La Cassazione ha stabilito che la crisi di liquidità può escludere la responsabilità penale per omesso versamento IVA.
Il mancato versamento dell’IVA è un reato che può avere anche conseguenze economiche per gli imprenditori. Ma cosa succede se l’inadempimento è dovuto a un problema di liquidità dell’impresa? La crisi d’impresa può ‘assolvere’ l’imprenditore dal reato di omesso versamento IVA? La Cassazione, con le sentenze più recenti, ha applicato le novità introdotte dalla riforma del diritto penale tributario, offrendo una risposta positiva a questa domanda.
Il caso
La Corte d’Appello di Napoli aveva condannato un imprenditore per non aver versato l’IVA relativa all’anno 2016. Quest’ultimo si era difeso sostenendo di non aver incassato le fatture emesse a causa dell’insolvenza dei clienti e dei ritardi nei pagamenti da parte della Pubblica amministrazione.
Nonostante ciò, la Corte d’Appello aveva ritenuto queste giustificazioni irrilevanti.
La Cassazione ha annullato la condanna, applicando le novità introdotte dal Decreto legislativo n. 87/2024 che ha riformato il diritto penale tributario.
La riforma ha introdotto una nuova causa di non punibilità per i reati di omesso versamento IVA, quando l’inadempimento è dovuto a:
- cause non imputabili al reo;
- eventi sopravvenuti all’incasso dell’IVA.
La crisi di liquidità
In particolare, la Suprema Corte ha valorizzato la crisi di liquidità dell’impresa, dovuta a:
- mancato incasso delle fatture: l’imprenditore non aveva potuto versare l’IVA perché non aveva ricevuto i pagamenti dai suoi clienti;
- inadempienze della Pubblica amministrazione: i ritardi nei pagamenti da parte della PA hanno aggravato ulteriormente la posizione finanziaria dell’impresa.
Cosa deve valutare il giudice?
La riforma impone al giudice di valutare attentamente la situazione dell’impresa, tenendo conto dei seguenti fattori:
- la crisi di liquidità non deve essere temporanea, ma deve avere una certa durata e gravità;
- i crediti vantati dall’imprenditore devono essere effettivamente inesigibili a causa dell’insolvenza o del sovraindebitamento dei debitori. Questo vuol dire che non si può essere assolti dal reato se l’imprenditore non avvia il pignoramento contro i propri debitori;
- i ritardi nei pagamenti da parte della Pubblica amministrazione devono essere significativi e aver contribuito alla crisi di liquidità;
- l’imprenditore deve aver tentato di superare la crisi con ogni mezzo a sua disposizione, senza riuscirci.
Quando si può parlare di “crisi di liquidità”?
La crisi di liquidità si verifica quando l’impresa non ha disponibilità finanziarie sufficienti a far fronte ai propri impegni di pagamento.
Tale condizione può essere dimostrata con documenti contabili, estratti conto, bilanci, ecc.
Se il giudice ritiene che la crisi di liquidità non sia sufficientemente grave o che l’imprenditore non abbia fatto tutto il possibile per superarla, può condannare quest’ultimo per omesso versamento IVA.
Questa nuova causa di non punibilità si applica a tutti i reati tributari?
No, la nuova causa di non punibilità si applica solo ai reati di omesso versamento IVA e ritenute.
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