Per poter beneficiare del superbonus 110 per cento, quindi con l’aliquota massima, per le spese sostenute nel 2023 conta la data della disposizione del pagamento. Non ha rilevanza la data dell’addebito. Ciò vuol dire che il bonifico bancario deve essere stato disposto entro il 31 dicembre 2023. A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 137 del 20 giugno 2024. Vediamo nel dettaglio quanto precisato.
Possedendo tutti i requisiti richiesti dalla norma, il corretto anno di imputazione della spesa è quello in cui viene disposto il pagamento, non quello in cui viene addebitato. Con la risposta n. 137 del 20 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato come la disciplina si è evoluta e cosa è stato stabilito.
Superbonus 110 per le spese del 2023, conta la data dell’ordine di pagamento
In particolare, ha sottolineato che il decreto Aiuti-quater (Dl n. 176/2022) ha stabilito che il superbonus spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e del 90 per cento per quelle sostenute nel 2023 relativamente a interventi, compresi quelli di demolizione e ricostruzione, effettuati da condomìni; mentre l’articolo 1, comma 894, della legge n. 197/2022 ha dettato i casi in cui anche per le spese sostenute nel 2023 il superbonus continua a spettare nella misura del 110%.
L’Agenzia delle Entrate ha poi precisato che, come chiarito con la circolare n. 24/E del 2020, “in applicazione dei principi generali, ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le spese stesse occorre fare riferimento […] per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono”.
Con la circolare 26 giugno 2023, n. 17/E è stato poi confermato che “ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta, per le spese relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condòmino”.
Per quanto riguarda la deducibilità dei costi sostenuti da un professionista mediante pagamenti effettuati con bonifico bancario, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che nel corso del “Telefisco” del 1° febbraio 2024 è stato affermato che “in applicazione del principio di cassa, il momento rilevante ai fini dell’effettuazione del bonifico bancario è quello in cui il professionista dà l’ordine di pagamento alla banca”.
Nel caso di pagamento con bonifico bancario, quindi, in applicazione del principio di cassa, la spesa si considera sostenuta nel momento stesso in cui viene dato ordine di pagamento alla banca non rilevando il momento, diverso e successivo, in cui avviene l’addebito sul conto corrente dell’ordinante.
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