Sono responsabile dell’ufficio di segreteria di una scuola in Valle d’Aosta, ho individuato un dipendente appartenente alla categoria protetta 68/1999 di altra scuola interessato alla mobilità presso il nostro istituto, ove è necessaria la copertura di posti vacanti, più vicino alla sua residenza: l’appartenenza alla categoria protetta tutela il dipendente in questo caso?
L’Amministrazione regionale può attuare la mobilità interna all’amministrazione e tra gli enti del comparto unico, garantendo pubblicità e trasparenza delle procedure.
Con specifico riguardo alla mobilità interna, il personale può essere trasferito nell’ambito della dotazione organica dell’ente e nel rispetto della categoria e posizione di appartenenza a domanda o per esigenze organizzative dell’ente, debitamente motivate, purché in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso ad un eventuale profilo (art. 43 c. 2 della L.r. 22/2010).
La normativa di riferimento è rappresentata dal citato art. 43 della Legge regionale n° 22 del 23 luglio 2010 e dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 2426 del 14 dicembre 2012 di approvazione del verbale di concertazione avente ad oggetto “Definizione dei criteri generali per la mobilità interna (art. 43 della L.r. 22/2010)”.
Le disposizioni di settore stabiliscono che il trasferimento può essere disposto, nel rispetto della categoria e posizione di appartenenza:
- per esigenze organizzative dell’Amministrazione regionale;
- a domanda del dipendente a seguito di specifica procedura per la copertura di posti vacanti avviata dall’Amministrazione regionale; in caso di più istanze viene stilata una graduatoria secondo i criteri di cui alla DGR 2426/2012, resa pubblica sull’Intranet alla sezione Graduatorie mobilità
- per il soddisfacimento di esigenze organizzative temporanee l’Amministrazione regionale può disporre, per periodi determinati, l’assegnazione temporanea di personale, il quale conserva la titolarità del posto di provenienza, senza essere sostituito (art. 43 c. 3 l.r. 22/2010)
- a domanda del dipendente per motivazioni personali, al di fuori delle predette procedure. Tali istanze saranno tenute in considerazione in ragione delle esigenze organizzative dell’ente per la durata di un anno dal ricevimento dell’istanza, salvo rinnovo.
In caso di mobilità per esigenze organizzative dell’amministrazione, si dovrà tenere in considerazione – si legge nella Deliberazione della Giunta regionale n. 2426 del 14 dicembre 2012 – “ove possibile, del luogo di residenza dei dipendenti”.
Proprio con riferimento alla mobilità per avvicinamento al luogo di residenza, inoltre, il Consiglio di Stato ha precisato (sent. n. 4200/2014) che, a seguito delle novità di cui alla legge n. 183 del 2010, gli unici parametri entro i quali l’Amministrazione deve valutare se concedere o meno i benefici in questione sono, da un lato, le proprie esigenze organizzative ed operative e, dall’altro, l’effettiva necessità del beneficio.
Alla luce pertanto, delle disposizioni e della giurisprudenza sopra considerate, nonché delle norme in materia di collocamento mirato e tutela delle persone disabili, la richiesta di trasferimento/mobilità non è un diritto incondizionato del richiedente: la Pubblica Amministrazione può legittimamente respingere l’istanza di trasferimento/mobilità di un proprio dipendente quando le condizioni personali e familiari dello stesso recedono di fronte all’interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell’Amministrazione.
Il cosiddetto diritto al trasferimento o alla mobilità è quindi rimesso ad una valutazione relativamente discrezionale dell’Amministrazione ed è soggetto a due condizioni:
- che nella sede di destinazione vi sia un posto vacante e disponibile;
- che vi sia l’assenso delle Amministrazioni di provenienza e di destinazione.
Nel caso di specie, sicuramente l’appartenenza alle categorie protette dovrebbe comportare una valutazione più attenta della domanda di mobilità dell’interessato e delle esigenze ad essa sottese (conseguentemente vale la pena ripresentare la domanda evidenziando l’appartenenza alle categorie protette), tuttavia dovendosi sempre considerare che il richiedente non ha un diritto soggettivo all’accoglimento dell’istanza e all’avvicinamento al luogo di residenza, dovendo le proprie esigenze e le proprie condizioni cedere a fronte dell’interesse pubblico al buon funzionamento dell’Amministrazione, secondo una valutazione discrezionale di quest’ultima.
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