BONUS EDILIZI SUPERBONUS PROROGA 2025 LEGGE DI BILANCIO – La bozza di DDL di bilancio approvata dal Governo e che ha appena iniziato il suo iter parlamentare modifica il vigente quadro normativo in materia di bonusedilizi, prevedendo:
* la proroga anche per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, per Bonus casa, Ecobonus e Sismabonus;
* per il Superbonus, la limitazione della possibilità per il 2025 di fruire del beneficio ai soli interventi già avviati entro la data del 15/10/2024.
Di seguito i dettagli.
BONUS CASA –Si prevede l’abbattimento al 30% dell’aliquota dell’agevolazione di base ivi disciplinata, già previsto per gli interventi da effettuarsi nel periodo 2028-2033, già a partire dalle spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027.
La proroga riguarda anche il bonus per l’acquisto di case in fabbricati interamente ristrutturati.
Per tali detrazioni viene confermato un ammontare complessivo delle spese sostenute non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
ECOBONUS –Si prevede la proroga della misura per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, con aliquote di detrazione fisse per tutti gli interventi agevolati:
* per il 2025 pari al 50% per le prime case e al 36% negli altri casi;
* per il 2026 e 2027 pari al 36% per le prime case e al 30% negli altri casi.
Tali aliquote si applicano per tutte le tipologie di interventi agevolati, compresi quelli che, fino al 2024, davano luogo ad una detrazione più elevata, quali, ad esempio: (i) interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (art. 14 del D.L. 63/2013, comma 2-quater) (ii) interventi su parti comuni di edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (art. 14 del D.L. 63/2013, comma 2-quater.1).
SISMABONUS –Si prevede la proroga della misura per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, con aliquote di detrazione fisse per tutti gli interventi agevolati:
* per il 2025 pari al 50% per le prime case e al 36% negli altri casi;
* per il 2026 e 2027 pari al 36% per le prime case e al 30% negli altri casi.
Per tali detrazioni viene confermato un ammontare complessivo delle spese sostenute non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
Anche in questo caso le aliquote si applicano per tutte le tipologie di interventi agevolati, compresi quelli che, fino al 2024, davano luogo ad una detrazione più elevata (art. 16 del D.L. 63/2013, commi da 1-bis a 1-septies): interventi che comportano il passaggio ad una o a due classi di rischio inferiori, compreso il Sismabonus acquisti.
SUPERBONUS – Si prevede che il bonus non venga più riconosciuto in relazione ai nuovi interventi avviati successivamente alla data del 15/10/2024. Pertanto, la detrazione spetta, per l’anno 2025, per i soli interventi già avviati entro la data del 15/10/2024, individuati come quelli per i quali, entro tale data, risulti:
*presentata la CILAS, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
*adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la CILAS, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
*presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
RIPARTIZIONE SUPERBONUS IN 10 QUOTE ANNUALI –Si prevede la facoltà di ripartire in 10 quote annuali di pari importo il Superbonus spettante per le spese sostenute nel 2023. Tale facoltà può essere esercitata, su opzione del contribuente, tramite la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2024. Nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa emerga un maggiore debito d’imposta, la maggiore imposta dovuta è versata dal contribuente, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative dovute in relazione al periodo d’imposta 2024.
La disposizione è analoga ad altra introdotta, con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2022, con l’art. 2 del D.L. 11/2023, comma 3-sexies, il quale, in deroga alla disciplina generale che prevedeva di ripartire la detrazione in 4 quote annuali di pari importo, aveva riconosciuto per tali spese la facoltà di optare per 10 quote annuali di pari importo (vedi Conversione del Decreto Cessioni crediti: le novità punto per punto).
Si ricorda peraltro che – con riferimento alle spese sostenute a decorrere dall’anno 2024 – l’art. 4-bis del D.L. 39/2024, comma 4, ha stabilito che per Superbonus, Bonus barriere architettoniche 75% e Sismabonus, la detrazione sia sempre ripartita in 10 quote annuali di pari importo(vedi Decreto bonus fiscali (D.L. 39/2024): tutte le novità dopo la conversione).
CESSIONE CREDITI E SCONTO IN FATTURA –Come prevedibile, nessuna proroga per cessione del credito e sconto in fattura, ma anche nessuna riduzione, quindi viene mantenuta la cessione del credito/sconto in fattura, solo per chi ha maturato il diritto in base alle regole vigenti attualmente (vedi Cessioni crediti bonus fiscali: tabelle aggiornate di tutte le casistiche consentite con spiegazioni).
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