Riferimenti normativi: art.36 D.lgs.n.546/1992
Focus: In caso di contrasto tra motivazione e dispositivo di una sentenza tributaria si possono apportare correttivi alla sentenza o la sentenza è affetta da nullità? Sulla tematica si è pronunciata la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria con la sentenza n.2370 del 12/09/2024.
Principi generali: Il contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza tributaria ha dato luogo nel tempo a numerose e successive pronunce giurisprudenziali. La giurisprudenza tributaria ha precisato che il palese contrasto tra motivazione e dispositivo, senza che sia ricostruibile l’iter logico seguito dal giudicante, determina la nullità della sentenza solo seincida sulla idoneità del provvedimento,considerato nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della decisione del giudice (Cass. Sez. Trib. 1 dicembre 2021 n. 37849).
Nel caso in cui tale contrasto tra motivazione e dispositivo sia riconducibile a semplice errore materiale, causato da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza, e tale da poter individuare il pensiero del giudice senza incertezza, si può richiedere la correzione della sentenza al di fuori del sistema delle impugnazioni (Cass. 572 del 11/01/2019; Cass. 16877 dell’11/08/2020). Il rimedio della correzione dell’errore materiale, però, è inammissibile quando si rileva un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo che ha dato vita ad una motivazione apparente del provvedimento. In tal caso l’unica strada percorribile è l’impugnazione della sentenza con ricorso in Cassazione finalizzato a determinare la nullità della sentenza (Comm.Trib.Reg.per la Sicilia sent. n.5475/6 del 26/09/2019). La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, con la sentenza n.2370 del 12/09/2024, si è pronunciata in merito al caso di specie in cui un contribuente ha presentato un’istanza di correzione della sentenza tributaria segnalando il contrasto tra la motivazione del provvedimento contestato, che rigettava l’appello, e la parte dispositiva dello stesso che, invece, accoglieva l’appello annullando la sentenza di primo grado impugnata.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha evidenziato che dalla lettura completa della decisione si evince il rigetto dell’appello, come specificato in motivazione. Come più volte sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte ha precisato che “la portata precettiva di una sentenza va individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, quando il primo contenga comunque una decisione che, pur di contenuto incompleto e indeterminato, si presti ad essere integrata dalla seconda” (Cassazione, sez.1, sen. n.19074 del 25/09/2015). Inoltre, è stato osservato recentemente in giurisprudenza che diversa è la funzione delle parti della sentenza costituite dal dispositivo e dalla motivazione. In particolare, la funzione della motivazione è che deve contenere l’esposizione dei motivi in fatto ed in diritto della decisione (art. 132, n. 4, c. p.c.; art. 118 disp. att.), mentre il dispositivo ha la funzione di esprimere in forma riassuntiva la decisione, ed eventuali contrasti tra motivazione e dispositivo non possono che essere sciolti nel senso della prevalenza della motivazione sul dispositivo (Cass.n.4741/2005; Cass.Ord.n.9840/2012; Cass. n. 6884/2023). Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria ha disposto la correzione della parte dispositiva della sentenza in questione, sostituendola, e respingendo l’appello.
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