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Con nota pubblicata sul proprio sito istituzionale il 25 ottobre 2024, Cassa Forense ha fornito precisazioni in ordine all’applicazione del concordato preventivo biennale per gli avvocati iscritti alla Cassa Forense.
Contributi previdenziali in base al reddito effettivo prodotto
Gli avvocati che decidono di aderire al concordato preventivo biennale – si legge nella nota – “continuano a versare la contribuzione previdenziale sulla base del reddito effettivamente prodotto”.
Difatti, nell’articolo 30 del Decreto legislativo n. 13/2024 (decreto che ha introdotto il concordato preventivo biennale), si chiarisce che i maggiori o minori redditi ordinariamente determinati rispetto a quelli concordati non rilevano sulla determinazione delle imposte e dei contributi previdenziali obbligatori.
Tale inciso – ricorda l’Ente di previdenza degli avvocati – ha spinto l’Adepp, l’associazione delle casse previdenziali private, a ribadire, tramite comunicato, che questa norma, sul fronte previdenziale, non si applica alle casse privatizzate, come Cassa Forense, poiché potrebbe minarne l’autonomia e influenzare la loro stabilità finanziaria.
L’analoga precisazione dei Cassa commercialisti
La stessa precisazione è stata fornita anche dalla Cassa Dottori commercialisti con la newsletter n. 4/2024 del 21 ottobre 2024.
Contribuzione calcolata sul reddito effettivo
In questa sede, la Cassa dei commercialisti ha evidenziato che, in base alla propria normativa, nel contesto del concordato preventivo biennale previsto dal D. Lgs. n. 13/2024 e successive modifiche, la contribuzione soggettiva per gli anni 2025 e 2026 dovrà essere calcolata sul reddito effettivo dell’anno precedente. Per il contributo integrativo, invece, si dovranno considerare tutti i corrispettivi, indipendentemente dall’effettiva riscossione.
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La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
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