Quando si parla di crediti di imposta destinati alle zone Zes e crediti di imposta per il Mezzogiorno si parla della stessa agevolazione e, pertanto, come tale, eventuali crediti maturabili in entrambe le fattispecie non sono cumulabili.
A specificarlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 94 del 2024 ad un interpello avente ad oggetto il “Credito d’imposta ex art. 5 del decreto–legge n. 91 del 2017 (Credito d’imposta ZES) – Credito d’imposta ex art. 1, co. 98 e ss., della legge n. 208 del 2015 (Credito d’imposta Mezzogiorno) – cumulabilità – esclusione”.
Pertanto, il credito d’imposta Zes non può essere considerato un’agevolazione ”ulteriore” rispetto al Credito d’imposta del Mezzogiorno, in quanto si aggiunge ai medesimi investimenti. Infatti: «per gli investimenti effettuati nelle ZES, il relativo credito d’imposta costituisce, sotto diversi profili, un potenziamento ed ampliamento del Credito d’imposta Mezzogiorno, mantenendo, in quanto compatibile, la medesima disciplina di riferimento di quest’ultimo».
LA ZES UNICA. Dal primo gennaio 2024 entra in vigore la Zes Unica, istituita dal decreto-legge n. 124/2023. Altro non è che la Zona economica speciale unica, abbreviata in, appunto, “Zes unica”. Si tratta di una delimitazione territoriale che “immette” a opportunità economiche circoscritte e riservate a un determinato territorio, interessando nella fattispecie le regioni del Mezzogiorno.
La “Zes unica” comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e sostituisce le attuali Zone economiche speciali frammentate in 8 diverse strutture amministrative.
Le Zone Economiche Speciali (Zes) hanno come obiettivo l’attrazione degli investimenti, sviluppare infrastrutture, favorire la creazione di nuovi posti di lavoro e promuovere la crescita delle esportazioni e delle attività industriali (www.zes.gov.it).
La costituzione di un’unica Zes consentirà di massimizzare nello scenario internazionale l’impatto competitivo dell’intero Mezzogiorno con il suo già rilevante apparato produttivo, che rappresenta un potenziale da valorizzare nelle sue molteplici articolazioni settoriali e territoriali, con riconoscimento di eguali chance di sviluppo a tutti i territori dell’Italia meridionale e a tutte le imprese già insediate nel Sud, o che in esso volessero insediarsi. Ai fini di favorire una immediata e semplice conoscibilità della Zes unica e dei benefici fiscali riconosciuti alle imprese viene inoltre istituito il portale web della Zes unica nonché lo Sportello Unico Digitale Zes – S.U.D. Zes nel quale confluiranno gli sportelli unici digitali già attivati, nel sistema vigente, presso ciascun Commissario straordinario Zes, e che svolge le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (Suap) (www.politichecoesione.governo.it).
Fonte: agenziaentrate.gov.it ; zes.gov.it ; politichecoesione.governo.it.
Foto di Denys Nevozhai su Unsplash
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