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Rimborso 730 Inps pensionati e dipendenti. Modalità di liquidazione e pagamento dei rimborsi da 730 in busta paga e senza busta paga per dipendenti e pensionati relativi alle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi. Rimborsi da 730 allungati se superiori a 4.000 euro. Tutte le informazioni utili sui rimborsi Inps e Agenzia delle Entrate riguardanti la presentazione del modello 730 precompilato

Il modello 730 è destinato in prevalenza, alla dichiarazione dei redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Si tratta di tutti coloro che possono beneficiare dell’assistenza di un sostituto di imposta che possa effettuare le operazioni di conguaglio (rimborsi o trattenute) nei tempi previsti. Tuttavia, il modello 730 può essere presentato anche se il contribuente nel periodo dichiarativo ha percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati e nel corso dell’anno successivo non dispone di un sostituto di imposta che possa effettuare i conguagli (in questo caso è necessario presentare il modello 730 senza sostituto di imposta).

La presentazione del modello 730 è possibile a partire dal 11 maggio e fino al 30 settembre 2023. Una volta presentato il modello dichiarativo il contribuente si chiede quali siano i tempi di erogazione dei pagamenti e dei rimborsi derivanti dal modello dichiarativo. Per questo motivo ho deciso di dedicare questo contributo per chiarire i tempi di rimborso dei crediti del modello 730 (precompilato o ordinario).

Il vantaggio principale del modello 730  (precompilato o ordinario) è quello di consentire ai contribuenti che possono utilizzarlo di ottenere in tempi molto brevi i rimborsi (o le eventuali trattenute fiscali) nella propria busta paga o nella rata della pensione. Il rimborso avviene a partire dal mese di luglio per i lavoratori dipendenti, e dal mese di agosto per i pensionati, a condizione che la dichiarazione venga presentata entro la fine del mese di giugno. Altrimenti, i tempi di rimborso logicamente aumentano.

In alcuni casi, tuttavia, i tempi di rimborso del credito risultante dalla dichiarazione possono essere molto più lunghi. Mi riferisco a due casistiche principali, ovvero quelle legate:

  • Alla modifica della dichiarazione dei redditi precompilata da parte del contribuente (senza rivolgersi ad un intermediario, Caf o dottori Commercialisti), oppure
  • Al fatto che il credito IRPEF superi i 4.000 euro e sia derivante da detrazioni per carichi di famiglia o eccedenze di imposta derivanti da precedenti annualità.

Al verificarsi di una di queste casistiche, infatti, attendere almeno sei mesi per ottenere il rimborso in busta paga (art. 5, comma 3-bis D.Lgs. n. 175/14). Vediamo, di seguito, le informazioni utili sulle modalità di rimborso delle imposte derivanti dal modello 730 (IRPEF, relative addizionali e cedolare secca) e i controlli che devono essere effettuati da parte dell’Agenzia delle Entrate.


Modello 730 Agenzia Entrate: trattenute e rimborsi

Nel modello 730 il riepilogo dei versamenti, degli acconti, dei crediti e delle ritenute di acconto è indicato all’interno del quadro F (“Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati“). È all’interno di questo quadro che il contribuente deve verificare l’esistenza di un credito di imposta in suo favore. Credito che deve essere rimborsato dal sostituto di imposta (nel 730 ordinario) o dall’Agenzia delle Entrate (per il 730 senza sostituto d’imposta) o dall’Inps (per il modello 730 dei pensionati).

Deve essere evidenziato che il soggetto tenuto ad effettuare il rimborso del credito, il sostituto di imposta (datore di lavoro o Inps per i pensionati) non è chiamato ad effettuare il pagamento delle imposte a debito o il rimborso degli eventuali crediti di imposta se il valore dell’imposta non è superiore alla soglia di minima di 12,00 euro.

Le tempistiche di rimborso e pagamento nel 730 precompilato

Sia per i contribuenti che presentano il normale 730, sia per quelli che si sono avvalsi del modello 730 precompilato i tempi di rimborso (o di effettuazione delle trattenute) sono gli stessi. L’unica eccezione, come vedremo meglio di seguito, è data dal rimborso dei crediti di importo superiore alla soglia di 4.000,00 euro. Dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve effettuare:

  • I rimborsi relativi alle imposte (es. IRPEF o cedolare secca);
  • Le trattenute delle imposte dovute. In questo caso per il contribuente è possibile richiedere la rateazione delle somme dovute a titolo di saldo e primo acconto, per quanto riguarda:
    • IRPEF;
    • Cedolare Secca;
    • Addizionale regionale e comunale;
    • Redditi soggetti a tassazione separata (es. pagamento di stipendi arretrati).

Le operazioni di conguaglio sopra indicate per i pensionati sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre, anche se è stata chiesta la rateazione.

Se le somme erogate nel mese siano insufficienti per pagare i debiti, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, deve essere trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo di imposta.


Le tempistiche di rimborso e pagamento nel 730 senza sostituto d’imposta

I contribuenti che non sono dotati di un sostituto di imposta, come ad esempio i soggetti che sono stati licenziati in corso d’anno, possono comunque decidere di presentare il modello 730. Sia il modello 730 (precompilato o ordinario), con una particolare modalità, denominata “730 senza sostituto di imposta“. Attraverso la presentazione di questo modello dichiarativo il contribuente può presentare la propria dichiarazione, e se dalla stessa dovesse scaturire un credito IRPEF o cedolare secca, da rimborsare, sarà la stessa Agenzia delle Entrate ad effettuare il rimborso del credito.

Il rimborso nel 730 senza sostituto attraverso l’accredito sul conto corrente bancario del contribuente. Al fine di permettere all’Agenzia delle Entrate di effettuare nei tempi visti sopra, l’accredito al contribuente, lo stesso dovrà preventivamente comunicare all’Agenzia delle Entrate le proprie coordinate bancarie (a questo link puoi trovare il modello per la comunicazione “Modello comunicazione coordinate bancarie“). Il contribuente deve compilare e firmare il modello e consegnarlo presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Da quel momento l’Agenzia potrà effettuare il bonifico. In caso contrario, ove il contribuente non abbia comunicato all’Agenzia delle Entrate le proprie coordinate bancarie: il contribuente stesso riceverà un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale per riscuotere il rimborso IRPEF in contanti, nel caso in cui lo stesso sia di importo non superiore a 1.000 euro. Per rimborsi IRPEF di importo superiore il contribuente riceverà un vaglia della Banca d’Italia con cui potrà riscuotere il rimborso.

Le trattenute fiscali derivanti dal modello 730

Nel caso in cui dal modello 730 non derivi un credito, ma piuttosto il debito d’imposta il sostituto è chiamato ad effettuare trattenute nei confronti del contribuente delle imposte da lui dovute all’Erario. In questo caso il contribuente può chiedere la suddivisione in rate mensili di uguale importo, per il saldo, il primo acconto IRPEF, l’addizionale comunale e regionale dell’IRPEF, la cedolare secca e le eventuali altre imposte dovute. In questo caso è necessario indicare nella IV sezionale, al rigo F6, colonna 7, il numero delle rate, da 2 a 5 (massimo 4 per i pensionati), in cui si intende frazionare il debito e il sostituto di imposta calcolerà gli interessi dovuti per la rateazione, pari allo 0,33% mensile (4% annuale).

Nel caso di 730 presentato senza sostituto di imposta, il numero delle rate è compreso tra 2 a 7, con le stesse scadenze previste per i pagamenti derivanti dal modello Redditi PF. Il pagamento deve, in ogni caso, concludersi, entro novembre. Non è in nessun caso possibile frazionare la seconda rata di acconto dell’IRPEF in pagamento a novembre. Nel mese di novembre deve essere effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativa all’IRPEF e alla cedolare secca.


Rimborsi da 730 sopra i 4.000 euro in sei mesi

Il contribuente con una dichiarazione che presenta un credito di imposta superiore a 4.000 euro deve attendere tempi più lunghi per il rimborso. Questo ai sensi del comma 3-bis, articolo 5, D.Lgs. n. 175/2014 che prevede l’effettuazione di controlli sul modello 730 legati all’esistenza di crediti derivanti da annualità precedenti o da detrazioni per carichi di famiglia. Secondo l’Agenzia delle Entrate, i contribuenti la cui dichiarazione abbia generato un credito superiore ai 4.000 euro, possono essere soggetti a un controllo preventivo volto a verificare l’effettiva spettanza del credito.

Soltanto dopo l’effettuazione dei controlli, se non si saranno verificate anomalie, l’Agenzia delle Entrate ad effettuerà l’accredito delle somme dovute al contribuente, tramite bonifico bancario. Le modalità sono le stesse viste in precedenza. Anche i lavoratori dipendenti dotati di sostituto di imposta, con crediti IRPEF superiori ai 4.000 euro sono costretti a vedersi arrivare il rimborso dall’Agenzia delle Entrate, e non dal loro sostituto di imposta. Vediamo, adesso, quali sono i contribuenti a maggior rischi di controllo.

Crediti superiori a 4.000 euro da 730 ed elementi di incoerenza

I lavoratori dipendenti e pensionati con 730 (precompilato o ordinario) a maggior rischio di controllo sono quelli che presentano congiuntamente:

  • Presenza elementi di incoerenza (Provvedimento n. 108815 del 9/6/2017) nella dichiarazione dei redditi presentata;
  • Credito a rimborso è superiore a 4.000 euro (comma 3-bis, articolo 5, D.Lgs. n. 175/2014).

Con la Circolare n. 12/E/2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli indicatori di incoerenza possono essere collegati alla tipologia e all’entità delle integrazioni effettuate dal contribuente. Oppure al maggior rimborso determinato rispetto alla dichiarazione precompilata.

Individuazione degli elementi di incoerenza nel modello 730

Per intercettare anomalie e incoerenze il provvedimento n. 108815 dell’Agenzia delle Entrate individua i seguenti criteri:

  • Scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
  • Presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche;
  • Presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

I criteri adottati non sono legati a parametri quantitativi bensì a criteri generici e sistematiche potrebbero lasciare ampia discrezionalità all’Agenzia delle Entrate di bloccare la dichiarazione. In questi casi, quindi, il rimborso da 730 rimane bloccato in attesa dei controlli, che termineranno entro quattro mesi dalla scadenza di presentazione del modello 730 (30 settembre). Il rimborso, quindi, deve essere effettuato al massimo entro il 29 marzo dell’anno successivo.

I rimborsi da 730 precompilato non modificato dal contribuente

Ad ogni modo, a prescindere dall’entità del credito, se il precompilato viene presentato direttamente dal contribuente (o dal sostituto) senza modifiche che impattino sulla liquidazione predisposta dalle Entrate, non scatta alcun blocco preventivo. Questo significa che il rimborso viene effettuato direttamente dal datore di lavoro, senza transitare per il controllo dell’amministrazione finanziaria. Infatti, i controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, sono dovuti solo in caso di presentazione della dichiarazione “direttamente ovvero tramite il sostituto di imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata“. Questo ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 175/14. La casistica non interessa nemmeno il 730 a credito presentato da un intermediario che appone il visto di conformità. Tuttavia, nella Circolare n. 12/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate, è stato precisato che:

i controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai Caf o ai professionisti abilitati


L’utilizzo del credito di imposta in compensazione con modello F24

Per accelerare le operazioni di rimborso, evitando il controllo preventivo delle Entrate, è possibile anche utilizzare il quadro I del modello 730 (“Imposte da compensare“). In questo quadro deve essere indicata la volontà di utilizzare il credito risultante dalla liquidazione del 730 in compensazione con altri tributi (es, l’IMU). La compensazione avviene utilizzando il modello F24 da parte del contribuente. Utilizzando il credito, o parte di esso, in compensazione, anziché a rimborso, avrai la possibilità di evitare i controlli legati ai rimborsi sopra la soglia di 4.000 euro. Potrai utilizzare parte del credito per il pagamento di altre imposte, pagabili con modello F24, come ad esempio:

Per fare questo è sufficiente modulare il credito scaturito dal 730 suddividendolo in parte a rimborso, ed in parte a compensazione orizzontale. Vediamo di seguito le istruzioni operative.

Compilazione del quadro I del modello 730: compensazione e rimborso

In colonna 1, del quadro I del 730 deve essere indicata la parte di credito che si intende utilizzare in compensazione, con modello F24, per pagare debiti erariali. In questo modo, soltanto la parte di credito eccedente la compensazione sarà rimborsata dal sostituto di imposta. Mentre, se il contribuente intende destinare a compensazione tutto il credito, è tenuto esclusivamente barrare la casella numero 2, e non indicare niente nella colonna 1.

Il contribuente che sceglie l’utilizzo in compensazione del credito deve comunque presentare i modelli F24, con l’indicazione del pagamento in compensazione. In questo caso possono verificarsi due ipotesi:

  • Debito da pagare inferiore al credito utilizzabile. In questo caso il modello F24 chiude a zero. Il modello deve comunque essere presentato tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, o tramite una banca autorizzata;
  • Debito da pagare superiore al credito utilizzabile. In questo caso il modello F24 chiude con un debito da versare. Qualora il debito sia superiore ai 1.000 euro la presentazione dovrà avvenire tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Oppure tramite una banca autorizzata, in caso contrario il modello F24 può essere pagato in banca anche in modalità cartacea.

In presenza di un credito liquidato superiore a 4.000 euro, se viene operata una compensazione tra imposte, il credito rimasto a rimborso si riduce. Questa operazione deve avvenire previa compilazione del quadro I del 730 e presentazione di un modello F24 (per compensare per esempio IMU o TARI) Se quel credito, per effetto della compensazione scende sotto la soglia di controllo, allora l’IRPEF residua potrà venire rimborsata direttamente dal sostituto di imposta. L’utilizzo di parte del credito in compensazione potrebbe permettere al contribuente di velocizzare le tempistiche per il rimborso.


Rimborsi e pagamenti da 730: conclusioni

In questo articolo ho cercato di riepilogarti le principali indicazioni da tenere presenti se il tuo 730 chiude a credito. Nel caso in cui il credito non sia oggetto di controlli da parte delle Entrate il rimborso avviene immediatamente, a partire dalla busta paga di luglio (o nei mesi successivi a seconda delle tempistiche di presentazione del modello dichiarativo). In caso contrario, i tempi di attesa si allungano ed occorre aspettare al massimo sei mesi. Se ti trovi in questa fattispecie il consiglio che posso darti è quello di contattare gli uffici dell’Agenzia delle Entrate di riferimento, in particolare l’ufficio rimborsi. In questo modo potrai tenere sotto controllo i tempi del tuo rimborso. Tuttavia, per la mia esperienza la scelta migliore, in caso di credito da 730 consistente è quello di utilizzarlo per quanto possibile in compensazione (con modello F24). In questo modo puoi ridurre la quota di credito chiesta a rimborso, in modo da restare al di sotto della soglia di credito richiesta per i controlli. Il vantaggio è quello di avere immediatamente la quota di credito richiesta ed avere a disposizione la parte residua di credito per il pagamento delle imposte con F24.

 

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