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L’opposizione al verbale di accertamento di violazioni del Codice della Strada si propone con le forme del rito del lavoro (a mezzo ricorso). Qualora l’opponente scelga il rito ordinario e il giudice non disponga il mutamento del rito entro la prima udienza, si consolida il rito (sbagliato) scelto dall’opponente, anche in relazione alla forma dell’atto di appello. La tempestività dell’opposizione deve essere rapportata alla data in cui l’atto di citazione è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notificazione, anziché a quella del suo deposito in cancelleria (atto equipollente al deposito del ricorso), non dovendosi procedere alla conversione dell’atto introduttivo in ricorso.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 26 maggio 2020 n. 9847 (testo in calce).

Sommario

La vicenda

Un automobilista proponeva un’opposizione all’esecuzione (ex art. 615 c.p.c.) avverso una cartella di pagamento, emessa dall’allora Equitalia Sud s.p.a., per l’iscrizione a ruolo di una sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada. In particolare, l’uomo lamentava l’omessa notifica del verbale di accertamento. In primo e in secondo grado, l’opposizione veniva rigettata e il Tribunale rilevava d’ufficio la tardività dell’opposizione (non ravvisata dal giudice di pace). Si giunge così in Cassazione.

Omessa notifica e opposizione alla cartella di pagamento

Secondo il ricorrente, l’opposizione alla cartella di pagamento era tempestiva, in quanto l’art. 615 c.p.c. non prevede alcun termine di decadenza. Il Supremo Collegio rigetta tale censura giacché l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità afferma che l’opposizione alla cartella di pagamento:

Infatti:

  • se si lamenta la nullità della notifica o la sua omissione, non si agisce con l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. (Cass. S. U. 22080/2017);
  • se si eccepisce l’estinzione della pretesa creditoria dell’amministrazione irrogante, dal momento che si tratta di una contestazione su fatti successivi alla formazione del titolo e sopravvenuti alla notificazione, deve formulare un’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), senza limiti di tempo (Cass. Ord. 30094/2019).

Il mutamento del rito entro la prima udienza

Come abbiamo visto, in caso di omessa notifica o di nullità della stessa, l’opposizione va proposta con le forme del ricorso entro 30 giorni dalla notifica della cartella. In particolare, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 4 c. 5 d.lgs. 150/2011; la norma dispone che:

  • “gli effetti processuali e sostanziali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”.

Pertanto, il giudice, vista l’opposizione introdotto con citazione (ex art. 615 c.p.c.), avrebbe dovuto, entro la prima udienza, anche d’ufficio, disporre il mutamento del rito, ma con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda prodotti secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Da quanto sopra, emerge che l’opposizione non era tardiva, giacché la notifica dell’atto di citazione – momento nel quale si deve ritenere instaurata la controversia, secondo il rito erroneamente individuato – è avvenuta nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

La Corte di Cassazione considera fondata la censura; rileva come l’art. 4 c. 2 d.lgs. 150/2011 individui una barriera temporale entro cui il giudice può emettere l’ordinanza di mutamento del rito, ossia la prima udienza di comparizione. Nel caso in esame, il giudice di pace non ha rilevato tempestivamente l’errore di rito e, pertanto, il Tribunale non avrebbe potuto ravvisarlo in funzione di giudice d’appello.

Rito erroneamente adottato e tempestività dell’opposizione

Ut supra ricordato, il rito applicabile il caso di opposizione ad un verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada è il rito del lavoro (art. 7 d.lgs. 150/2011). Allorché la controversia venga promossa in forme diverse, il giudice può disporre il mutamento del rito entro la prima udienza. Qualora ciò non avvenga, il rito erroneamente adottato dall’opponente si consolida anche per la proposizione del gravame. Pertanto, l’appello avverso alla sentenza di primo grado, ai sensi del d. lgs. 150/2011, va introdotto con ricorso (Cass. Ord. 19298/2017), nondimeno, nel caso in cui sia stato impiegato il rito ordinario in primo gradi, le forme di tale rito devono essere seguite anche per il gravame, da proporsi con citazione a udienza fissa (Cass. 18048/2019).

Dal consolidamento del rito ordinario, sebbene adottato erroneamente, deriva come conseguenza che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito. Pertanto, la tempestività dell’opposizione, in relazione al termine di 30 giorni dalla notifica della cartella (art. 7 c. 3 d. lgs. 150/2011), deve essere valutata con riferimento alla data di notificazione della citazione.

Cosa significa?

In tale ipotesi, non ricorre l’atto nullo che viene convertito nell’atto processualmente corretto di cui possieda i requisiti essenziali di validità. Se così fosse, non bisognerebbe guardare alla data di notifica dell’atto di citazione ma alla sua iscrizione a ruolo, in quanto solo questo adempimento risulta equipollente al deposito in cancelleria del ricorso.

Invece, nella fattispecie in esame, l’atto di citazione, una volta consolidatosi il rito ordinario, è in sé valido e il momento di instaurazione della lite deve essere individuato secondo le caratteristiche sue proprie (ossia con la notifica dell’atto).

Conclusioni

La Suprema Corte accoglie il motivo di ricorso relativo alla violazione dell’art. 4 c. 5 d. lgs. 150/2011 e rinvia al giudice di merito che, nella decisione, dovrà attenersi, al seguente principio di diritto:

«qualora l’opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada regolata dal d. lgs. 11 settembre 2011, n. 150, art. 7 sia stata erroneamente instaurata seguendo il rito ordinario, anziché quello del lavoro, il mutamento del rito può essere disposto, ai sensi del medesimo d.lgs. art. 4, comma 2, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti, decorsa la quale si consolida il rito adottato dall’opponente, anche in relazione alla forma che dovrà assumere l’atto di appello. Dal consolidamento del rito ordinario erroneamente prescelto consegue che la tempestività dell’opposizione deve essere rapportata alla data in cui l’atto di citazione è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notificazione, anziché a quella del suo deposito in cancelleria, non dovendosi procedere alla conversione dell’atto introduttivo in ricorso».

CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA N. 9847/2020>> SCARICA IL TESTO IN PDF

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