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In data 2 luglio 2020, il Tribunale di Cremona -in un giudizio avente ad oggetto i contratti di mutuo- ha pubblicato la sentenza n. 275/2020 (testo in calce) con cui ha precisato, tra l’altro, quattro profili particolarmente interessanti in materia di:

a) Illegittimità del cumulo dei tassi per la verifica della usurarietà;
b) sulla necessaria sproporzione della usurarietà soggettiva;
c) legittimità dell’anatocismo nel tasso di interesse di mora nei mutui;
d) inesistenza di capitalizzazione composta nell’ammortamento alla francese.

Il Tribunale di Cremona ha definito logicamente errato il procedimento matematico di sommare il tasso corrispettivo a quello moratorio, diversi per finalità ontologica, per poter affermare l’esistenza di un tasso usurario oggettivo. Tanto in assoluta coerenza con l’impianto giurisprudenziale della tematica.

Altra tematica delicata affrontata con chiarezza dal Tribunale di Cremona è l’inesistenza della usurarietà soggettiva se non viene avanzata alcuna richiesta istruttoria e se non vengono offerti dal richiedente precisi elementi quali la sproporzione degli interessi pattuiti rispetto alla prestazione di denaro, la condizione di difficoltà economica alla data del perfezionamento del negozio.

Il Magistrato lombardo  approfondisce concettualmente la “sproporzione” e la  “difficoltà economica”: “il concetto di “sproporzione” di cui all’art. 644 c.p. presuppone un significativo squilibrio tra le obbligazioni contrattuali assunte dalle parti tale da generare un’alterazione del sinallagma negoziale per l’esistenza di rilevanti vantaggi a favore di un contraente, mentre la “condizione di difficoltà economica”, pur non richiamando lo stato di bisogno del mutuatario, implica l’esistenza in capo a quest’ultimo di una situazione economico-patrimoniale tale da impedire l’ottenimento della prestazione di denaro se non mediante l’accettazione di un rapporto contrattuale significativamente squilibrato.”

L’accorto  Magistrato, indica i precisi mezzi di prova da offrire a sostegno di possibile usurarietà soggettiva: “A) la pattuizione di tassi di interesse sensibilmente differenti rispetto a quelli usualmente praticati dall’istituto di credito sul mercato, pattuizione che deve originare dalla difficoltà finanziaria del mutuatario e che deve essere valutata alla luce del principio economico secondo cui la misura dei tassi di interesse applicati si trova in un rapporto inversamente proporzionale rispetto alla solidità economica del cliente, poiché essa è parametrata al rischio imprenditoriale del mutuante di non riuscire ad ottenere la restituzione della somma erogata; B) l’esistenza di una “condizione di difficoltà economica” idonea a limitare, se non ad escludere, la possibilità del mutuatario di ottenere la prestazione di denaro da soggetti terzi a condizioni economiche migliori, con la precisazione che, in assenza di ulteriore e specifica allegazione di parte, la stipulazione di un contratto di mutuo in presenza di debiti pregressi non dimostra la sussistenza della predetta “condizione di difficoltà”, atteso che, in ordinamento in cui vige il principio di autoresponsabilità e di libera iniziativa economica, l’operazione finanziaria può essere giustificata da finalità d’investimento ovvero di razionalizzazione del debito mediante una ridistribuzione nel tempo delle somme da pagare.

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Chiosa, quindi, aggiungendo che l’esistenza di un debito pregresso  è astrattamente inidonea per provare l’esistenza di una “condizione di difficoltà economica” in capo agli attori.

Fa di più, l’attento Magistrato lombardo precisando che non è legittimo effettuare la sommatoria dei tassi neanche se sia pattuito che gli interessi moratori devono computarsi sull’intera rata scaduta comprensiva della quota di interessi corrispettivi, “atteso che tale accordo regola l’applicabilità degli interessi moratori in conformità a quanto  consentito dall’art. 3 della Delibera C.I.C.R. del 9.2.2000 secondo cui “nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore, l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. Si tratta, quindi, di un fenomeno anatocistico legittimo. “

In assoluta coerenza con la maggior parte della copiosa giurisprudenza di merito, il Tribunale lombardo ha escluso che possa esserci capitalizzazione degli interessi nel piano di ammortamento alla francese, dal momento che la disciplina di cui all’art. 1283 c.c. non può applicarsi al piano di ammortamento alla francese, “stante l’insussistenza di un interesse giuridicamente qualificabile come scaduto “ e che il metodo matematico-finanziario con cui si formano le rate esclude  che gli interessi scaduti possano diventare  capitale e producano a loro volta interessi.

In linea con la giurisprudenza maggioritaria, il Tribunale di Cremona, rileva che l’eccezione attore  si fondi su un’errata valutazione della struttura del piano di ammortamento; infatti “la quota di interessi di ogni rata è calcolata non sull’intero importo mutuato, bensì sulla quota di capitale del debito residuo che decresce progressivamente decrescente per effetto del pagamento della quota di capitale delle rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano la base di calcolo della rata successiva. Tale metodologia di formazione delle rate esclude, pertanto, che gli interessi scaduti diventino bene capitale e producano a loro volta interessi. “

Conclude quindi il Magistrato ricordando la chiara sentenza 12332/2017 del Tribunale di  Milano: “il fatto che, a parità di condizioni economiche, un piano di ammortamento alla francese comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento “all’italiana” (ossia comportante una costanza della rata solo per la quota capitale e una differente incidenza della quota di interessi mano a mano che si riduca il capitale da restituire per effetto del pagamento delle rate precedenti) discende non da un illegittimo effetto anatocistico proprio del primo programma di rateizzazione dell’obbligazione restitutoria, quanto, più semplicemente, dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale e, quindi, di confezionare un piano di ammortamento di durata maggiore, cui inevitabilmente corrisponde un maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi (essendo maggiore il tempo che il mutuatario richiede per restituire la somma a suo tempo erogatagli)”.

Cade quindi ogni impalcatura costruita dal mutuatario che sostengono la usurarietà originaria derivante anche dal presunto costo occulto che sarebbe insito nel piano di ammortamento alla francese.

TRIBUNALE CREMONA, SENTENZA N. 275/2020 >> SCARICA IL TESTO PDF

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