Il Ministero della Giustizia, con il provvedimento del 31 maggio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2024, ha attestato la funzionalità del collegamento telematico con l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e il Registro delle imprese, favorendo l’attuazione di quanto disposto dall’art. 367 del DLgs. 14/2019.
Lo scopo è quello di favorire una conduzione efficiente della procedura di gestione della crisi ovvero dell’insolvenza, incentivando la collaborazione tra taluni enti e la cancelleria del tribunale competente, attraverso lo scambio di dati e informazioni mediante il sistema di cooperazione applicativa di cui al DLgs. 82/2005 – Codice dell’Amministrazione digitale (Relazione illustrativa al DLgs. 14/2019).
L’interconnessione, ai sensi dell’art. 42 comma 1 del DLgs. 14/2019, riguarda il solo interscambio di dati e informazioni inerenti il debitore, nella sola ipotesi di apertura della procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo; in tal modo, sarà possibile garantire uno scambio diretto e automatico tra gli enti indicati e la cancelleria (art. 367 comma 1 del DLgs. 14/2019).
Il collegamento con il Registro delle imprese consentirà, nello specifico, di disporre immediatamente dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, della visura storica nonché degli atti relativi alle operazioni straordinarie compiute dal debitore (art. 367 comma 2 del DLgs. 14/2019).
Analogamente, dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS sarà possibile ottenere le dichiarazioni dei redditi, l’elenco degli atti soggetti a imposta di registro oltre che i debiti fiscali e contributivi, con indicazione degli interessi, delle sanzioni e degli anni in cui sono sorti (art. 367 commi 2 e 3 del DLgs. 14/2019).
È possibile, tuttavia, che mediante apposito decreto siglato dal direttore generale della giustizia civile e di intesa con il Ministero delle Imprese e del made in Italy (per il Registro delle imprese), ovvero con il direttore generale e il presidente, rispettivamente dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS, si individuino ulteriori documenti e informazioni oggetto della trasmissione automatica.
A tal fine, mancando la disponibilità presso l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e il Registro delle imprese di sistemi informatici per la cooperazione applicativa, si è reso necessario, appunto, procedere con la stipula di specifiche convenzioni, a titolo gratuito, aventi lo scopo di consentire la fruibilità dei dati (art. 367 comma 5 del DLgs. 14/2019).
Tali convenzioni, inoltre, potranno essere estese anche alle altre pubbliche amministrazioni individuate dal Ministero della Giustizia, allo scopo di ottenere ogni ulteriore informazione relativa al debitore, che sia rilevante per escludere che trattasi di impresa minore (art. 2 comma 1 lett. d) del DLgs. 14/2019).
L’interconnessione sarà efficace entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale (art. 367 comma 7 del DLgs. 14/2019) e, dunque, a partire dal prossimo 2 agosto 2024.
In ogni caso, l’accesso alle informazioni risultanti dalle banche dati pubbliche non esula il debitore dall’adempiere all’obbligo di deposito della documentazione richiesta dall’art. 39 del DLgs. 14/2019.
Con riferimento a quest’ultima, la novità di rilievo che dovrebbe essere introdotta dal c.d. decreto correttivo-ter del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza riguarda la tempistica di aggiornamento della situazione economico-patrimoniale e finanziaria.
Allo stato attuale, al momento della presentazione della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, il debitore è tenuto a depositare, tra l’altro, una situazione aggiornata, quanto più prossima alla data di presentazione del ricorso; a seguito delle modifiche, invece, potrebbe introdursi l’obbligo di procedere con il suo aggiornamento, con cadenza mensile, al fine di garantire una più efficace vigilanza sulla gestione dell’impresa (Relazione illustrativa dello schema del decreto correttivo-ter).
Una modifica di non poco rilievo visto che, soprattutto in realtà complesse e di maggiori dimensioni, un aggiornamento cosi ravvicinato potrebbe richiedere sforzi organizzativi e amministrativi di non poco rilievo.
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