Arriva una nuova importante precisazione dall’Agenzia
delle Entrate sull’utilizzo in compensazione dei
crediti fiscali derivanti da interventi di
ristrutturazione edilizia, nel caso di operazioni
straordinarie come incorporazioni o scissioni societarie,
disciplinate dagli artt. 172 e 173 del d.P.R. n. 917/1986
(TUIR).
Crediti edilizi e operazioni straordinarie: il principio di
diritto sull’uso in compensazione
Il Fisco ha infatti enunciato il principio
di diritto n. 4/2024, secondo cui nel caso di
operazioni straordinarie quali incorporazioni o scissioni
societarie all’interno delle quali sia previsto il passaggio di
crediti fiscali derivanti da interventi di ristrutturazione
edilizia e caricati sul cassetto fiscale della società
scissa/incorporata, essi possono essere utilizzati in compensazione
direttamente mediante il modello F24, senza
ulteriori formalizzazioni e/o
comunicazioni preventive nei confronti del Fisco.
Come compilare il modello F24
Sul punto l’Agenzia ha anche fornito le istruzioni per la
compilazione del modello F24:
- nel campo “CODICE FISCALE” (c.d. “primo codice
fiscale”), va inserito il codice fiscale della società
beneficiaria/incorporante che utilizza il credito in
compensazione; - nel campo “CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore,
tutore o curatore fallimentare” (c.d. “secondo codice
fiscale”), va indicato il codice fiscale
dell’originaria società scissa/incorporata che ha
trasferito il credito d’imposta, unitamente al codice
identificativo “62 SOGGETTO DIVERSO DAL FRUITORE DEL CREDITO”.
Infine, il Fisco segnala che la compensazione va eseguita
nel modello F24 avendo cura di indicare solo questa
tipologia di crediti, utilizzando un distinto modello F24
per compensare ulteriori crediti eventualmente a disposizione
beneficiaria/incorporante.
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La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
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