Sì, il leasing finanziario è disciplinato nel nostro ordinamento. Questo tipo di leasing è un contratto attraverso il quale una società di leasing acquista un bene per conto di un cliente (il locatario), che può utilizzare il bene pagando un canone periodico. Alla fine del contratto, il locatario ha l’opzione di acquistare il bene a un prezzo prestabilito.
Normativa di Riferimento
Il leasing finanziario è disciplinato principalmente dal Codice Civile Italiano e dalla Legge 392/78.
- Il Codice Civile, negli articoli da 1.326 a 1.329, disciplina il contratto di leasing in generale, stabilendo le sue caratteristiche fondamentali e i diritti e doveri delle parti.
- La Legge 392/78, invece, disciplina specificamente il leasing immobiliare, introducendo alcune norme particolari per questo tipo di contratto.
Caratteristiche del Leasing Finanziario
Le principali caratteristiche del leasing finanziario sono:
- Durata del contratto: Il contratto di leasing ha una durata minima di 18 mesi per i beni mobili e di 10 anni per i beni immobili.
- Canone di leasing: Il locatario paga un canone periodico alla società di leasing per l’utilizzo del bene. Il canone è composto da una quota capitale e da una quota interessi.
- Opzione di acquisto: Alla fine del contratto, il locatario ha l’opzione di acquistare il bene a un prezzo prestabilito, detto prezzo di riscatto.
Esempio di Contratto di Leasing Finanziario
Ecco un esempio di come potrebbe essere strutturato un contratto di leasing finanziario:
Descrizione | Dettagli |
---|---|
Bene in leasing | Macchina |
Durata del contratto | 36 mesi |
Canone mensile | €500 (€400 quota capitale + €100 quota interessi) |
Prezzo di riscatto | €5.000 |
Ricorda che questo è solo un esempio e che i dettagli specifici di un contratto di leasing possono variare a seconda delle condizioni offerte dalla società di leasing e delle esigenze del locatario.
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La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
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