La Corte di Cassazione ha ribadito l’uso limitato del fondo patrimoniale ai soli membri della famiglia nucleare, escludendo la possibilità di estendere questa protezione a parenti o membri della famiglia allargata.
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1. La vicenda processuale
Il caso portato davanti alla Cassazione ha avuto origine presso la Corte d’Appello di Venezia, che aveva valutato la validità di un fondo patrimoniale costituito non solo per i coniugi e la figlia, ma anche per i genitori di uno dei due. La Corte d’Appello aveva dichiarato nullo l’intero atto, ritenendo che la destinazione dei beni patrimoniali al di fuori del nucleo primario violasse le finalità del fondo, la cui protezione si limita ai bisogni della “famiglia nucleare” in senso stretto.
La Cassazione è stata quindi chiamata a decidere su due questioni. La prima riguarda i limiti entro cui un fondo patrimoniale può legittimamente operare. La seconda, di natura procedurale, verteva sul principio di ultra petizione, ossia se fosse legittimo dichiarare nullo l’intero fondo patrimoniale, oltre quanto richiesto dalle parti attrici.
2. Il fondo patrimoniale e il concetto di famiglia nucleare
Ribadendo una linea interpretativa già consolidata in giurisprudenza, la Cassazione ha confermato che il fondo patrimoniale è uno strumento limitato a garantire il benessere economico e la stabilità della famiglia nucleare, ovvero coniugi e figli. Riferendosi all’art. 167 c.c., la Corte ha specificato che includere membri esterni alla famiglia nucleare – come nonni, zii o altri parenti – è contrario allo scopo originale di questo istituto. Il fondo, infatti, è pensato per garantire protezione alle esigenze economiche di chi vive all’interno di un nucleo familiare stabile e a carico dei genitori, come i figli minori o non autosufficienti.
In definitiva, non è possibile utilizzare il fondo patrimoniale per offrire protezione economica a parenti che, per quanto stretti, non rientrano nel nucleo centrale della famiglia. La finalità originaria del fondo è quindi quella di assicurare una continuità patrimoniale che protegga i membri più vulnerabili, come i figli minori, da eventuali difficoltà economiche, escludendo invece l’estensione di questi benefici a membri esterni. Anche l’art. 170 c.c. sottolinea questo principio, stabilendo che i beni del fondo sono intangibili da parte dei creditori, salvo che i debiti siano contratti per bisogni della famiglia. La Cassazione ha evidenziato che tale intangibilità è circoscritta alla famiglia nucleare e non deve estendersi a obbligazioni verso terzi non appartenenti al nucleo ristretto.
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3. La corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Un altro aspetto importante della sentenza riguarda il principio della corrispondenza tra “chiesto e pronunciato”. I ricorrenti avevano infatti contestato l’estensione della nullità a tutto l’atto di costituzione del fondo patrimoniale da parte della Corte d’Appello. Secondo i ricorrenti, l’appello verteva solo su una parte dell’atto, ossia la quota di beni destinata ai genitori di uno dei coniugi, e non sull’intero atto. La Cassazione ha accolto questo punto, osservando che un giudice non può ampliare la portata della nullità a parti non esplicitamente contestate.
Pertanto, una dichiarazione di nullità complessiva è considerata un eccesso di pronuncia, a meno che non sia comprovata una stretta interdipendenza tra le varie parti del contratto che giustifichi l’annullamento dell’intero atto. La Corte ha quindi ribadito che le dichiarazioni di nullità devono essere limitate e proporzionate alla richiesta, garantendo la conservazione degli atti quando possibile, come previsto dall’art. 1419 c.c., che sancisce il principio di conservazione degli atti negoziali.
4. Conclusioni
In definitiva, questa sentenza ribadisce che il fondo patrimoniale non può essere utilizzato per garantire protezione patrimoniale a favore di membri esterni al nucleo primario. La Cassazione, con questa decisione, ha riaffermato che lo strumento deve essere impiegato esclusivamente in conformità alle finalità previste dal legislatore, ossia garantire una protezione duratura ai coniugi e ai figli, senza estensioni verso altre forme di sostegno economico per parenti o affini.
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