Un caso particolare nel calcolo delle plusvalenze derivanti da
cessioni di immobili successive a interventi di riqualificazione
energetica e di miglioramento del rischio sismico ai sensi
dell’art. 119 del Decreto Rilancio (c.d. Superbonus 110%) รจ quello
relativo alla donazione di un immobile a cui segua la vendita.
Superbonus e plusvalenza: si applica sulla vendita di immobile
precedentemente donato?
Il caso proposto riguarda un’abitazione acquistata in comunione
di beni, utilizzata come seconda casa, funzionalmente indipendente,
che ha usufruito delle agevolazioni fiscali di cui al superbonus
110%, con sconto in fattura.
I lavori, ultimati nel luglio 2021, consistenti soltanto nella
realizzazione del cappotto, sostituzione degli infissi ed impianti
senza alcuna modifica di superfici, volumi, prospetti,
distribuzioni interne, senza, quindi, doversi procedere ad alcuna
variazione catastale, hanno consentito di ottenere il miglioramento
di due classi energetiche.
Considerato che:
- aย dicembre 2023, l’abitazione รจ stata donata dai coniugi
ai figli, riservandosi lโusufrutto; - nellโatto รจ stato riportato che lโimmobile era stato oggetto di
interventi di cui al superbonus 110%; - i figli adesso intendono vendere tale abitazione,
si chiede se:
- tale abitazione rientra tra le vendite soggette a plusvalenza
ai sensi della legge di bilancio 2024; - tali lavori comportano una modifica catastale con aumento della
relativa rendita.
La risposta dell’esperto
La legge 30 dicembre 2023, n. 213, con lโart. 1, commi 64, 65 e
66, ha introdotto delle modifiche alla disciplina delle plusvalenze
in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili che sono
stati oggetto dโinterventi agevolati ai sensi dellโarticolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Superbonus).
In particolare, il comma 64 ha modificato sostanzialmente lโart.
67 del TUIR con lโinserimento della lettera b-bis, secondo
cui le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso ย (cioรจ compravendite, permute, conferimenti)
di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri
aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati con il
Superbonus, che si siano conclusi da non piรน di dieci anni allโatto
della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per
successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione
principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior
parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la
data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un
periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale
periodo, sono riconducibili alla categoria dei โredditi diversiโ
soggetti a tassazione.
Poichรฉ la nuova norma impone la verifica del sorgere della
plusvalenza in capo ai cedenti dellโimmobile strutturato, va da sรฉ
che la plusvalenza si consegue solo in relazione alla prima
cessione a titolo oneroso (che avviene a non piรน di dieci
anni dalla fine dei lavori) e non anche alle eventuali successive
cessioni dellโimmobile.
Il comma 64 dellโart. 1 della L. 30/12/2023 n. 213 ha modificato
anche lโart. 68 del TUIR, vale a dire la norma che regola il
calcolo della plusvalenza (pari alla
โdifferenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di
imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene
ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene
medesimoโ), prevedendo che, per gli immobili in commento, ai
fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in
cui gli interventi agevolati con il Superbonus si siano conclusi
da non piรน di cinque anni allโatto della cessione,
non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora
si sia fruito dellโincentivo nella misura del 110 per
cento e siano state esercitate le opzioni
di cui allโarticolo 121, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 34 del
2020 (cessione del credito e sconto in fattura). Nel caso in cui
gli interventi agevolati si siano conclusi da piรน di cinque
anni allโatto della cessione, nella determinazione dei
costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento di
tali spese, qualora si sia fruito dellโincentivo nella
misura del 110 per cento e siano state
esercitate le opzioni della cessione del credito e dello
sconto in fattura.
Le nuove disposizioni fanno riferimento alle cessioni poste in
essere a decorrere dal 1ยฐ gennaio 2024.
Donazione e successiva vendita dell’immobile: calcolo della
plusvalenza
Alla luce delle norme citate, il caso proposto dal gentile
lettore rientra tra le fattispecie di applicazione della
plusvalenza.
Per giungere a questa conclusione, in mancanza di chiarimenti
ufficiali di questo caso atipico in cui lโatto di donazione รจ stato
rogitato tra la fine lavori e la vendita dellโimmobile, occorre
fare riferimento alla dottrina prevalente e, sostanzialmente, ad
una logica interpretativa della norma.
Se il legislatore avesse voluto escludere dalla plusvalenza la
cessione di immobili acquisti con atto di donazione, lโavrebbe
espressamente previsto nellโelenco di cui al nuovo articolo 67 del
TUIR (โโฆ [sono] esclusi gli immobili acquisiti per
successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione
principale del cedente o dei suoi familiariโ). Lโesclusione
dallโesenzione, evidentemente, previene operazioni con fine elusivo
con cui i futuri venditori avrebbero potuto donare a propri
familiari lโimmobile ristrutturato prima di cederlo a terzi.
Il Consiglio Nazionale del Notariato, nello Studio n.90-2024/T,
ha addirittura relegato il caso della cessione di immobile
ristrutturato con Superbonus proveniente da una donazione come
โcaso irrisoltoโ dalla Circolare 13/2024 esplicativa della nuova
plusvalenza, visto il laconico richiamo allโart. 68 del TUIR in
base al quale in caso di cessione di beni immobili acquisiti per
donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di
costruzione quello sostenuto dal donante.
In pratica, la donazione fatta nel dicembre 2023 non รจ soggetta
a plusvalenza in quanto non รจ una cessione onerosa, ma non esenta
da plusvalenza la successiva cessione onerosa che si farร tra il
donatario e terzi acquirenti. Per il calcolo della plusvalenza ai
sensi dellโart. 68 del TUIR si farร riferimento al prezzo
dโacquisto dellโimmobile pagato dal donante nel 1990, rivalutato in
base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati, considerando tutti gli altri costi
sostenuti ad esclusione degli interventi agevolati con lโaliquota
del 110%, a meno che lโimmobile non viene venduto successivamente
al mese di luglio 2026 che permetterร di considerare come costi
sostenuti (e ridurre lโimponibile per il calcolo della plusvalenza)
il 50% delle spese superbonus.
Variazione dati catastali: occhio alle verifiche del Fisco
Sul tema della modifica dei dati catastali con eventuale
aumento della relativa rendita, il comma 86 della Legge di
Bilancio 2024, integrando le disposizioni giร
esistenti in materia (si ricorda che lโadeguamento delle
rendite in caso di miglioramento degli immobili era giร previsto
dall’art. 1, comma 1, del Decreto del MEF 19 aprile 1994 n. 701),
prevede, con specifico riguardo alle unitร immobiliari oggetto
degli interventi Superbonus, un potere di verifica
dellโAgenzia delle Entrate al fine di indurre il contribuente
allโadempimento degli obblighi di comunicazione laddove non
eseguiti o non eseguiti correttamente e, quindi, ad aggiornare
eventualmente la rendita catastale negli atti del catasto dei
fabbricati.
Il termine โeventualmenteโ รจ utilizzato perchรฉ
potrebbe capitare che gli interventi siano minimi e non abbiano
comportato un miglioramento dellโimmobile tale da dover
obbligatoriamente modificare la rendita catastale. In effetti, la
rendita rimane negli atti catastali come “rendita proposta” fino a
quando l’ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici
o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi
dalla data di presentazione delle dichiarazioni, alla
determinazione della rendita catastale definitiva.
Il successivo comma 87 dispone che, limitatamente agli immobili
ristrutturati con il Superbonus per i quali non risulti effettuata
la presentazione di tale dichiarazione, lโAgenzia delle entrate puรฒ
inviare al contribuente unโapposita comunicazione, ai sensi
dellโarticolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 (lettera di compliance), al fine di sollecitare il
contribuente allโadempimento previsto.
In conclusione, il tecnico che ha seguito gli interventi del
Superbonus sullโimmobile donato avrebbe dovuto, entro trenta giorni
dalla fine dei lavori, presentare la comunicazione per la proposta
di rendita. Nel caso non lโabbia fatto, dovrร provvedervi, sempre
se lโadeguamento sia ritenuto necessario.
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A cura di Dott. Luciano
Ficarelli
Dottore Commercialista
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Esperto in bonus edilizi
Abilitato al rilascio del Visto di Conformitร
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