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Prodotti da costruzione: il nuovo Regolamento europeo #finsubito prestito immediato





Il Consiglio europeo del 5 novembre 2024 ha approvato il nuovo regolamento sui prodotti da costruzione (qui la Proposta approvata) (Construction Products Regulation (CPR), che armonizza le norme dell’UE per la commercializzazione di tali prodotti, ne facilita la libera circolazione nel mercato unico, riduce gli oneri amministrativi e promuove l’economia circolare e lo sviluppo tecnologico in tale settore.

Si tratta dell’ultima tappa del processo decisionale: dopo la firma da parte della presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio, il Regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Nuovo Regolamento europeo sui prodotti da costruzione (CPR): cosa prevede

Il regolamento sui prodotti da costruzione (CPR) stabilisce norme armonizzate a livello dell’UE per i prodotti da costruzione e rimuoverà gli ostacoli alla loro libera circolazione nel mercato, ridurrà gli oneri amministrativi (attraverso soluzioni digitali) e garantirà che tali prodotti siano in linea con i principi dell’economia circolare e con le nuove tecnologie di costruzione.

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Il regolamento aggiorna le norme vigenti dell’UE in tale settore, offre l’opportunità di adeguare la normazione ai nuovi sviluppi tecnici, fornendo ai consumatori informazioni di maggiore qualità grazie alla creazione di passaporti digitali dei prodotti e agevolando le scelte verdi.

In breve, il nuovo Regolamento:

  • conferisce alla Commissione il potere di adottare specifiche comuni a determinate condizioni quando il consueto percorso di normazione è bloccato
  • prevede lo sviluppo di un sistema di passaporti digitali per i beni da costruzione
  • modifica la definizione di “prodotto da costruzione”
  • stabilisce gli obblighi dei fabbricanti, degli importatori e degli altri operatori economici e rafforza la vigilanza del mercato e la tutela dei consumatori.
  • rispetta il fatto che il diritto di regolamentare le opere di costruzione rimane di competenza nazionale.

Passaporto digitale per i prodotti da costruzione

L’accordo provvisorio prevede la creazione di un sistema di passaporti digitali per i prodotti da costruzione, analogo a quelli proposti nel regolamento sulla progettazione ecocompatibile. Alla Commissione sarà conferito il potere di definire le funzionalità e i requisiti di questo sistema di passaporti per i prodotti mediante atti delegati.

Appalti pubblici verdi

In base al testo di compromesso, alla Commissione sarà conferito il potere di stabilire, mediante atti delegati, requisiti minimi obbligatori in materia di sostenibilità ambientale riguardanti gli appalti pubblici per i prodotti da costruzione, al fine di incentivare l’offerta e la domanda di prodotti sostenibili dal punto di vista ambientale. Tali norme possono applicarsi a tutti gli appalti che interessano prodotti da costruzione, compresi gli appalti relativi a opere di costruzione, nel caso in cui gli Stati membri intendano introdurre requisiti ambientali per tali prodotti.

L’accordo provvisorio sul Regolamento offre inoltre agli Stati membri la possibilità di discostarsi dai requisiti ambientali qualora la loro applicazione limitasse l’offerta sul mercato del prodotto da costruzione richiesto, in assenza di offerte adeguate e qualora ne derivassero costi sproporzionati che porterebbero lo Stato membro a spendere più del 10% in più rispetto a uno scenario di non applicazione dei requisiti.

Abrogazione del regolamento Prodotti da costruzione

L’accordo provvisorio propone un periodo di transizione dal vecchio quadro giuridico al nuovo, che durerà 15 anni dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento (fino al 2039). Ciò garantirà che vi sia tempo sufficiente per assicurare una transizione ordinata e un’adeguata migrazione delle specifiche tecniche armonizzate dal vecchio quadro giuridico al nuovo nonché per ridurre al minimo il rischio di una disarmonizzazione di gruppi o famiglie di prodotti.

Quando entra in vigore il nuovo Regolamento europeo dei prodotti da costruzione

Gli articoli del regolamento relativi all’elaborazione delle norme saranno applicabili alla data di entrata in vigore. Tutti gli altri articoli, ad eccezione dell’articolo 90 relativo alle sanzioni, si applicheranno 12 mesi dopo la data di entrata in vigore. L’applicazione dell’articolo 90 è fissata a 24 mesi dalla data di entrata in vigore.

Costruzioni: i dati del mercato europeo

L’ecosistema delle costruzioni rappresenta quasi il 5,5% del PIL dell’UE e dà lavoro a circa 25 milioni di persone in oltre 5 milioni di imprese. L’industria dei prodotti da costruzione conta 430 000 imprese nell’UE, con un fatturato totale pari a 800 miliardi di EUR. Si tratta principalmente di piccole e medie imprese, che costituiscono una risorsa economica e sociale fondamentale per le comunità locali nelle regioni e nelle città europee.

Gli edifici sono responsabili di circa il 50% dell’estrazione e del consumo di risorse e di oltre il 30% dei rifiuti totali prodotti ogni anno nell’UE. Inoltre, sono responsabili del 40% del consumo energetico dell’UE e del 36% delle emissioni di gas a effetto serra associate all’energia.

Il nuovo regolamento sui prodotti da costruzione aggiorna la legislazione vigente in questo settore, che risale al 2011. La revisione del regolamento sui prodotti da costruzione fa parte del pacchetto di misure che la Commissione ha presentato il 30 marzo 2022, insieme al regolamento sulla progettazione ecocompatibile e alla strategia dell’UE per prodotti tessili sostenibili e circolari. Tali misure fanno parte del Green Deal europeo e del piano d’azione per l’economia circolare.

Prodotti da costruzione: l’attuale normativa europea

La normativa europea di riferimento, finora, è dominata dal Regolamento (UE) n. 305/2011 — condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione

  • determina le condizioni relative all’immissione sul mercato dei prodotti da costruzione;
  • ottimizza la libera circolazione dei prodotti da costruzione nell’Unione europea fissando norme uniformi per la commercializzazione di questi prodotti e introducendo un linguaggio tecnico comune per la valutazione della prestazione dei prodotti da costruzione;
  • Stabilisce metodi e criteri per valutare e descrivere la prestazione dei prodotti da costruzione e le condizioni per l’uso della marcatura CE.
  • consente inoltre agli Stati membri dell’Unione di garantire la sicurezza delle opere di costruzione.

Il regolamento (UE) 2019/1020 di modifica, rafforza ulteriormente la vigilanza del mercato per garantire che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri e conformi con la normativa europea. In base al Regolamento gli Stati membri restano comunque responsabili dei requisiti relativi alla sicurezza antincendio, alla resistenza meccanica, alla stabilità, all’ambiente, all’energia e di altro tipo applicabili agli edifici e alle opere di costruzione.

Il Regolamento prevede che, qualora il fabbricante decida di immettere sul mercato un prodotto da costruzione che rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o per il quale sia stata rilasciata una valutazione tecnica europea, egli deve elaborare una dichiarazione di prestazione.

Fissa inoltre specifici obblighi di fabbricanti, importatori e distributori.

Tra le specifiche tecniche armonizzate figurano norme armonizzate e documenti per la valutazione europea. Le norme armonizzate vengono redatte dagli organismi europei di normalizzazione (il Comitato europeo di normalizzazione o il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica) in base alle richieste formulate dalla Commissione europea. Le norme armonizzate definiscono i metodi e i criteri per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione.

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