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L’opposizione alla cartella di pagamento, per sanzioni amministrative o stradali, si propone entro 30 giorni dalla notifica della cartella o del sollecito. Nondimeno, qualora la contestazione non abbia ad oggetto l’omessa notifica o la sua nullità, ma vizi del titolo, deve formularsi un’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. che, in quanto tale, non è soggetta al termine decadenziale di cui sopra.

Così ha deciso la Corte di Cassazione, sez. VI-2 civile, con l’ordinanza del 19 novembre 2019 n. 30094 (testo in calce).

Sommario

La vicenda

Un uomo riceveva un sollecito di pagamento (per oltre mille euro) fondato su tre verbali di accertamento di violazione del Codice della Strada. Egli sosteneva di non aver avuto conoscenza della notifica delle cartelle di pagamento poste a base del sollecito e proponeva opposizione per omessa notifica; inoltre, eccepiva l’intervenuta prescrizione della pretesa creditoria. In primo grado, il giudice di pace considerava inammissibile l’opposizione – giacché proposta oltre i 30 giorni stabiliti dalla legge – e tale decisione veniva confermata in sede di gravame. Si arriva così in Cassazione, ove i giudici si trovano a dover stabilire se l’opposizione alla sanzione stradale possa qualificarsi come opposizione all’esecuzione. A tal proposito, preme ricordare brevemente quale sia il titolo esecutivo in materia di violazioni al Codice della Strada.

Il verbale di accertamento come titolo esecutivo

Il verbale di accertamento della sanzione del Codice della Strada, ove non impugnato nei tempi previsti, diviene titolo esecutivo, idoneo a fondare l’esecuzione forzata nei confronti del soggetto che ha commesso l’infrazione. Onde evitare la formazione del titolo:

  1. l’interessato può fare ricorso al prefetto avverso la contestazione (art. 203 C.d.S.) ed il prefetto emette l’ordinanza-ingiunzione (che, se non impugnata, rappresenta un titolo esecutivo stragiudiziale); contro l’ordinanza ingiunzione può essere proposto ricorso al giudice (art. 6 d. lgs. 150/2011);

  2. l’interessato si può avvalere del ricorso al giudice di pace (art. 7 d.lgs. 150/2011), impugnando direttamente il verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada (art. 204 bis C.d.S.),

  3. l’interessato può pagare in misura ridotta (così si chiude la vicenda in sede amministrativa).

Se il destinatario della contestazione non si avvale né del ricorso al prefetto né del ricorso al giudice di pace o del pagamento ridotto, il verbale di accertamento diviene definitivo.

Il titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento è un titolo peculiare (Cass. S.U. 22080/2017), che consente all’ente che irroga la sanzione di avviare la riscossione coattiva, iscrivendo al ruolo esattoriale le somme pretese per la sanzione amministrativa e gli accessori.

Riassumendo, «il verbale di accertamento, definito dal Codice della Strada come titolo esecutivo, è provvedimento dell’amministrazione che, dotato di efficacia esecutiva, consente la formazione del ruolo esattoriale, il quale, a sua volta, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, sia in caso di opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria sia in caso di mancata opposizione del verbale di accertamento» (Cass. S. U. 22080/2017).

L’opposizione contro le sanzioni alle violazioni del CdS

L’opposizione contro la cartella di pagamento si propone entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento (entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero) a pena d’inammissibilità. Così prevedeva l’art. 22 legge 689/1981 (applicabile ratione temporis alla vicenda in esame), ora sostituito dall’art. 6 del d. lgs. 150/2011. Tale forma di opposizione è anche detta recuperatoria e ha ad oggetto la contestazione:

  • dell’omessa notifica dei verbali di accertamento delle sanzioni,

  • dell’invalidità della notifica,

  • della tardività della notifica, ossia del mancato rispetto del termine di 90 giorni (ex art. 201 c. 1 C.d.S.).

Nel caso in esame, l’opponente non aveva rispettato il termine decadenziale e l’opposizione era stata considerata inammissibile. Tuttavia, il ricorrente ritiene che la sua opposizione debba qualificarsi come un’opposizione all’esecuzione e, in quanto tale, non soggetta al rispetto di alcun termine.

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L’opposizione all’esecuzione e l’eccezione di prescrizione

L’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) ha ad oggetto la contestazione del diritto dell’ente impositore (opposto) a procedere all’esecuzione forzata nei confronti dell’ingiunto (opponente), in buona sostanza, riguarda segnatamente fatti inerenti alla formazione del titolo esecutivo. L’opposizione ex art. 615 c.p.c. viene proposta in caso di:

  • inesistenza del titolo esecutivo,

  • inidoneità del titolo per mancanza dei requisiti,

  • vizi relativi al titolo.

L’opposizione all’esecuzione non è soggetta a termini, perché riguarda la validità del titolo esecutivo posto a fondamento dell’esecuzione. Sul punto, preme ricordare che il titolo esecutivo è il presupposto per iniziare la procedura esecutiva; la sua peculiarità consiste nell’esser dotato di efficacia incondizionata ed isolante, pertanto, può venire contestato solo in questa forma. Nella fattispecie che ci occupa, l’opponente contestava la prescrizione del titolo, che si verifica quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla violazione (art. 209 C.d.S. e art. 28 legge n. 689/1981).

Le forme di opposizione alla cartella di pagamento

La Suprema Corte ritiene parzialmente fondato il ricorso; infatti, l’opposizione formulata dall’istante era articolata e andava sviscerata in base alle doglianze sollevate:

  1. da una parte, l’opponente lamentava l’omessa notifica e la tardività della notifica del sollecito di pagamento;

  2. dall’altra parte, eccepiva l’estinzione della pretesa creditoria dell’ente impositore.

Orbene, secondo i giudici di legittimità, la seconda doglianza “trasforma” l’atto in un’opposizione all’esecuzione, ma limitatamente a tale motivo. Da ciò discende che il giudice di merito non poteva dichiararne l’inammissibilità, poiché la suddetta opposizione (art. 615 c.p.c.) sfugge all’osservanza di un termine di decadenza. Inoltre, grava sull’amministrazione convenuta provare che il diritto azionato non sia prescritto.
Pertanto, l’opposizione alla cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative o stradali deve presentarsi in forma diversa, a seconda dell’oggetto della contestazione (Cass. S.U. 22080/2017):

  • se il ricorrente lamenta che la cartella di pagamento sia il primo atto di cui è venuto a conoscenza e, quindi, deduce l’omessa notifica degli atti precedenti su cui si fonda la cartella stessa, va presentata un’opposizione ex art. 7 d. lgs. 150/2011 nel termine di 30 giorni dalla notifica, a pena d’inammissibilità;

  • se il ricorrente eccepisce l’estinzione della pretesa creditoria dell’amministrazione irrogante, dal momento che si tratta di una contestazione su fatti successivi alla formazione del titolo e sopravvenuti alla notificazione, deve formulare un’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), senza limiti di tempo.

Conclusioni

I supremi giudici accolgono il ricorso limitatamente al mancato rilievo dell’avvenuta proposizione anche di una domanda di opposizione all’esecuzione che, per la relativa contestazione, avrebbe dovuto essere dichiarata ammissibile, con la conseguente necessità, da parte del giudice di appello, di pronunciarsi al riguardo sul merito. Quindi, la decisione impugnata viene cassata e rinviata al Tribunale che dovrà attenersi al seguente principio di diritto:

  • l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del Codice della Strada, ove la parte deduca che essa costituisca il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ex art. 7 d. lgs. 150/2011 (prima ex art. 22 legge 689/1981) entro trenta giorni dalla notificazione dell’atto di riscossione;

  • invece, la contestazione dell’estinzione della pretesa creditoria da parte dell’amministrazione irrogante va qualificata come opposizione all’esecuzione (ex art. 615 c.p.c.) trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notificazione del verbale di accertamento dell’infrazione e degli atti susseguenti.

CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA N. 30094/2019 >> SCARICA IL TESTO IN PDF

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