La sentenza di omologa del piano di ristrutturazione del debito del Tribunale di Bari con falcidia di parte del debito
La vicenda
Porta la firma del dott. Marseglia Giuseppe, la sentenza di omologa del Piano di ristrutturazione del debito ottenuta presso il Tribunale di Bari.
La sentenza risulta essere molto interessante sotto molteplici aspetti, aspetti che, di seguito, verranno analizzati in maniera più specifica.
Nella vicenda, due coniugi avevano il loro immobile in asta in conseguenza della grave crisi economica e di settore, registrata, nel campo edilizio, dal 2002 in poi.
In conseguenza della grave recessione edilizia innanzi citata, il reddito familiare infatti registrava una inarrestabile contrazione, e questo non consentiva più, alla famiglia, di pagare, con regolarità le rate del mutuo sottoscritto per l’acquisto della loro prima ed unica casa.
Il padre famiglia, unico percettore di reddito all’interno del nucleo familiare all’epoca dei fatti, per continuare a lavorare, ovvero cercare di assicurare alla famiglia un tenore di vita quanto meno dignitoso, veniva obbligato inoltre a chiedere nuovi finanziamenti al fine di pagare le tasse.
Tuttavia la grave, prolungata ed inaspettata recessione del settore, non ha più consentito di pagare le rate del mutuo in maniera regolare.
I nuovi istituti di credito, dal canto loro, consapevoli della grave recessione che si stava vivendo, e consapevoli inoltre della insostenibilità della rata del mutuo concesso, esigevano dal contribuente, ulteriori garanzie ipotecarie sull’immobile.
Concedevano infine un mutuo di scopo, cioè il finanziamento più noto a tutti come mutuo di liquidità .
Tuttavia, come era prevedibile intuire, l’uomo, inconsapevole che la crisi economica che stava attraversando sarebbe stata negli anni successivi ben più grave, non è più riuscito a pagare le rate del nuovo mutuo concesso, rate ben più alte delle precedenti, sicché il suo immobile, subito dopo la grave pandemia, e precisamente nel 2023, finiva all’asta.
Nel tentativo disperato di salvare l’immobile, il debitore si rivolgeva alla sottoscritta avvocato per avviare una procedura di sovraindebitamento, nello specifico un piano di ristrutturazione del debito.
Nel ricorso, venivano evidenziate tutte le irregolarità e le nullità riscontrate nei finanziamenti concessi, e si chiedeva al Giudice Delegato, di ristrutturare il debito della famiglia, in maniera sostenibile, con falcidia tombale di gran parte dei debiti accumulati.
La sentenza
Il Giudice Delegato, dott. Giuseppe Marseglia, aderendo senza riserve alla ricostruzione storica fatta dalla scrivente avvocato sulla genesi dei finanziamenti concessi, ricostruzione altresì riportata nella relazione del gestore, precisa nella sentenza: “In effetti, nonostante lo squilibrio economico attraversato dai debitori per i motivi innanzi esposti, venivano concessi prima nel 2006 e successivamente nel 2015, due mutui di scopo con garanzia ipotecaria. Con riferimento al mutuo di scopo contratto nel 2006, indice di una non corretta valutazione del merito creditizio è stata la pretesa di garanzia di una ipoteca di secondo grado e sottoposizione di tale finanziamento alle disposizioni del credito fondiario previste dagli art. 38 TUB. Analoghe considerazioni valgono anche per gli affidamenti concessi sempre da BPB nel 2009… Infine, meritevole di censura appare l’atteggiamento della BPB con riferimento all’erogazioni del mutuo concesso ai ricorrenti nel 2015. Invero, dalla documentazione prodotta in atti emerge palesemente come, a fronte di un reddito inferiore agli anni precedente, veniva concesso un mutuo per un importo ancor più elevato. Ad aggravare gli eventi sopra descritti, s’appalesa la circostanza che la BPB ha omesso di cancellare l’ipoteca in proprio favore rinveniente dall’atto di mutuo del 2006, Nonostante la venuta estinzione del mutuo, con la conseguenza che qualsiasi creditore avesse effettuato le opportune visure per valutare l’avvio di procedure esecutive in danno dei debitori avrebbero rinvenuto un’ipoteca di primo e di secondo grado in favore della BPB. Per i motivi innanzi esposti, è da ritenersi che la Banca Popolare di Bari, ai fini della concessione dei finanziamenti, non abbia tenuto conto del merito creditizio dei debitori, valutato come previsto dall’art.68, con conseguente applicazione dell’art. 69 co. 2 CCII nei confronti della società cessionaria ad essa subentrata. PQM … omologa il piano del consumatore presentato”.
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