Prima dell’entrata in vigore della Riforma dello sport a luglio 2023 la normativa prevedeva, agli artt. 67, c. 1, lett. m) e 69 del Tuir che tra le somme erogabili fino alla soglia di 10.000 euro da parte dei sodalizi sportivi rientrassero, oltre ai compensi ed ai rimborsi forfettari, anche i premi per i risultati ottenuti in ambito sportivo dilettantistico.
Con l’abrogazione di queste norme la disciplina fiscale dei premi sportivi non può più applicare questo inquadramento ed infatti l’art. 36, c. 6-ter D.Lgs. 36/2021 stabilisce che i premi per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive siano considerati come premi ai sensi dell’ordinaria disciplina prevista dall’art. 30, c. 2 D.P.R. 600/1973. Conseguentemente questi importi sono da assoggettare a ritenuta del 20% a titolo d’imposta e non fanno cumulo con eventuali altri redditi del percipiente.
Il D.Lgs. 120/2023, c.d. “correttivo bis della Riforma”, ha espressamente autorizzato l’erogazione dei premi per i risultati sportivi anche ai Dipendenti della Pubblica Amministrazione.
Solo per i premi erogati nell’anno 2024 l’art. 14, c. 2-quater D.L. 215/2023 ha previsto che sulle somme versate agli atleti a titolo di premio sportivo nel periodo tra il 29.02 e il 31.12.2024 non si debba versare la ritenuta del 20% a condizione che l’importo complessivo corrisposto all’atleta non superi i 300 euro annui.
Adempimenti dichiarativi connessi all’erogazione del premio – I premi corrisposti agli sportivi non rientrano nella Certificazione Unica, così come previsto dalle istruzioni per l’anno 2024 e precedenti. Questo comportamento coincide con il fatto che l’importo è assoggettato a ritenuta a titolo d’imposta e non d’acconto.
L’ente sportivo dovrà versare la ritenuta a titolo definitivo tramite modello F24 ordinario entro il giorno 16 del mese successivo ed utilizzando il codice tributo 1047.
Modello 770 – Sarà inoltre cura dell’ente sportivo presentare il Modello 770 indicante i dati complessivi dei premi erogati e le ritenute versate nell’anno, compilando il Quadro SH, Prospetto G, righi da SH16 a SH18. Le istruzioni alla compilazione del Modello precisano che “Nel presente prospetto devono essere indicati i premi e le vincite, assoggettati alla ritenuta di cui all’art. 30 D.P.R. 600/1973, divenuti esigibili nell’anno 2023, ancorché non corrisposti”.
Adempimenti fiscali per percipiente – Trattandosi di somme già assoggettate a ritenuta a titolo definitivo il percettore non deve inserire nel proprio Mod. Redditi o nel Mod. 730 gli importi percepiti a titolo di premio sportivo.
In tema invece di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini del calcolo ISEE questi redditi devono essere indicati nel Quadro FC4 nel campo intitolato “redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di imposta” in quanto concorrono alla formazione del reddito del singolo componente familiare per il calcolo dell’ISR (Indicatore della Situazione Reddituale).
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