Qual è l’importo pignorabile per una pensione di circa 2.000 euro netti accreditata su conto corrente bancario? La parte non pignorata resta disponibile?
Qualunque sia il suo creditore (Agenzia delle Entrate – Riscossione o chiunque altro) i limiti al pignoramento della pensione sono quelli stabiliti dalle norme del Codice di procedura civile.
In particolare l’articolo 545, 8° comma, del Codice di procedura civile stabilisce che, quando la pensione viene accreditata sul conto bancario o postale del debitore, il pignoramento può essere eseguito rispettando i seguenti limiti:
- può essere pignorato l’intero importo giacente sul conto che ecceda il triplo dell’assegno sociale (cioè il triplo di euro 534,41) e, quindi, tutta la giacenza che ecceda euro 1.603,23 se l’accredito della pensione è avvenuto antecedentemente al pignoramento;
- se, invece, l’accredito della pensione avviene lo stesso giorno del pignoramento o dopo il pignoramento, la pensione sarà pignorabile nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 545, 3°, 4°, 5° e 7° comma, del Codice di procedura civile e cioè al massimo per un quinto della parte che eccede il doppio dell’importo dell’assegno sociale (cioè il doppio di euro 1.068,82) oppure, in caso di più pignoramenti, al massimo per la metà della parte che eccede i 1.068,82 euro.
Il pignoramento eseguito oltre questi i limiti indicati è
parzialmente inefficace (cioè inefficace per la parte pignorata in eccedenza al limite) e l’inefficacia viene rilevata dal giudice dell’esecuzione d’ufficio (articolo 545, 9° comma, del Codice di procedura civile).
Per quello che riguarda l’operatività del conto dopo il pignoramento, l’articolo 546 del Codice di procedura civile precisa che:
- per gli accrediti della pensione precedenti al pignoramento è consentita la possibilità di disporre liberamente delle somme giacenti per un importo pari fino al triplo dell’assegno sociale, cioè fino ad euro 1.603,23;
- mentre per gli accrediti della pensione eseguiti lo stesso giorno del pignoramento o dopo è ammessa la libertà di disporne entro i limiti stabiliti dall’articolo 545 del Codice di procedura civile (cioè la banca potrà bloccare solo il quinto della parte che eccede euro 1.068,82).
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte
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