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Come funziona la regola del minimo vitale; quando la pensione è impignorabile; come si calcola l’importo pignorabile delle pensioni basse e di quelle elevate.

Dopo la riforma del 2022, che per preservare il minimo vitale necessario alla sussistenza dei pensionati ha stabilito una nuova soglia di impignorabilità dell’assegno mensile, molti si domandano quali sono adesso i limiti al pignoramento della pensione e dunque a quanto può arrivare la decurtazione in caso di debiti non pagati e azionati dai creditori, che a seconda dei casi possono essere pubblici, come l’Agenzia Entrate Riscossione e l’Inps, o privati, come banche, finanziarie, fornitori, controparti in cause giudiziarie perse e lavoratori dipendenti per retribuzioni non corrisposte.

Pignoramento della pensione: quando è possibile?

La pensione – di anzianità, di vecchiaia e di reversibilità – è un credito relativamente impignorabile, quindi può essere pignorata, ma solo in parte, se il creditore si è munito di un valido titolo esecutivo (come una sentenza di condanna al pagamento di somme, un decreto ingiuntivo non opposto entro i termini, una cartella esattoriale, una transazione non adempiuta), mentre i crediti assolutamente impignorabili, come i sussidi alimentari, ed anche le pensioni di invalidità e le indennità di accompagnamento, evitano del tutto il pignoramento.

In realtà il meccanismo di pignoramento della pensione è piuttosto diverso da quello dello stipendio, che segue l’ormai famosa regola del quinto dell’importo: ci sono dei limiti ulteriori, costituiti dal minimo vitale, che va calcolato prima della determinazione del quinto pignorabile. E’ una barriera insuperabile, che impedisce la pignorabilità delle pensioni al di sotto di una determinata soglia.

Minimo vitale pignoramento pensione

Il minimo vitale è la cifra necessaria a garantire il sostentamento del pensionato debitore: questa somma è pari al doppio dell’assegno sociale (che per il 2024 è pari a 534,41 euro, quindi 1.062,82 euro). In tutti i casi, dal 2022 in poi il minimo impignorabile è sempre di 1.000 euro, anche se in determinate annualità il doppio dell’assegno sociale dovesse risultare inferiore.

Questo significa che le pensioni inferiori a 1.000 euro mensili non possono essere mai pignorate; quelle superiori possono esserlo, ma solo per la parte eccedente i suddetti importi, in modo da lasciare intatto il minimo vitale.

Tieni presente che, anche se prendi una pensione alta, l’ammontare pignorabile è sempre collegato all’importo vigente dell’assegno sociale: questo collegamento è previsto dalla legge e, in pratica, pone un limite di impignorabilità sulla parte di pensione che non eccede il doppio dell’importo così determinato (e che cambia di anno in anno, perché l’assegno sociale viene periodicamente rivalutato per tenere conto dell’inflazione e di altri fattori).

Pignoramento del quinto della pensione

Sul risultato della formula che abbiamo descritto al paragrafo precedente, il pignoramento della pensione è possibile solo per un quinto dell’importo mensile, e dunque non per l’intera eccedenza rispetto al minimo vitale. Infatti, una volta calcolato l’importo pignorabile, tornano ad applicarsi i limiti generali per i pignoramenti previsti dalla legge, tra cui proprio quello del quinto di stipendi e pensioni.

Facciamo un esempio: tenendo presente la soglia di impignorabilità di 1.000 euro,  un pensionato che riceve 1.600 euro al mese potrà, in caso di debiti non pagati ed esecutati dal creditore (ipotizziamo un mancato rimborso di un prestito alla società finanziaria che lo aveva erogato), vedersi pignorare la pensione per un quinto della parte che supera il doppio dell’assegno sociale: quindi un quinto di 600 euro, ossia 120 euro al mese. Se la pensione fosse di 1.200 euro, il quinto pignorabile sarebbe di soli 40 euro.

Se in determinate annualità il doppio dell’assegno sociale dovesse risultare inferiore a 1.000 euro, si applica comunque tale limite minimo, che, come abbiamo visto è inderogabile. Chiaramente, negli anni in cui il doppio del minimo vitale supera i 1.000 euro, la quota pignorabile scende ulteriormente: ad esempio, nel 2024, è possibile pignorare solo un quinto dell’eccedenza rispetto a 1.062,82 euro.

Pignoramento pensione dall’Agenzia Entrate

Se il creditore pignorante è l’Agenzia delle Entrate, o l’Agenzia Entrate Riscossione, ci sono dei limiti ulteriori da rispettare per la pensione, analoghi a quelli valevoli per gli stipendi: la quota non deve superare un decimo se la pensione è inferiore o pari a 2.500 euro, un settimo se è compresa tra 2.500 e 5.000 euro ed un quinto se è maggiore di 5.000 euro.

Pignoramento del doppio quinto della pensione

Se i creditori che eseguono i pignoramenti sono più di uno, si può pignorare fino al doppio quinto della pensione, dunque è possibile arrivare sino al 40% della parte che supera il minimo vitale. Per arrivare a ciò, tuttavia, i crediti devono essere di diversa natura, cioè eterogenei, come una cartella di pagamento regolarmente notificata ma non saldata (né rateizzata) e un decreto ingiuntivo non ottemperato e precettato: se invece i rispettivi crediti sono del medesimo genere (ad esempio, una banca e una società finanziaria, per mutui non ripagati e prestiti non restituiti) vale la regola del quinto singolo, e il secondo creditore si deve accodare al primo, così come tutti gli eventuali successivi.

Quali pensioni sono impignorabili?

Alla luce di quanto abbiamo detto, in pratica sono impignorabili le pensioni minime (che attualmente sono ben lontane dal raggiungere la soglia dei 1.000 euro) e in genere tutte quelle di basso importo, che non superano il doppio  dell’assegno sociale (nel 2024, come abbiamo detto, la cifra soglia è di 1.062,82 euro) e comunque rimangono al di sotto dei 1.000 euro mensili, che è il limite minimo da non sforare mai, a prescindere dalle variazioni annue dell’importo dell’assegno sociale.

Il creditore che tentasse di eseguire un pignoramento su tali pensioni minime o basse se lo vedrebbe inevitabilmente respingere, perché il debitore potrebbe opporsi all’esecuzione. Infatti, per disposizione di legge [1], il pignoramento in violazione dei divieti e oltre i limiti che abbiamo esaminato «è parzialmente inefficace» nella parte in cui non rispetta il criterio del minimo vitale impignorabile e supera il quinto su cui calcolare la somma. L’inefficacia «è rilevata dal giudice anche d’ufficio», ossia senza necessità di un’istanza di parte, che comunque è sempre bene proporre.

Qual è la norma che sancisce l’impignorabilità delle pensioni?

La norma di legge che pone i limiti alla pignorabilità delle pensioni è l’articolo 545, comma 7, del Codice di procedura civile, intitolato «Crediti impignorabili». Questa norma è stata completamente riformulata nell’estate 2022, con il Decreto Aiuti bis [2], in vigore dal 22 settembre 2022 (in precedenza i limiti di impignorabilità erano più bassi).

La norma attualmente in vigore dispone testualmente che: «Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro». La parte eccedente è pignorabile nei limiti che ti abbiamo spiegato sopra, cioè per un quinto dell’eccedenza.

Data di accredito pensione e di esecuzione del pignoramento

Attenzione, però, alla data di esecuzione del pignoramento rispetto a quella di accredito della pensione: la norma prosegue, al comma 8 del medesimo articolo 545 Cod. proc. civ., dicendo che se gli emolumenti pensionistici vengono accreditati su un conto corrente bancario, o postale, intestato al pensionato, «tali somme possono essere pignorate per un importo massimo pari al triplo dell’assegno sociale se l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; se, invece, l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti di un quinto oppure nel diverso limite stabilito dalle speciali disposizioni di legge», (come ad esempio quelle valevoli per i dipendenti pubblici [3].

In poche parole, se il creditore pignora la pensione sul conto bancario o postale dove viene accreditata, le somme che si trovano già depositate sul conto alla data di esecuzione del pignoramento sono interamente pignorabili per la parte che supera il triplo dell’assegno sociale (nel 2024, la cifra è pari 1.603,23 euro), mentre le rate di pensione che arrivano successivamente sono pignorabili soltanto nel limite di un quinto dell’eccedenza rispetto al minimo vitale. Così, ad esempio, un pensionato che ha 10mila euro sul conto si vedrebbe pignorati subito, in blocco, 8.396,77 euro (la differenza tra 10mila e il triplo dell’assegno sociale), e poi ogni mese subirebbe la piccola trattenuta del quinto, sino ad arrivare all’estinzione del debito.

Conoscendo questo meccanismo, per evitare il pignoramento del conto corrente su cui viene accreditata la pensione è sufficiente mantenere in deposito una somma non superiore al triplo dell’assegno sociale: così il creditore potrà solo pignorare, mensilmente, le nuove somme accreditate, e sempre nel limite massimo del quinto. Trovi ulteriori informazioni in “Come evitare il pignoramento della pensione“.

Cosa fare se arriva il pignoramento della pensione

Il pignoramento della pensione viene tecnicamente eseguito, a discrezione del creditore procedente, presso l’Inps (o il diverso Ente erogante) e/o la banca o l’ufficio postale ove il pensionato riceve le somme, quindi una parte dell’emolumento viene trattenuta prima dell’accredito, e, come abbiamo visto, c’è anche la possibilità di vedersi pignorare il conto corrente, bancario o postale, su cui affluisce la pensione, oltre alla pensione stessa.

L’atto di pignoramento, però, non deve essere notificato soltanto al terzo pignorato – l’Inps o il diverso Ente pensionistico che eroga l’emolumento, e la banca o la Posta – ma anche al debitore stesso, cioè al pensionato che subisce la decurtazione. Dal momento della notifica decorrono i termini di 20 giorni per proporre, con l’assistenza di un avvocato, l’opposizione al Giudice dell’esecuzione presso il tribunale civile competente, se dovessero essere stati indebitamente superati i limiti di pignoramento che abbiamo esposto.

note

[1] Art.545, co. 9, Cod. proc. civ.

[2] Art. 21-bis D.L. 9 agosto 2022, n. 115 (decreto Aiuti bis), conv. in L. 21 settembre 2022, n. 142, pubbl. in G.U. n. 221 del 21 settembre 2022.

[3] Artt. 1-4 D.P.R. n. 180 del 5 gennaio 1950 e s.m.i.

 

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