Mentre datori di lavoro e professionisti si apprestano ad avviare le elaborazioni delle tredicesime, dal Governo arriva notizia di un intervento che mira ad ampliare la platea dei beneficiari del Bonus Natale. In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge, che consentirà di conoscere la portata reale del nuovo intervento, si riepilogano le caratteristiche del Bonus Natale alla luce delle FAQ pubblicate dalla Fondazione Studi Consulenti del lavoro, con approfondimento del 12 novembre 2024.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, d’accordo con il MEF, ha stabilito che dal 11 dicembre 2024 potranno iniziare a pervenire le richieste di partecipazione al bando di agevolazione volta a sostenere e promuovere investimenti orientati alla sostenibilità e all’innovazione digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori. L’iniziativa fa parte del Piano di implementazione del Decreto Ministeriale del 8 agosto 2024 e segue la normativa dell’articolo 11 della Legge Made in Italy 206/2023.
Con la risposta di ieri alla Interrogazione parlamentare n. 3-01551 resa alla Camera, il Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha comunicato che il ministero sta valutando la possibilità di differire, anche per il periodo d’imposta 2024, il versamento del 2 acconto delle imposte dei contributi, con la possibilità di rateizzare in 5 quote mensili, da gennaio a maggio 2025 (con disposizione analoga a quanto previsto l’anno scorso dall’art. 4, DL n. 145/2023, a favore delle persone fisiche titolari di partita IVA). Il ministro ha precisato che l’intervento dovrà tenere conto del limiti delle disponibilità finanziarie dello Stato.
L’8 agosto 2024 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con il Ministero dell’Economia, ha emanato un decreto che stabilisce le modalità attuative per sostenere gli investimenti nel settore tessile, della moda e degli accessori, focalizzati sulla transizione ecologica e digitale delle imprese italiane. L’intervento, che si colloca nel quadro dell’articolo 11, comma 2, della Legge “Made in Italy” (206/2023), mira a potenziare la competitività e la sostenibilità di un settore chiave dell’economia nazionale attraverso un finanziamento complessivo di 15 milioni di euro, suddivisi tra le annualità 2023 e 2024.
Con la Risposta a istanza di interpello 12 novembre 2024, n. 221, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’acquisizione di un macchinario utilizzato anteriormente all’acquisto tramite un contratto di comodato di lunga durata non permette di fruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (art. 1, co. 1051-1063, L. n. 178/2020) in considerazione del fatto che il bene non può più considerarsi “nuovo”. La questione analizzata attiene alla possibilità di fruire del bonus investimenti 4.0 in relazione ad un bene che l’acquirente ha già utilizzato in base ad un contratto di comodato, senza soluzione di continuità.
Scatta la truffa aggravata, e non il più lieve reato d’indebita percezione di erogazioni pubbliche, quando le fatture false attestano lavori mai eseguiti per ottenere il bonus 110 o il bonus facciate non spettante. E ciò perché basta il falso documentale a indurre in errore l’amministrazione finanziaria e la prima cessione del credito d’imposta a integrare il reato, senza individuare l’ultimo cessionario che porti in compensazione il bonus e ottenga la liquidazione: ci sono già gli elementi costitutivi della truffa rappresentati dal danno alla pubblica amministrazione e dall’ingiusto profitto.
Non si considera perfezionata la notifica dell’Agenzia delle entrate in quanto il contribuente non può essere ritenuto irreperibile in senso assoluto soltanto perché il coniuge si è trasferito in un altro Comune: la circostanza, di per sé non decisiva, non risulta comunque dal processo notificatorio, dal quale devono invece emergere le ricerche compiute dall’incaricato quando l’atto è poi affisso nell’albo pretorio del Comune. Lo ha ricordato la Cassazione con l’ordinanza 28858 dell’8 novembre 2024 con cui ha accolto il ricorso di un contribuente.
Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato una nuova circolare con chiarimento in relazione all’iscrizione nella lista dei revisori della sostenibilità come risultato del Registro dei revisori legali. Si ricorda, infatti, che il D.Lgs. 125/2024 ha allargato il numero di imprese che devono compilare una dichiarazione di sostenibilità, che dev’essere certificata da un revisore legale.
E’ approdato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2024, il Decreto Legislativo n. 164 del 31 ottobre 2024, recante disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 149/2022, attuativo della Legge n. 206/2021, di riforma del processo civile (Riforma Cartabia).
Due emendamenti recentemente presentati dalla maggioranza al testo di conversione del decreto “Collegato” alla legge di bilancio 2025 (DL 155/2024), attualmente all’esame della commissione Bilancio del Senato, prevedono un ampliamento per l’accesso alla sanatoria dei periodi di imposta 2018-2022. In particolare è previsto: l’ammissione anche dei soggetti esclusi da Isa in quanto “multiattività” la possibilità che il versamento dell’imposta sostitutiva dei redditi sia effettuato non dai soci/associati, ma direttamente dal soggetto trasparente.
Con il Comunicato stampa n. 103 del 12 dicembre, il Consiglio dei Ministri ha ufficializzato la riapertura dei termini per aderire al Concordato preventivo biennale 2024-2025 (e, conseguentemente, anche alla sanatoria 2018-2022). I contribuenti che entro lo scorso 31 ottobre non hanno sottoscritto il quadro CPB, potranno farvi accesso entro il prossimo 12 dicembre.
Con l’entrata in vigore del D.lgs n. 139/2024 sono state modificate una serie di disposizioni relative all’imposta di registro, in attuazione della legge delega di razionalizzazione delle imposte indirette. In particolare, per quanto attiene la cessione di aziende/rami di aziende: per gli atti pubblici formati (o le scritture private autenticate) a partire dal 1/01/2025 sono state introdotte nuove disposizioni che, tuttavia, risultano, in prevalenza, una mera conferma normativa di quanto già precedentemente risultava essere la prassi adottata dagli Uffici.
Per effetto delle disposizioni della Legge di bilancio 2020, dal periodo d’imposta 2022 l’IMU è divenuta integralmente deducibile ai fini fiscali secondo il principio di cassa (art. 99, co. 1, TUIR) Al contrario, l’imposta è da sempre indeducibile ai fini dell’IRAP. In relazione a quest’ultimo aspetto si è espressa anche la giurisprudenza; da ultima la Corte di Cassazione (sent. n. 21/2024 e n. 171/2024), che ha fermato la legittimità dell’indeducibilità dell’imposta dall’IRAP, anche se assolta sugli immobili strumentali.
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