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1. La questione

Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Livorno respingeva una opposizione avverso una ordinanza che aveva rigettato l’istanza del Pubblico ministero di declaratoria di estinzione di una pena pecuniaria applicata dal Tribunale di Livorno, sez. distaccata di Cecina, divenuta irrevocabile oltre dodici anni fa, per decorso del tempo, a norma dell’art. 172 cod. pen..
In particolare, osservava il giudice dell’esecuzione come, per il recupero della pena pecuniaria, risultasse ormai avviata la procedura esecutiva – con la notifica della cartella esattoriale emessa nel 2010, seguita da una procedura di pignoramento immobiliare e da due procedure di pignoramento presso terzi, sicché si richiamava l’orientamento esegetico per cui l’inizio dell’esecuzione penale impedisce l’estinzione della pena.
Ciò posto, avverso questa ordinanza proponeva ricorso per Cassazione la pubblica accusa, deducendo violazione di legge con riferimento agli artt. 172 cod. pen. e 676 cod. proc. pen..
Nel dettaglio, il ricorrente, da un lato, riteneva errato che la notifica della cartella esattoriale costituisca atto di inizio dell’esecuzione, così da impedire l’estinzione della pena pecuniaria nonostante il decorso del termine di cui all’art. 173 cod. pen., dall’altro, rilevava la contraddittorietà di escludere che la notifica della cartella possa avere valore di atto interruttivo della prescrizione e, di contro, il riconoscimento a tale situazione dell’effetto di determinare l’inestinguibilità della pena quale primo atto di inizio dell’esecuzione.
Si affermava quindi la palese violazione delle norme degli artt. 172 e 173 cod. pen. che, nel disciplinare l’estinzione delle pene pecuniarie, fanno inequivocabilmente decorrere il relativo termine dalla data di irrevocabilità della sentenza.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione

La Suprema Corte riteneva il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, lo dichiarava inammissibile.
Gli Ermellini, infatti, addivenivano a siffatta conclusione, osservando innanzitutto come la medesima Cassazione abbia ravvisato, sul tema dell’inizio dell’esecuzione delle pene pecuniarie, l’atto iniziale nella notifica della cartella esattoriale, riconosciuto come unico fatto impeditivo del decorso del termine prescrizionale essendo stato affermato, per l’appunto in sede nomofilattica, quanto segue: «Ai fini dell’estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo rileva, quale fatto impeditivo, il solo momento dell’inizio dell’esecuzione, non venendo in conto né il modo – coattivo o spontaneo – in cui tale inizio ha avuto luogo né le successive concrete tempistiche dell’esecuzione medesima» (Sez. 1, n. 22312 del 08/07/2020: fattispecie in cui è stato escluso che la pena dell’ammenda inflitta al condannato si fosse estinta per decorso del tempo in ragione dell’avvenuta notifica della cartella esattoriale prima del compimento del termine di legge; in termini: Sez. 3, n. 17228 del 03/11/2016, dep. 2017: in motivazione, si è osservato che la disciplina dettata in materia di prescrizione della pena non contempla cause di sospensione od interruzione, non esistendo in tale ambito disposizioni corrispondenti agli artt. 159 e 160 cod. pen., i quali devono intendersi riferiti alla sola prescrizione del reato).
Di conseguenza, per la Suprema Corte, le affermazioni del giudice dell’esecuzione risultavano essere state corrette alla stregua della consolidata e condivisa esegesi di legittimità che ha ricapitolato la disciplina dell’esazione delle pene pecuniarie, contenuta nell’art. 227-ter, inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 dal d.l. n.112 del 2008, convertito nella L. n. 133 del 2008 posto che, in base a tale disciplina, l’esecuzione di pena pecuniaria non si verifica al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, che rappresenta il titolo esecutivo, bensì allorché il debito erariale viene iscritto a ruolo, oppure, secondo una tesi alternativa, quando venga notificata la cartella esattoriale; in ogni caso, l’inizio della procedura di recupero coattivo è sufficiente ad evitare l’estinzione della pena perché manifesta la pretesa punitiva dello Stato, la cui assenza dà luogo alla prescrizione, a prescindere dalle specifiche vicende successive dell’effettivo recupero di quanto dovuto.

3. Conclusioni

Con la decisione in esame il Supremo Consesso afferma che la notifica della cartella esattoriale impedisce il decorso del termine prescrizionale.
Si asserisce difatti in tale pronuncia – dopo avere rilevato, sulla base di un pregresso orientamento nomofilattico, che, ai fini dell’estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo rileva, quale fatto impeditivo, il solo momento dell’inizio dell’esecuzione, non venendo in conto né il modo – coattivo o spontaneo – in cui tale inizio ha avuto luogo né le successive concrete tempistiche dell’esecuzione medesima – che, in materia di disciplina dell’esazione delle pene pecuniarie, così come prevista dall’art. 227-ter del d.P.R. n. 115/2002 (“1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l’obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l’espiazione in istituto, l’ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall’ articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa procede all’iscrizione a ruolo. 2. L’agente della riscossione procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell’ articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 . Si applica l’ articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”), l’esecuzione di pena pecuniaria non si verifica al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, che rappresenta il titolo esecutivo, bensì allorché il debito erariale viene iscritto a ruolo, oppure, secondo una tesi alternativa, quando venga notificata la cartella esattoriale fermo restando che, ad ogni modo, ciò che rileva, quale fatto impeditivo del decorso della prescrizione, è l’inizio della procedura di recupero coattivo, essendo questo sufficiente ad evitare l’estinzione della pena perché manifesta la pretesa punitiva dello Stato a prescindere, come appena visto, dalle specifiche vicende successive dell’effettivo recupero di quanto dovuto.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di verificare se la pena pecuniaria possa considerarsi estinta (o meno) a norma dell’art. 173 cod. pen. che, come è noto, dispone quanto segue: “1. Le pene dell’arresto e dell’ammenda si estinguono nel termine di cinque anni. Tale termine è raddoppiato se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99, ovvero di delinquenti abituali, professionali o per tendenza. 2. Se, congiuntamente alla pena dell’arresto, è inflitta la pena dell’ammenda, per l’estinzione dell’una e dell’altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del termine stabilito per l’arresto. 3. Per la decorrenza del termine si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto capoverso dell’articolo precedente”.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, pertanto, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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Antonio Di Tullio D’Elisiis
Avvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB). Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica http://diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.

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