Sono già in vigore e perfettamente operative (anche se in attesa
della necessaria modulistica) le nuove disposizioni inserite nel
d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico
Edilizia) dal D.L. n.
69/2024 (Decreto Salva Casa).
Salva Casa: conversione in legge entro il 28 luglio 2024
VEPA, pergotende, stato legittimo, cambio di destinazione uso,
demolizione, tolleranze, accertamento di conformità per le
difformità parziali sono le novità più rilevanti sulle quali
professionisti e amministrazioni si stanno già confrontando. Come
per ogni provvedimento d’urgenza di modifica, infatti, la sua
immediata entrata in vigore (prescindendo da qualsiasi urgenza che,
in realtà, in questo caso non è ravvisabile) costringe ad un tour
de force che, come spesso accade quando si parla di Decreti Legge,
dovrà ricominciare dopo la sua conversione in legge da parte del
Parlamento.
Calendario alla mano, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del 29 maggio 2024, il Parlamento dovrà provvedere alla
conversione in legge entro il 28 luglio 2024 (60 giorni dalla
Gazzetta).
Il percorso di conversione è già cominciato alla VIII
Commissione Ambiente della Camera dei Deputati con la
pubblicazione:
- del dossier del Centro studi di Camera e Senato;
- della documentazione per l’attività consuntiva del Comitato per
la legislazione.
Salva Casa: il dossier di Camera e Senato
La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di
documentazione interna per l’attività degli organi parlamentari e
dei parlamentari ma può essere utile per comprendere la ratio degli
attuali 4 articoli del D.L. n. 69/2024.
Il dossier si compone, infatti, delle seguenti schede di
lettura:
- Articolo 1, comma 1, lett. a)-f) – che reca modifiche al D.P.R.
n. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) con riguardo ai seguenti
istituti:- interventi di edilizia libera (lettera a);
- definizione dello stato legittimo degli immobili (lettera
b); - mutamento della destinazione d’uso in relazione alle singole
unità immobiliari (lettera c); - opere acquisite dal comune eseguite in assenza di permesso di
costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali
(lettera d); - interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di
costruire (lettera e); - tolleranze costruttive (lettera f)
- Articolo 1, comma 1, lettere g), h), e i) – che, novellando gli
articoli 36 e 37 del TUE, opera un superamento del requisito della
cosiddetta «doppia conformità», limitatamente alle parziali
difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione
certificata di inizio attività, nonché alle ipotesi di assenza o
difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività. - Articolo 2 che reca disposizioni finalizzate al mantenimento,
senza limiti temporali, delle strutture amovibili realizzate per
finalità sanitarie, assistenziali, educative durante l’emergenza
sanitaria da Covid-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata
in vigore del presente decreto-legge. Sono a tal fine disciplinati
i requisiti per il mantenimento (comma 1) e la procedura da seguire
da parte degli interessati per ottenerlo (commi 24). Viene inoltre
stabilito (al comma 5) che l’applicazione delle disposizioni del
presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei
terzi e recate disposizioni di carattere finanziario volte a
stabilire l’usuale clausola di invarianza finanziaria e a
disciplinare la copertura degli oneri connessi al mantenimento
delle strutture di proprietà di amministrazioni pubbliche. - Articolo 3 con le norme finali e di coordinamento.
- Articolo 4 relativo all’entrata in vigore del
provvedimento.
Nelle seguenti sezioni il contenuto integrale di alcune delle
disposizioni più interessanti.
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