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Saldo IMU 2024 in scadenza il 16 dicembre. Chi paga e come si calcola #finsubito prestito immediato


Si avvicina la scadenza del saldo IMU 2024. La seconda rata della principale imposta sulla casa dovrà essere versata entro il 16 dicembre: chi paga e quali sono le regole per il calcolo? Le istruzioni da tenere a mente

È fissata per il 16 dicembre 2024 la scadenza per effettuare il pagamento del saldo dell’IMU, l’imposta municipale propria.

Con il saldo si chiudono i conti dell’imposta dovuta per l’anno in corso. Quella del 16 dicembre è la seconda scadenza dell’anno per l’IMU, che segue l’appuntamento di giugno con l’acconto.

A dicembre, oltre al saldo, andrà versato anche l’eventuale conguaglio dovuto in caso di variazione delle aliquote da parte del proprio Comune.

Saldo IMU 2024, il 16 dicembre si paga la seconda rata

Lunedì 16 dicembre i contribuenti interessati dovranno versare il saldo dell’IMU. L’appuntamento riguarda i proprietari di immobili diversi dall’abitazione principale e non beneficiari di ulteriori esenzioni.

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Come sopra già evidenziato, il 17 giugno era fissata la prima scadenza dell’anno per l’IMU. Con l’appuntamento di dicembre si versa la seconda rata, comprensiva di conguaglio in caso di pubblicazione di nuove aliquote da parte del proprio Comune.

Su questo punto si specifica che eventuali variazioni alle aliquote per il calcolo, così come ai regolamenti che disciplinano anche agevolazioni e riduzioni, sono efficaci già per l’anno in corso nel rispetto di specifiche scadenze anche da parte degli Enti locali.

In particolare, entro il 14 ottobre questi dovranno trasmettere, tramite il portale del Federalismo Fiscale, i regolamenti e le delibere approvati per l’anno in corso, validi nell’immediato solo se pubblicati dal MEF entro il 28 ottobre. In caso contrario, le regole di calcolo non cambiano rispetto a quanto già previsto in sede di pagamento dell’acconto.

Chi paga l’IMU 2024

Per quel che riguarda i contribuenti tenuti a versare l’IMU, si tratta di coloro che posseggono o detengono:

  • fabbricati diversi dall’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, le quali indicano abitazioni signorili, ville e palazzi di eminente pregio storico);
  • aree fabbricabili;
  • terreni agricoli.

L’IMU quindi non è dovuta per l’abitazione principale, tranne nel caso in cui si tratti di immobili di lusso appartenenti alle categorie catastali sopra specificate.

Si ricorda inoltre che per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente.

Nello specifico i soggetti passivi, ovvero i contribuenti tenuti al versamento dell’IMU, sono:

  • il proprietario dell’immobile;
  • il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile;
  • il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
  • il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
  • il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Sono invece esclusi gli occupanti dell’immobile.

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IMU 2024: chi non paga? I casi di esenzione

Come stabilito dal comma 759, articolo 1 della Legge n. 160 del 2019, sono esenti dall’IMU:

  • gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
  • fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  • fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
  • fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’art. 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 91-bis del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

Inoltre, sono esenti i terreni agricoli nei seguenti casi:

  • terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ex art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1;
  • terreni agricoli ubicati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
  • terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’all. A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  • terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

IMU 2024: quanto si paga

L’importo dell’IMU è calcolato in base alle caratteristiche dell’immobile e dal Comune in cui è ubicato. In particolare, si calcola applicando l’aliquota prevista alla base imponibile, la quale è determinata dai commi 745 e 746, articolo 1 della Legge 160 del 2019.

Innanzitutto vediamo come è possibile calcolare la base imponibile a seconda degli immobili.

Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, determinato applicando all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

Gruppo/Categoria catastale Moltiplicatore
A (tranne A/10) 160
A/10 80
B 140
C/1 55
C/2, C/6 e C/7 160
C/3, C/4 e C/5 140
D (tranne D/5) 65
D/5 80

Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio 2024, o dalla data di adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi:

  • zona territoriale di ubicazione;
  • indice di edificabilità;
  • destinazione d’uso consentita;
  • oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
  • prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Si ricorda che i Comuni, con proprio regolamento, possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

Infine, per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio 2024, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.

Alla base imponibile viene in seguito applicata un’aliquota in una misura standard. Tale aliquota può essere modificata dai Comuni, incrementandola o diminuendola entro certi margini:

  • per le abitazioni del gruppo catastale A/1, A/8 e A/9 l’aliquota è pariallo 0,5 per cento. I Comuni possono aumentarla fino allo 0,6 per cento oppure diminuirla fino all’azzeramento;
  • per i fabbricati del gruppo catastale D l’aliquota è pari allo 0,86 per cento. I comuni possono abbassarla fino allo 0,76 per cento o alzarla fino all’1,06 per cento;
  • per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota è pari allo 0,1 per cento e può essere azzerata dai Comuni;
  • per gli altri fabbricati l’aliquota è pari 0,86 per cento. I comuni possono abbassarla fino allo 0 per cento o alzarla fino all’1,06 per cento;
  • per le aree fabbricabili l’aliquota è pari 0,86 per cento. I comuni possono abbassarla fino allo 0 per cento o alzarla fino all’1,06 per cento;
  • per i terreni agricoli l’aliquota è pari 0,76 per cento. I comuni possono abbassarla fino allo 0 per cento o alzarla fino all’1,06 per cento

Per visualizzare le aliquote deliberate dal Comune di interesse è possibile utilizzare l’apposita funzione sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze.



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