenienza attiva correlata allo stralcio dei debiti
In merito al primo quesito, la società aveva escluso di procedere allo stralcio del debito e di poter quindi contabilizzare la corrispondente sopravvenienza attiva.
La Corte di Cassazione, con sentenza del 13 maggio 2009 n. 10981, nel riaffermare il principio ormai consolidato nel nostro ordinamento tributario dell’inderogabilità delle regole sull’imputazione temporale dei componenti negativi, ha fornito altresì un’importante precisazione, e cioè che l’applicazione di detto principio non “implica di per sé la conseguenza, parimenti vietata, della doppia imposizione, che è evitabile dal contribuente con la richiesta di restituzione della maggior imposta, la quale è proponibile, nei limiti ordinari della prescrizione ex art. 2935 c.c., a far data dal formarsi del giudicato sulla legittimità del recupero dei costi in relazione alla annualità non di competenza”.
In sostanza, in tutti quei casi in cui un componente negativo, la cui deduzione operata dal contribuente sia stata disconosciuta dall’ufficio, non sarebbe più deducibile nel periodo d’imposta di effettiva competenza perché il contribuente è decaduto dalla possibilità di emendare a proprio favore la dichiarazione già presentata, o perché sono decaduti i termini per presentare istanza di rimborso della maggiore imposta versata occorre evitare, secondo la Corte di Cassazione, definitivi disconoscimenti dei costi sostenuti o la duplicazione di tassazione dei ricavi, con violazione del principio costituzionale della capacità contributiva.
Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, l’applicazione dell’inderogabilità del principio di imputazione temporale dei componenti positivi non implica, in ogni caso, la conseguenza della mancata tassazione al momento dell’emersione, pur tardiva, in bilancio, ma ne contempla l’assoggettamento ad imposizione nell’esercizio di rilevazione contabile.
Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato
In merito al secondo quesito, la Circ. AE 20 agosto 2020 n. 25/E ha chiarito che la disposizione agevolativa, in base alla quale per i soggetti con ricavi non superiori a 250 milioni di euro non è dovuto il versamento del saldo dell’IRAP relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, non si sostanzia in un mero differimento dei versamenti dovuti ai fini IRAP, ma in un vero e proprio contributo che implica l’esclusione dai relativi versamenti.
Pertanto, secondo le Entrate, l’istante può fruire dell’agevolazione in oggetto entro l’importo massimo di euro 800 000 EUR per singola impresa.
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