Nullo l’avviso di recupero del credito d’imposta in caso di correzione degli errori contenuti nel modello F24 relativamente al codice indicato: lo chiarisce la Corte di Cassazione
Il contribuente può emendare a errori materiali commessi in sede di compilazione dei modelli di versamento F-24.
Pertanto, se l’errore materiale consiste nell’indicazione nel modello F24 di un codice riferibile ad un credito diverso da quello effettivo e tale errore viene successivamente sanato, è nullo l’avviso di recupero del credito d’imposta emesso dall’Agenzia delle entrate che non ha tenuto conto dell’errore emendato.
Questo il contenuto dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 27332 del 22 ottobre 2024.
Correzione di un credito indicato erroneamente modello F24 e nullità dell’avviso di recupero
La vicenda trae origine dal ricorso proposto dalla società contribuente avverso un avviso di recupero di un credito di imposta per incremento dell’occupazione relativo al periodo di imposta 2003, credito che l’Ufficio riteneva indebitamente utilizzato.
Il contribuente ha dedotto che vi era stato un errore in sede di dichiarazione, commettendo a monte un errore nella indicazione di un codice in sede di compilazione del modello F24, errore successivamente rettificato dalla stessa contribuente.
Il ricorso originariamente presentato dalla società è stato rigettato dalla CTP e la stessa sorte è toccata in sede di appello, in cui il giudice della CTR ha ritenuto che la rettifica operata dalla società, dopo la contestazione dell’indebito utilizzo del credito di imposta, deve considerarsi irrilevante, in quanto il credito IVA indicato dalla società contribuente non ha avuto alcuna incidenza sul provvedimento impugnato.
La società ha proposto quindi ricorso per cassazione lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 10 della L. 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 17 DLgs. 9 luglio 1997, n. 241, osservando come la compensazione, anche orizzontale (in relazione a debiti contributivi) è consentita dall’ordinamento e che il contribuente possa emendare a errori materiali commessi in sede di compilazione dei modelli di versamento (F24).
Il giudice di appello avrebbe, pertanto, dovuto prendere atto della rettifica del modello F24 che menzionava l’effettivo credito opposto in compensazione.
La posizione della Corte di Cassazione sulla correzione degli errori contenuti nel modello F24
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo proposto dalla contribuente sul punto.
Il ricorrente ha evidenziato che la ragione della indicazione del credito di imposta per incremento dell’occupazione sia stato frutto di un errore materiale, consistente nell’erronea indicazione in sede di compilazione del modello F24 del credito originario (credito IVA), formalmente indicato con un codice riferibile al diverso credito per incremento dell’occupazione, errore materiale che sarebbe stato successivamente sanato dal contribuente.
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la dichiarazione del contribuente commesso dal dichiarante nella sua redazione, affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, è – in linea di principio – emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare l’assoggettamento del dichiarante a oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico.
Tale conclusione riposa sul principio secondo cui le dichiarazioni del contribuente ai fini fiscali non hanno natura di atto negoziale e dispositivo, ma recano una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti.
Nella specie, il ricorrente ha evidenziato che l’indicazione del credito di imposta sarebbe derivato da un errore di compilazione di alcuni modelli di versamento (F24), successivamente rettificati.
Questo errore e la sua successiva correzione si pongono a monte della valutazione relativa alla dedotta compensazione indebita, come ritenuto dalla sentenza impugnata e incide sulla decisione della controversia a favore della società ricorrente.
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