Il contribuente che si accorge che la Certificazione unica (ex CUD) rilasciata dal proprio datore di lavoro è errata, ed ha presentato già il modello 730, può rimediare solo con la presentazione del modello Unico PF entro il 30 settembre e versando le eventuali maggiori imposte dovute. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate in una circolare.
L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 26/E del 7 luglio 2015 risponde ad un importante quesito riguardante al caso in cui il contribuente si accorge che la propria Certificazione Unica, rilasciata dal datore di lavoro o dall’Inps, è errata. Il lavoratore o il pensionato alla prese con l’errore, se ha già presentato il 730, può sanare la propria posizione fiscale solo presentando il modello Unico PF.
Vediamo, secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, nello specifico cosa fare in questo caso, ossia secondo il Fisco in caso di Certificazione unica con errori (l’ex CUD errato) cosa rischia il lavoratore o pensionato in qualità di contribuente, quali versamenti deve eventualmente effettuare.
Una non corretta indicazione nell’ex modello CUD dei redditi o delle detrazioni fiscali da parte del sostituto d’imposta, il datore di lavoro o l’Inps, può portare ad una errata presentazione del modello 730 ma soprattutto ad un errato calcolo delle imposte dovute per l’anno precedente. Le conseguenze possono ricadere sul contribuente il quale deve rimediare agli errori nella CU, ex CUD presentando il modello Unico PF entro il 30 settembre o anche oltre se si accorge dell’errore dopo tale data.
Il quesito al quale ha risposto l’Agenzia delle Entrate riguarda la rettifica della dichiarazione a seguito della ricezione di una nuova Certificazione Unica recante una ritenuta inferiore: “Dopo la presentazione di una dichiarazione precompilata e accettata senza modifiche, emerge da una nuova Certificazione Unica del sostituto d’imposta che quella precedente era errata, poiché indicava una ritenuta maggiore rispetto a quella realmente subita. Cosa rischia il contribuente e cosa può fare per rimediare?
La soluzione indicata dall’Agenzia delle Entrate: “Qualora l’errore sia stato rilevato dopo il 29 giugno 2015, il contribuente è tenuto a correggere la dichiarazione utilizzando gli strumenti ordinari. In particolare, nel caso descritto, trattandosi di una rettifica che comporta un minor credito o un maggior debito, il contribuente deve presentare il modello Unico 2015 Persone fisiche:
- entro il 30 settembre 2015 (dichiarazione correttiva nei termini);
- entro il termine previsto per la presentazione del Modello Unico relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa). Che è il 30 settembre 2016.
Il contribuente è tenuto anche al contestuale pagamento della maggiore imposta, compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal modello 730 che verrà comunque rimborsato dal sostituto d’imposta, dei relativi interessi e delle sanzioni, in relazione alle quali si applicano le disposizioni previste in materia di ravvedimento operoso”.
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