Dopo il voto di
fiducia al Governo e nonostante le tante dichiarazioni di voto
improntate al “vorrei ma non posso”, la Camera dei Deputati ha
definitivamente approvato il disegno di legge di conversione in
legge, con modificazioni, del Decreto
Legge 29 marzo 2024, n. 39 (Decreto Superbonus 2024).
Decreto Superbonus 2024: qual è la ratio?
Nessun colpo di scena, a parte qualche rilievo che nella
sostanza questo nuovo provvedimento d’urgenza non otterrà alcun
miglioramento significativo dei conti pubblici ma solo parecchie
penalizzazioni (retroattive) per chi si ritroverà ad aver sostenuto
spese nel 2024 pianificando una ripartizione del credito in 4 anni
e ritrovandosi, invece, a doverla ripartire in 10.
Nonostante gli ultimi dai Enea abbiano certificato la fine
del Superbonus, la montagna ha partorito un nuovo mostro
normativo, inutile nella sostanza per gli obiettivi dichiarati dal
Ministero dell’Economia e delle Finanza ma con un impatto
devastante per i malcapitati che hanno interventi in corso mediante
l’utilizzo del superbonus 70%, del bonus 75% per l’eliminazione
delle barriere architettoniche e del sismabonus (in tutte le sue
forme previste dall’art. 16 del D.L. n. 63/2013).
Si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
legge di conversione del D.L. n. 39/2024 ma è chiaro che possono
già considerarsi definitivi i contenuti dei 17 articoli (compresi i
bis e ter) di cui si comporrà il Decreto Legge coordinato.
Le novità per i bonus edilizi
Gli articoli che hanno un impatto diretto sulle agevolazioni
fiscali o sui soggetti che avviano interventi di riqualificazione
energetica e strutturale sono i seguenti:
- art. 1 – Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la
cessione dei crediti o per lo sconto in fattura - art. 1-bis – Fondo per sostenere gli interventi di
riqualificazione nei territori interessati dagli eventi
sismici - art. 1-ter – Contributo per la riqualificazione energetica e
strutturale realizzata dagli enti del Terzo settore, dalle onlus,
dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di
promozione sociale - art. 2 – Modifiche alla disciplina in materia di remissione in
bonis - art. 3 – Disposizioni in materia di trasmissione dei dati
relativi alle spese agevolabili fiscalmente - art. 4 – Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti
da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali - art. 4-bis – Misure di razionalizzazione e coordinamento delle
agevolazioni fiscali in edilizia - art. 4-ter – Attività di vigilanza e controllo degli enti
comunali in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 e
121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - art. 9-bis – Disposizioni finanziarie
Di seguito il testo a fronte delle
disposizioni che erano state previste dal Decreto Legge e quelle
che saranno post conversione.
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