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Nelle aree sottoposte a vincoli paesaggistici possono essere
suscettibili di condono edilizio esclusivamente le opere
minori
rientranti nelle categorie della
manutenzione straordinaria e del restauro e risanamento
conservativo
.

Non è possibile invece sanare le opere maggiori
che comportino modifiche alla sagoma e ai
prospetti
del fabbricato preesistente, neanche nel caso in
cui dovesse trattarsi solo di una tettoia aperta su tre
lati
, che quindi non andrebbe a creare un ambiente
totalmente chiuso.

Tettoia aperta che modifica sagoma e prospetti: obbligo di
permesso

A ribadirlo è la sentenza del
TAR Lazio del 3 maggio 2024
, n. 8853
,
che ha rigettato il ricorso proposto contro il diniego dell’istanza
di Terzo Condono Edilizio (di cui al DL n.
269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003) per
la realizzazione di una tettoia di 68 mq aperta su tre lati,
all’interno di un’area sottoposta a vincoli paesaggistici e
ambientali
, ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio
).

L’art. 32 del decreto-legge che regolamenta il terzo condono
dispone appunto, per le aree vincolate, la possibilità di sanare
solo gli interventi rientranti nelle Tipologie 4, 5, 6
dell’Allegato 1
dello stesso decreto, mentre preclude la
sanatoria per le opere “maggiori”, definite alle Tipologie 1, 2 e 3
dell’Allegato, che ricomprendono rispettivamente:

  • le nuove opere realizzate senza titolo o in difformità dallo
    stesso, non conformi alle prescrizioni urbanistiche;
  • le nuove opere senza titolo o in difformità dallo stesso, anche
    se conformi alle prescrizioni urbanistiche;
  • gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art 3,
    comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico
    Edilizia
    ).

Ebbene, nel caso in questione, la tettoia rientra tra gli
interventi di ristrutturazione edilizia che non
possono essere sanati nelle aree soggette a vincoli.

Difatti, viste le dimensioni notevoli della
copertura (pari a 68 mq), l’intervento risulta aver comportato la
modifica della sagoma e dei prospetti dell’immobile preesistente
nonostante la struttura sia aperta su tre lati, e richiedeva quindi
il previo rilascio del permesso di costruire.

Secondo una consolidata giurisprudenza, si chiarisce in
proposito che:

  • non sussiste la natura pertinenziale nel caso in cui sia
    realizzato un nuovo volume, su un’area diversa ed ulteriore
    rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, ovvero sia
    realizzata un’opera qualsiasi, quale può essere ad esempio una
    tettoia, che ne alteri la sagoma
    ”;
  • la realizzazione di una tettoia va configurata, sotto il
    profilo urbanistico, come intervento di nuova costruzione,
    richiedendo quindi il permesso di costruire, allorché difetti dei
    requisiti richiesti per le pertinenze e per gli interventi
    precari
    ”.

Abusi maggiori in aree vincolate: non condonabili a
prescindere

L’esistenza di diversi vincoli paesaggistici sull’area di
realizzazione della tettoia aperta è dunque un motivo sufficiente
per confermare l’efficacia del diniego del
condono
, stando ai divieti imposti dall’art. 32 della
normativa che regolamenta il Terzo Condono, e anche tenendo in
considerazione le misure ancor più restrittive disposte dalla
Legge regionale del Lazio n. 12/2004 vigente in
questo caso.

Questa dispone, in particolare, che non possano essere in alcun
modo sanate le opere, realizzate senza titolo o in difformità dallo
stesso, non conformi alle norme e alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici, che siano state realizzate all’interno di zone
vincolate, anche qualora fossero state costruite prima
dell’apposizione dei vincoli
.

Visto ciò, risulta del tutto irrilevante il fatto che la tettoia
sarebbe stata realizzata in concomitanza con l’immobile principale
nel 1958, quindi prima dell’apposizione dei vincoli in questione;
così come risulta inutile l’accertamento di compatibilità
paesaggistica
richiesto dalla ricorrente, in quanto
l’eventuale parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela
del vincolo non consentirebbe comunque, in questi casi, di superare
i rigorosi limiti imposti per la concessione del condono nelle aree
vincolate.

Anche la formazione del silenzio-assenso, alla
quale si appella la ricorrente, viene infine considerata del tutto
infondata.

Difatti – partendo dal presupposto che il silenzio-assenso
sull’istanza di condono edilizio può formarsi esclusivamente in
presenza di determinate condizioni (avvenuto pagamento
dell’oblazione e degli oneri concessori e domanda di sanatoria
completa di tutta la documentazione) – in ogni caso, si chiarisce,
non può essere applicato in riferimento agli abusi insistenti in
area vincolata, per i quali le opere maggiori risultano non
condonabili a prescindere, mentre le opere minori suscettibili di
sanatoria richiedono comunque il parere espresso dell’Autorità
competente.

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