Rassegna breve delle principali pronunce della Corte Costituzionale sulla procedura della mediazione civile e commerciale
Patrocinio gratuito anche per la difesa in mediazione
Con la sentenza n. 10/2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 74 comma 2 e dell’art. 75 comma 1 del DPR n. 115/2002, che disciplina le spese di giustizia. Queste disposizioni sono illegittime nella parte in cui non consentono che l’istituto del patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche quando l’attività di difesa si svolga nell’ambito della procedura di mediazione e le parti raggiungano un accordo. La sentenza ha dichiarato incostituzionale anche l’art. 83 comma 2 del TU sulle spese di giustizia nella parte in cui non prevede che sia l’autorità, che sarebbe stata competente a decidere la controversia in giudizio, a liquidare il compenso al difensore.
Mediazione obbligatoria: eccesso di delega
La sentenza n. 272/2012 della Corte costituzionale ha dichiarato invece l’illegittimità costituzionale del d.lgs 4 marzo 2010, n. 28, nella parte in cui prevedeva, quale condizione di procedibilità dell’azione civile in relazione a un certo numero di controversie aventi a oggetto diritti disponibili, il necessario e preventivo esperimento della mediazione, per raggiungere la conciliazione delle liti, introdotto quale strumento deflattivo del carico processuale gravante sugli uffici giudiziari. La norma principale oggetto di censura è l’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 che la Corte aveva dichiarato illegittima per contrasto con la Costituzione per eccesso di delega. La sentenza è intervenuta conseguentemente anche su altre norme del decreto legislativo n. 28/2010, come l’articolo 4 comma 3, l’articolo 6 comma 2, l’articolo 7, l’articolo 8 comma 5, l’articolo 11 comma 1, l’articolo 13, l’articolo 17 e infine l’articolo 24. Per la Corte costituzionale la mediazione civile e commerciale configurerebbe un istituto di carattere generale, in grado di operare in numerose controversie. Il carattere della obbligatorietà della procedura però non troverebbe fondamento in nessuna fonte normativa.
Oltre a queste due sentenze storiche che hanno condizionato anche il testo di legge della Riforma Cartabia e i successivi correttivi che attualmente disciplinano la mediazione, ne esistono altre della Corte Costituzionale, che si sono occupate della mediazione in modo indiretto. Analizziamone due tra quelle più significative.
Mediazione alternativa alla consulenza tecnica preventiva nei casi di responsabilità medica
La sentenza n. 87/2021 ad esempio si è occupata anche della questione di legittimità costituzionale che è stata sollevata in relazione all’art. 8 commi 1 e 2 della legge n. 24/2017, che si occupa della responsabilità medica e sanitaria in generale nella misura in cui esclude “che il giudice possa addebitare, in tutto o in parte, a carico di una parte diversa da quella ricorrente, il costo, comprensivo di compensi ed esborsi, dell’attività del collegio peritale nominato nel procedimento di cui all’art. 696-bis cod. proc. civ., che il predetto art. 8 della legge n. 24 del 2017 ha reso condizione di procedibilità della domanda giudiziale di merito in materia di responsabilità sanitaria.”
Nel passaggio di una sentenza la Consulta evidenzia come in materia di responsabilità sanitaria sia possibile esperire la mediazione civile e commerciale in alternativa all’art. 696 bis c.p.c. La Corte nella motivazione dichiara che, nella valutazione di non fondatezza della censura sollevata per contrasto con l’articolo 24 della Costituzione, rileva il fatto che l’articolo 8 della legge n. 24/2017 individui, come condizione di procedibilità alternativa la mediazione civile e commerciale. Il ricorrente è quindi libero di scegliere la via meno onerosa, considerato che la consulenza tecnica d’ufficio è a carico di entrambe le parti e in solido (art. 16 comma 11 DM n. 180/2010).
Mediazione o negoziazione per domande restitutorie fino a 50.000 euro?
Un’altra sentenza della Corte Costituzionale che si è occupata della mediazione è la n. 266/2019. La Consulta in questo caso è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, secondo e terzo periodo, del dl n. 132/2014 per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione. Il giudice remittente ritiene che la qualità di eredi dei soggetti agenti con domande risarcitorie e restitutorie nei confronti delle figlie e gli eredi di un soggetto che avrebbe truffato gli attori non conferisca alle domande carattere successorio. La mediazione pertanto, in questo caso, non sarebbe applicabile come condizione di procedibilità della domanda. Nel caso di specie sarebbe applicabile piuttosto la negoziazione assistita in quanto condizione di procedibilità per le domande di pagamento di somme di valore inferiore ai 50.000,00 euro. La Corte Costituzionale però dichiara inammissibili le questioni sollevate. Il remittente trascura “quel meccanismo di raccordo tra la negoziazione assistita e la mediazione obbligatoria che il legislatore prevede all’art. 3, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 132 del 2014. Per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme entro il limite di valore dei cinquantamila euro, la condizione di procedibilità della negoziazione assistita non opera per quelle che – riguardando la materia delle «successioni ereditarie» – già siano assoggettate alla condizione di procedibilità della mediazione civile obbligatoria, in base all’art. 5, comma 1-bis, del decreto-legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali).”
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