In tema di decadenza delle agevolazioni prima casa e usufrutto è di recente intervenuto il Fisco, fornendo alcuni utili chiarimenti. Si ricorda che i benefici fiscali per l’acquisto dell’abitazione principale possono essere applicati se il fabbricato che si acquista appartiene a determinate categorie catastali (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11), si trova nel comune in cui l’acquirente ha (o intende stabilire) la residenza o lavora e se l’acquirente rispetta determinati requisiti. Ma vediamo nello specifico quanto è stato precisato sul tema.
I chiarimenti del Fisco arrivano in seguito al quesito presentato da un contribuente a Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate. Il contribuente ha domandato: “Devo vendere l’immobile acquistato tre anni fa e per il quale ho usufruito delle agevolazioni prima casa. So che per evitare di dover restituire le maggiori imposte dovute quando si decade dalle agevolazioni devo acquistare un altro immobile entro un anno. La domanda è se questa regola vale anche se decidessi di acquistare non la piena proprietà di una nuova abitazione ma solo il diritto di usufrutto su di essa”.
Nel fornire la sua risposta, il Fisco ha innanzitutto ricordato che “il contribuente che vende l’abitazione acquistata con i benefici fiscali prima casa, prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto, perde tali benefici. La decadenza dalle agevolazioni usufruite può essere evitata solo se entro un anno egli acquista un altro immobile e lo adibisce a propria abitazione principale (comma 4 della Nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986)”.
Ma attenzione. Il Fisco ha sottolineato che non si evita la decadenza delle agevolazioni prima casa usufruite “se il contribuente acquista entro un anno solo un diritto reale di godimento (usufrutto o abitazione) su un immobile, invece che la piena proprietà dello stesso”. Quest’ultimo punto, in particolare, è stato di recente chiarito con la risposta n. 192/2024 dell’Agenzia delle Entrate.
Il Fisco ha inoltre precisato che la decadenza delle agevolazioni prima casa usufruite si potrebbe evitare con “il riacquisto a titolo gratuito di altro immobile entro un anno dall’alienazione (risoluzione n. 49/2015)”.
In conclusione, rispondendo quindi al contribuente, il Fisco ha affermato che, “nella situazione esposta nel quesito, il contribuente incorrerà nella decadenza dalle agevolazioni fiscali concesse con il precedente acquisto (della casa che vende entro i cinque anni)”. Aggiungendo che, “per il nuovo atto di acquisto del diritto di usufrutto, comunque, potrà chiedere nuovamente le agevolazioni prima casa, sempre che siano presenti le condizioni e i requisiti richiesti dalla citata Nota II-bis”.
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