Utilizza la funzionalità di ricerca interna #finsubito.

Agevolazioni - Finanziamenti - Ricerca immobili

Puoi trovare una risposta alle tue domande.

 

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
#finsubito news video
#finsubitoagevolazioni
Agevolazioni
Post dalla rete
Vendita Immobili
Zes agevolazioni
   


In una disciplina di non immediata comprensione, com’è quella
sul Superbonus (art. 119 del Decreto
Rilancio), resa complessa dalle numerose modifiche apportate
nel corso del tempo, l’Agenzia delle Entrate è più
volte intervenuta, sia con Circolari e Risoluzioni, oltre che
fornendo chiarimenti ai dubbi proposti dai contribuenti sulla sua
corretta applicazione, per non rischiare di perdere
l’accesso alle agevolazioni.

Superbonus 110% in zone colpite dal sisma: nuova risposta
dell’Agenzia delle Entrate

E un nuovo intervento in materia si aggiunge, con
la Risposta
dell’Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2024, n.
119
sull’applicazione del comma 8–ter dell’art. 119
del D.L. n. 34/2020, che chiarisce i dubbi di un proprietario
sugli interventi da eseguire su immobile parzialmente
inagibile
oggetto del contributo per la ricostruzione per
i danni conseguenti agli eventi sismici del 2016.

Ecco i fatti: l’istante ha spiegato di essere proprietario di un
immobile composto da un’unità immobiliare in categoria catastale
A/3 (abitazione) e due unità pertinenziali in categoria catastale
C/2 e C/6. Dopo il sisma del 2016, l’Ufficio Speciale della
Ricostruzione ha suddiviso l’intero fabbricato in due parti
strutturalmente autonome, denominate ”Blocco A” e ”Blocco B”,
per le quali sono state redatte due schede AEDES.

A seguito di tale classificazione:

  • il Blocco B, risultato già inagibile sin dall’anno 2009, non
    potrà beneficiare di alcun contributo per la ricostruzione, ma solo
    di quello per la demolizione pari a 80 euro/mq;
  • il Blocco A potrà beneficiare del contributo per la
    ricostruzione, in quanto inagibile a seguito degli eventi sismici
    del 2016).

Inoltre il fabbricato, seppur composto da due “corpi”
strutturalmente autonomi e adiacenti, ospita un’unica unità
immobiliare residenziale
.

L’Istante intende demolire e ricostruire l’intero
edificio
effettuando interventi
antisismici
e di efficientamento
energetico
, rispettando la volumetria esistente e il
numero di unità immobiliari attualmente presenti, presentando un
unico progetto e un’unica pratica edilizia. Da qui la richiesta di
chiarimenti sulla applicazione del Superbonus di cui all’articolo
119 del decreto legge n. 34 del 2020 e se si applichi il termine
previsto dal comma 8­-ter, con la detrazione al 110% fino al 31
dicembre 2025.

Superbonus 110% in zone colpite da eventi sismici: per quali
interventi?

Preliminarmente il Fisco ha fatto il consueto richiamo alla
normativa di riferimento, ovvero l’articolo 119 del decreto legge
19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, che disciplina la detrazione, nella misura del
110%, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di
specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica, nonché
al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico
degli edifici (c.d. Superbonus).

Nel dettaglio, le tipologie e i requisiti tecnici degli
interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8,
mentre l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è
delineato nei successivi commi 9 e 10.

Con riferimento all’applicazione di tale agevolazione sono stati
forniti chiarimenti, tra l’altro:

  • con la circolare dell’8 agosto 2020, n. 24/E
  • con la risoluzione del 28 settembre 2020, n. 60/E
  • con la circolare del 22 dicembre 2020, n. 30/E
  • con la circolare del 23 giugno 2022, n. 23/E
  • in numerose risposte a questioni interpretative poste dai
    contribuenti in materia di Superbonus.

I presupposti per l’accesso alle detrazioni

Per quanto riguarda i quesiti posti nel caso in esame, il Fisco
ha nello specifico richiamato la circolare n. 24/E del
2020
, nella quale si chiarisce che la detrazione spetta
sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del
contribuente. Ne consegue che la detrazione non spetta se le spese
sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito; eventuali
contributi ricevuti dal contribuente devono, dunque, essere
sottratti dall’ammontare su cui applicare la detrazione.

Per gli interventi su edifici ubicati in Comuni ricadenti in
zone colpite da eventi sismici, come illustrato dalla
circolare n. 23/E del 2022, l’articolo 119 prevede
specifiche disposizioni stabilendo, in particolare, al:

  • comma 1-ter, che «Nei comuni dei territori colpiti da
    eventi sismici, l’incentivo di cui al comma 1 [interventi di
    efficienza energetica ammessi al Superbonus] spetta per l’importo
    eccedente il contributo previsto per la ricostruzione»;
  • comma 4­-quater, che prevede che nei Comuni dei territori
    colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile
    2009 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza, il Superbonus
    per interventi antisismici spetta per l’importo eccedente
    il contributo previsto per la ricostruzione
    .

La normativa, pertanto:

  • conferma il principio secondo cui è possibile fruire della
    detrazione sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico
    del contribuente;
  • dispone che queste previsioni non si applicano agli interventi
    effettuati su edifici, siti nei Comuni dei territori sopra
    richiamati che non hanno subìto danni derivanti dagli eventi
    sismici.

Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2025: quando spetta per le
zone colpite dal sisma?

Per quanto riguarda l’arco temporale entro cui si può fruire del
Superbonus, l’Agenzia delle Entrate  ricorda che il comma
8­-ter dell’articolo 119 stabilisce che «per gli interventi
effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici
verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato
dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi
fiscali di cui ai commi 1­ter, 4­ter e 4­quater spetta, in tutti i
casi disciplinati dal comma 8­bis, per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento. […] ».

La proroga, attualmente prevista al 31 dicembre
2025
della detrazione nella misura “piena” del 110% delle
spese sostenute, riguarda, nello specifico gli interventi ammessi
al Superbonus effettuati dai soggetti elencati nel comma
8­bis
del medesimo articolo 119 e realizzati su edifici
residenziali o a prevalente destinazione residenziale, ivi compresi
gli edifici unifamiliari.

La risposta al quesito

Ne deriva che l’unità immobiliare oggetto degli interventi,
ubicata in un Comune interessato dagli eventi sismici del 2016, è
destinataria di contributi per la ricostruzione per i danni
conseguenti i medesimi eventi sismici e, pertanto, l’Istante potrà
beneficiare del Superbonus, nel rispetto di ogni altra condizione
richiesta dalla normativa, entro il 31 dicembre 2025, come previsto
dal comma 8-­ter.

Sui limiti di spesa ammessi al Superbonus, AdE
ribadisce che:

  • nel caso di interventi antisismici realizzati su singole unità
    immobiliari residenziali esso è pari a 96mila euro; si tratta di un
    limite annuale e riguarda il singolo immobile e va riferito
    all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente
    considerate, anche se accatastate separatamente;
  • per gli interventi di efficientamento energetico, il limite di
    spesa sarà determinato, per ciascun intervento “trainante” e
    “trainato”. Trattandosi di interventi effettuati su un edificio
    unifamiliare, esso va commisurato all’unità immobiliare e alle
    relative pertinenze considerate unitariamente.

Infine, sottolinea AdE, il Superbonus spetta per la parte di
spesa effettivamente rimasta a carico; pertanto, l’Istante dovrà
sottrarre i contributi ricevuti dall’ammontare di
spesa su cui applicare la detrazione.

© Riproduzione riservata

 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Informativa sui diritti di autore

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni:  la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?

Clicca qui

 

 

 

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,

come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.

Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.

L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui