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In questo articolo, troverai le ultime sentenze su: pignoramento esattoriale; cartella di pagamento; iscrizione a ruolo; atto di pignoramento viziato; vizi di notifica; impugnazione della cartella esattoriale; espropriazione immobiliare esattoriale; trascrizione del pignoramento.

Come si svolge il pignoramento presso terzi esattoriale?

In tema di procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, il

pignoramento presso terziesattoriale”, previsto dall’art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, si svolge secondo un procedimento semplificato, interamente stragiudiziale, che inizia con la notificazione dell’ordine di pagamento diretto e si completa con il pagamento diretto da parte del terzo, sicchè non deve essere iscritto a ruolo, in quanto non transita mai davanti all’ufficio giudiziario, neppure per l’assegnazione delle somme, né può essere soggetto all’applicabilità dell’art. 159-ter disp. att. c.p.c., atteso che nessun interessato, neppure il debitore opponente, può sostituirsi al creditore per curare l’iscrizione a ruolo, essendo tale incombente semplicemente inesistente perché non previsto dalla legge.

Cassazione civile sez. III, 14/11/2017, n.26830

Esercizio della facoltà di riscatto

In materia di esecuzione esattoriale immobiliare, in caso di esercizio della facoltà di riscatto ex art. 90 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal d.lg. 26 febbraio 1999 n. 46, poiché il bene ritorna all’espropriato nella situazione di diritto in cui si trovava anteriormente al pignoramento, vi ritorna non gravato dalle trascrizioni del

pignoramento esattoriale ovvero di altri pignoramenti con questo concorrenti, trascritti sullo stesso bene e nei confronti del medesimo debitore.

Cassazione civile sez. III, 16/04/2013, n.9141

Impugnazione dell’atto di pignoramento

In merito alla sussistenza del requisito di partecipazione relativamente agli obblighi tributari, è irrilevante la circostanza dell’avvenuta impugnazione dell’atto di pignoramento dinanzi alla Commissione tributaria competente, poiché l’impugnazione è rivolta avverso l’atto esecutivo (il pignoramento, appunto), senza porre in discussione la violazione tributaria compiuta laddove la cartella esattoriale presupposta non sia stata oggetto di apposito gravame entro i termini di legge (cfr. le stesse conclusioni valgono per il caso in cui sia proprio la cartella di pagamento il primo atto esecutivo, cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 aprile 2018, n. 2049).

Ciò vale anche se nel giudizio di impugnazione del pignoramento presso terzi è stato domandato anche l’accertamento della nullità della cartella di pagamento, che, in effetti, era impugnata quale atto presupposto (in ragione dell’

omessa notifica ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546). L’impugnazione dell’atto presupposto nel giudizio avente ad oggetto l’atto conseguente costituisce infatta una forma di impugnazione effettuata a termini ormai decorsi e quindi nei confronti di un atto “non più soggetto ad impugnazione” come previsto dall’art. 80, comma 4, cit.. Essa, pertanto, non vale a mettere in discussione il definitivo accertamento della violazione tributaria ai fini della causa di esclusione dell’art. 80,

Consiglio di Stato sez. V, 11/06/2018, n.3606

Giudice tributario e opposizione agli atti esecutivi

In tema di esecuzione esattoriale, l’opposizione agli atti esecutivi riguardante l’atto di pignoramento che si assume viziato per vizi di notifica dell’atto prodromico sotteso deve essere proposta davanti al giudice tributario. Non appare, infatti, convincente ripartire la giurisdizione in base al petitum formale contenuto nell’impugnazione, ossia alla giurisdizione tributaria, ove sia richiesto l’annullamento dell’atto presupposto del pignoramento e alla giurisdizione ordinaria, ove sia richiesta la dichiarazione di

nullità del pignoramento.

Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. IX, 14/03/2018, n.1088

Cos’è l’intimazione di pagamento?

L’intimazione di pagamento o avviso di mora, come emerge dall’art. 50 D.P.R. n. 602/1973, è un atto prodromico all’esecuzione esattoriale e non un autonomo atto impositivo il quale, oltre a rendere possibile l’azione esecutiva nei confronti del contribuente, perde efficacia qualora entro 180 giorni dalla sua notifica non sia avvenuta l’espropriazione, ovvero la notifica del pignoramento.

Ne consegue che è insita nel medesimo sistema citato la possibilità di una reiterazione dell’avviso, la quale non comporta un’illegittima duplicazione di pretese. La rinnovazione dell’intimazione non sarebbe ammissibile laddove le cartelle, di cui si preannuncia l’esecuzione, fossero già state annullate o sospese, ma ciò dipenderebbe non già da un preteso divieto di reiterazione dell’intimazione, non rinvenibile nel sistema, ma dalla definitiva o temporanea mancanza di un titolo esecutivo.

Comm. trib. prov.le Genova sez. VI, 16/01/2018, n.51

Atto di pignoramento presso terzi

L’atto di pignoramento presso terzi eseguito dall’agente della riscossione ex articolo 72-bis del Dpr 602/1973 in sede di esecuzione esattoriale, anche se finalizzato alla riscossione coattiva di crediti erariali, non acquisisce solo per ciò la natura di atto pubblico, conservando, invece la natura di atto processuale di parte. Di conseguenza, a differenza di quanto accade quando l’agente di riscossione agisce con le funzioni proprie dell’ufficiale giudiziario, ad esempio notificando l’atto, l’attestazione contenuta nell’atto delle attività svolte dal funzionario che lo ha materialmente predisposto non è assistita da fede pubblica e non fa piena prova fino a querela di falso. Ad affermarlo è la Cassazione che ha così accolto l’impugnazione di un contribuente nei confronti di Equitalia.

Cassazione civile sez. III, 09/11/2017, n.26519

Prescrizione successiva alla formazione del titolo esecutivo

In tema di esecuzione esattoriale per la riscossione di

sanzioni amministrative pecuniarie, la prescrizione del credito successiva alla formazione del titolo, per mancata notifica della cartella, può essere dedotta con opposizione all’esecuzione, contro l’atto di pignoramento, senza doversi opporre tempestivamente, ex art. 22 della l. n. 689 del 1981, al primo atto successivo all’eccepita estinzione prescrizionale (nella specie, costituito dall’intimazione di pagamento).

Cassazione civile sez. III, 02/08/2016, n.16024

Riscossione di crediti tributari

Ai sensi dell’articolo 57 del d.p.r. n. 602 del 1973, in materia di riscossione coatta dei crediti aventi natura tributaria, l’ammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi dipende dal tipo di atto impugnato e non dal vizio che se ne deduce, ossia, mentre il contribuente non può impugnare la cartella esattoriale o l’avviso di mora davanti al giudice ordinario, essendo ciò di competenza del giudice tributario, può proporre opposizione, ex art. 617 cpc, avverso il pignoramento anche per far valere la nullità della cartella di pagamento, conseguente all’omessa notificazione degli atti presupposti.

Comm. trib. prov.le Siracusa sez. III, 11/07/2016, n.2961

I limiti di pignorabilità

Si deve ritenere nullo ed inefficace il pignoramento per la parte eccedente la misura pignorabile a norma dell’art. 72 -ter D.P.R. n. 602 del 1973, disposizione, anche ratione temporis, pienamente applicabile alla fattispecie. L’ampiezza delle formule utilizzate impedisce di condividere la prospettazione difensiva dell’opposta secondo cui i limiti di pignorabilità previsti dalla normativa speciale esattoriale debbano considerarsi implicitamente applicabili. Non si apprezzano, in effetti, elementi idonei a circoscrivere compiutamente la portata oggettiva del vincolo gravante sui beni pignorati, il quale risulta esteso a tutte le somme già maturate e maturande in virtù del rapporto di lavoro.

Tribunale Bari sez. II, 20/04/2016, n.2248

Espropriazione immobiliare esattoriale

In tema di espropriazione immobiliare esattoriale, qualora sia stato eseguito il pignoramento mediante trascrizione e notificazione dell’avviso di vendita ex art. 78 del d.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, ed il procedimento sia ancora pendente al 3 dicembre 2005 (data di entrata in vigore dell’art. 3, comma 40, lett. b bis del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, come modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248), l’

azione esecutiva non può proseguire se il credito azionato è complessivamente inferiore ad euro ottomila.

Cassazione civile sez. III, 30/12/2014, n.27525

Opposizione all’esecuzione sulla pignorabilità del bene

In tema di espropriazione immobiliare esattoriale, qualora il processo esecutivo sia ancora pendente alla data di entrata in vigore (21 agosto 2013) dell’art. 52, comma 1, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ove l’espropriazione abbia ad oggetto l’unico immobile di proprietà del debitore, non di lusso e destinato a sua abitazione, con fissazione della residenza anagrafica, l’azione esecutiva diviene improcedibile, sicché va disposta la cancellazione della trascrizione del pignoramento e l’opposizione all’esecuzione in ordine alla pignorabilità del bene si estingue per cessazione della materia del contendere.

Cassazione civile sez. III, 12/09/2014, n.19270

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