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  • La Riforma Cartabia ha modificato l’atto di citazione prevedendo alcuni oneri ulteriori, non previsti dalla disciplina previgente.
  • L’ordinamento prevede due modalità di introduzione del procedimento civile: il ricorso e l’atto di citazione.
  • La Riforma ha modificato alcuni aspetti dell’atto di citazione sia ove venga in considerazione in primo grado, sia in appello. Significative sono poi le modifiche apportate rispetto al regime contemplato per il giudizio innanzi al Giudice di Pace.

La recente Riforma Cartabia ha modificato l’ordinamento processualistico civile e penale, incidendo in profondità su alcuni aspetti salienti della disciplina vigente.

Nel seguente articolo, tratteremo di come il legislatore abbia inciso sulla disciplina dell’atto di citazione. In particolare, ci soffermeremo:

  • sul rapporto tra atto di citazione e mediazione, come ad oggi l’ordinamento regola l’indicazione delle condizioni di procedibilità nell’atto in questione;
  • sulle modifiche apportate rispetto al procedimento in Appello e innanzi al Giudice di pace.

Come cambia l’atto di citazione dopo la Riforma Cartabia

Con l’entrata in vigore della riforma Cartabia sono state introdotte numerose modifiche all’atto di citazione, cioè all’atto introduttivo che la parte attrice deve utilizzare per introdurre un giudizio nelle ipotesi più comuni. Per conoscere il contenuto essenziale dell’atto di citazione, bisogna esaminare l’art. 163 del codice di procedura civile.

La riforma Cartabia ha aggiunto all’art. 163 c.p.c., comma 3, il n. 3 bis, il quale dispone che l’atto di citazione deve necessariamente contenere “l’indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell’assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento”.

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Questa norma va letta insieme all’art. 5 del Dlg. 28/2010, anch’esso modificato dalla Riforma Cartabia. L’articolo prevede, al comma 1, un lungo elenco di materie in cui le parti sono obbligate ad esperire la mediazione.

Queste materie sono:

  • condomino;
  • locazione;
  • comodato;
  • affitto di azienda;
  • diritti reali;
  • divisioni;
  • successioni ereditarie;
  • patti di famiglia;
  • risarcimento dei danni da responsabilità medica e sanitaria;
  • responsabilità da diffamazione a mezzo stampa;
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari;
  • associazione in partecipazione;
  • consorzio;
  • franchising;
  • opera;
  • rete;
  • somministrazione;
  • società di persone e subfornitura.

Al comma 2, precisa che “nelle controversie di cui al comma 1 l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”. L’attore, dopo la riforma Cartabia, dovrà tentare la mediazione prima dell’introduzione del giudizio (nelle materie di cui all’art. 5 comma 1 del Dlg. 28/2010), ma dovrà anche dare atto del suo esperimento nell’atto di citazione.

L’art. 163 comma 3, n. 3 bis, va anche letto insieme al nuovo art. 171 bis del c.p.c., anch’esso modificato dalla riforma Cartabia. Questo articolo ha imposto al giudice di effettuare alcune verifiche preliminari, tra cui proprio quella relativa all’espletamento della mediazione obbligatoria.

Il n. 3 bis dell’art 163 cpc è stato quindi introdotto per rendere più agevole il compito del giudice, chiamato a verificare che le parti abbiano svolto tutti gli adempimenti per eliminare le condizioni di procedibilità che potrebbero rendere inammissibile la domanda.

Nullità atto di citazione riforma Cartabia

La mancata indicazione nell’atto di citazione dell’esperimento della mediazione non è causa di nullità dell’atto. Le cause di nullità dell’atto di citazione sono tassativamente contenute nell’art. 164 del c.p.c., che non contempla espressamente questa omissione quale causa vizio dell’atto. In questo caso il giudice potrà rilevare l’omissione, e concedere alle parti un termine per eliminare la condizione di procedibilità.

Modifiche atto di citazione riforma Cartabia

Un’ulteriore modifica introdotta dalla Riforma Cartabia riguarda il comma 3, n. 4, dell’art. 163 c.p.c. il quale prevede, adesso in maniera inequivocabile, che i fatti e gli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda, con le relative conclusioni, debbano essere esposti in modo chiaro e specifico.

Significative modifiche sono state apportate dalla Riforma Cartabia anche dell’art. 163 comma 3, n. 7, ove sono indicate tutte le avvertenze, dirette al convenuto, che l’atto di citazione deve necessariamente includere.

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Atto di citazione riforma Cartabia: termini

L’atto di citazione deve contenere l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione. Prima della riforma, però, il termine concesso al convenuto era di 20 giorni. Dopo la Riforma Cartabia il termine concesso al convenuto per costituirsi senza incorrere in decadenze è di 70 giorni.

L’atto di citazione deve necessariamente contenere:

l’invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’articolo 166 e a comparire, nell’udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell’articolo 168 bis, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167.

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Tempi del procedimento

La Riforma Cartabia ha dilatato i tempi del processo? Non è così. Questo termine per la costituzione in giudizio notevolmente più lungo a disposizione del convenuto è stato pensato dal legislatore per concedergli di predisporre le sue difese, proprio alla luce del fatto che con la riforma Cartabia sono stati concentrati nella fase precedente alla prima udienza diversi adempimenti che prima erano riservati a una fase successiva.

Proprio perché la riforma si ispira ai principi di celerità e concentrazione delle fasi processuali, è stata eliminata la possibilità di abbreviare i termini per tale costituzione della parte. Questa possibilità, prevista prima della riforma, non è stata ritenuta compatibile con le esigenze imposte del nuovo rito.

Restando all’esame del n. 7, è importante ricordare che l’atto di citazione, dopo la riforma Cartabia, deve contenere anche la precisazione “che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.

Proprio come accadeva prima della Riforma Cartabia, ancora oggi la mancanza di questa nuova clausola comporta la nullità di cui all’art. 164 c.p.c.

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Termine per comparire

Una importante modifica introdotta dalla Riforma Cartabia è quella del termine per comparire. Infatti, tra la data della notificazione della citazione e quella dell’udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di centoventi giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all’estero.

Ciò vuol dire che, dopo la riforma Cartabia, la data d’udienza individuata nell’atto di citazione deve essere almeno 120 giorni successiva rispetto al giorno della notifica dell’atto.

Il termine di comparizione non va confuso con il termine per la costituzione in giudizio del convenuto, di cui parla l’art. 163 c.p.c. comma 3 n. 7 di cui abbiamo parlato:

  • l’atto di citazione deve contenere l’avviso, diretto al convenuto, di costituirsi entro il termine di 70 giorni dalla data dell’udienza fissata in citazione, che serve al convenuto per non incorrere nelle decadenze di cui agli articoli 38 e 167;
  • il termine di comparizione delle parti è invece il giorno scelto dall’attore per l’individuazione della prima udienza.

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atto di citazione in appello dopo la riforma cartabiaatto di citazione in appello dopo la riforma cartabia

Atto di citazione in Appello dopo la Riforma Cartabia

Anche dopo la riforma Cartabia l’appello si propone con atto di citazione. Il temine per proporre appello non è cambiato: il termine per notificare l’atto di citazione in appello è di trenta giorni, che iniziano a decorrere della notifica della sentenza, o di sei mesi nel caso in cui la sentenza di primo grado non venga notificata.

Dopo la riforma Cartabia, il termine breve di trenta giorni vige sia per il soggetto notificante sia per il destinatario della notificazione, con la precisazione che per il destinatario si tiene in considerazione il momento in cui il relativo procedimento si perfeziona.

Per quanto riguarda i contenuti dell’atto di citazione in appello, il codice fa riferimento alle indicazioni contenute nell’articolo 163 c.p.c. di cui abbiamo già parlato. Non bisogna dimenticare, però, che l’atto di citazione in appello deve avere anche ulteriori requisiti specifici.

Oltre a tutti i requisiti già elencati dall’art. 163 c.p.c., deve infatti contenere anche l’indicazione:

  • del capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
  • delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
  • delle violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Esistono però alcune differenze tra l’atto di citazione in primo grado e quello in appello, che derogano in parte il disposto dell’art. 163 c.p.c.

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Tempi dell’appello

Dopo la riforma Cartabia, il termine di comparizione non è più lo stesso previsto per il primo grado dall’art. 163 c.p.c., ossia 70 giorni. L’atto di citazione in appello deve contenere un termine di comparizione delle parti di 90 giorni, o 150 giorni in caso di notifica all’estero. Ciò significa che tra la data in cui viene notificato l’atto di appello e la data fissata in citazione devono intercorrere almeno 90 giorni.

Questo termine è molto importante, in quanto previsto a tutela esclusiva dell’appellato, ed è finalizzato a tutelare la sua esigenza di predisporre tempestivamente una difesa.

Diversamente da quanto accade per il primo grado di giudizio, qualora l’appellante fissi un termine inferiore a quello di 90 giorni previsto dalla riforma Cartabia, l’atto di appello sarà viziato da nullità. Questo vizio, va ricordato, se non viene sanata con effetti dal momento della costituzione del convenuto, deve essere rilevato d’ufficio e ciò si ripercuote sul procedimento e sulla sentenza che lo definisce.

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Improcedibilità appello

La riforma Cartabia ha anche velocizzato il procedimento che conduce alla declaratoria di improcedibilità dell’appello. Per quanto riguarda le improcedibilità che riguardano l’atto di citazione, l’appello è dichiarato improcedibile, anche d’ufficio, se l’appellante non si costituisce in termini.

Ciò significa che il giudice d’appello deve dichiarare l’improcedibilità dell’appello se l’appellante non iscrive la causa a ruolo e non deposita il fascicolo di parte contenente l’originale della citazione in appello, la procura e i documenti offerti in comunicazione.

La mancata costituzione in termini dell’appellante determina l’improcedibilità a prescindere dalla condotta processuale dell’appellato, ovvero anche quando tale parte non si sia costituita nei termini di legge.

Dopo la riforma Cartabia, il giudice istruttore, se nominato, provvede con ordinanza ad accertare le cause di inammissibilità dell’appello. Questa ordinanza è reclamabile nelle forme e nei termini previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 178.

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Atto di citazione riforma Cartabia giudice di pace

A partire dalla data di entrata in vigore della riforma Cartabia, il giudizio davanti al Giudice di pace non sarà più introdotto con l’atto di citazione, ma con il ricorso. La differenza tra l’atto di citazione ed il ricorso è che il ricorso deve essere depositato nella cancelleria del Giudice di Pace.

Dopo il deposito il giudice emana un decreto con il quale fissa l’udienza di comparizione delle parti. Solo dopo l’emanazione del decreto il ricorrente dovrà notificare il ricorso al convenuto, insieme al decreto di fissazione dell’udienza. La notifica del ricorso e del decreto dovranno avvenire con almeno quaranta giorni liberi di anticipo rispetto alla data di udienza – o sessanta, in caso di notifica all’estero.

Il codice prevede che il ricorrente si costituisce nel momento in cui deposita il ricorso e la copia del ricorso, che deve essere notificato insieme al decreto. Il contenuto del ricorso, peraltro, non presenta novità rispetto al passato. Come in precedenza, infatti, il ricorso dovrà contenere l’indicazione del giudice, delle parti, nonché del suo oggetto. Come accadeva in passato per l’atto di citazione, anche dopo la Riforma Cartabia l’attore potrà formulare le proprie istanze oralmente davanti al Giudice di pace, che dovrà curarne la verbalizzazione.

La Riforma Cartabia, però, prevede che dopo il processo verbale venga comunque emanato dal giudice un decreto di fissazione dell’udienza. Il processo verbale verrà poi portato a conoscenza della controparte a cura dell’attore, il quale dovrà notificarlo unitamente al decreto con cui viene fissata l’udienza di comparizione delle parti. In questo modo, la Riforma Cartabia ha adattato anche la notifica del processo verbale al nuovo procedimento davanti al Giudice di Pace.

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Opposizione a decreto ingiuntivo

Per quanto riguarda la forma dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo deve farsi riferimento alla regola per cui l’opposizione davanti al tribunale si propone con atto di citazione, con il rispetto delle forma e dei termini di cui all’art. 163 c.p.c., già descritte sopra, mentre dopo la Riforma Cartabia l’opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al Giudice di Pace si propone con ricorso.

Occorre precisare che per richiedere un decreto ingiuntivo non è necessario tentare la mediazione. Prima di notificare un atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, però, le parti hanno l’obbligo di tentare la mediazione, la quale è una condizione di procedibilità solo della fase a cognizione piena, quindi, di quella fase che ha inizio solo con la notifica dell’atto di citazione in opposizione.

Di recente la cassazione a sezioni Unite n. 19596/2020 ha precisato che:

nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.

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Atto di citazione riforma Cartabia – Domande frequenti

Cosa ha previsto la Riforma Cartabia sull’atto di citazione?

Dopo la Riforma Cartabia, l’atto di citazione deve contenere l’adempimento a tutte quelle previsioni che costituiscono condizione di procedibilità.

Il previo esercizio della mediazione è condizione di procedibilità?

Il previo esercizio della mediazione è condizione di procedibilità quando la mediazione è obbligatoria. La Riforma Cartabia ha esteso le materie in cui è obbligatoria la mediazione.

L’atto di citazione in appello deve contenere i termini di comparizione?

L’atto di citazione in appello deve contenere il termine di comparizione delle parti di 90 giorni, o 150 giorni in caso di notifica all’estero.

Come ha modificato la Riforma Cartabia la disciplina del giudizio davanti al Giudice di Pace?

La riforma Cartabia ha previsto che il giudizio di fronte al Giudice di Pace non venga più avviato mediante atto di citazione, ma tramite ricorso.

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