I lavori di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico effettuati all’interno dei condomini possono beneficiare del Superbonus 110% anche se effettuati nel 2023, purché l’ordine di pagamento sia stato effettuato entro il 31 dicembre.
Secondo l’Agenzia delle Entrate (risposta n. 137 del 20 giugno 2024), se un condominio ha disposto il bonifico bancario relativo a spese che danno diritto al Superbonus entro il 31 dicembre 2023, in presenza degli altri requisiti richiesti dalla norma, può accedere al beneficio nella misura massima del 110%.
Nel caso di questa forma di pagamento, infatti, le spese si considerano sostenute nel momento in cui viene dato ordine alla banca, in applicazione del principio di cassa.
Analizziamo più nel dettaglio il caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate.
Superbonus 110% lavori 2023: il caso affrontato dall’Agenzia delle Entrate
L’assemblea di un condominio minimo aveva deliberato l’effettuazione di un intervento di riqualificazione energetica consistente nell’isolamento termico a cappotto dell’edificio, incaricando uno dei condòmini a gestire i contratti di appalto, a effettuare i pagamenti e ogni altro adempimento connesso.
Le opere, unitamente ad altri interventi trainati realizzati nelle unità a destinazione abitativa di proprietà esclusiva dei singoli condòmini, avrebbero consentito di raggiungere il doppio salto di classe energetica richiesto per l’accesso alle agevolazioni statali, come previsto dall’art. 119 del cosiddetto Decreto Rilancio (D.l n. 34/2020).
La Cila relativa agli interventi era stata presentata regolarmente in data 25 novembre 2022, soddisfando così le condizioni per la fruizione del beneficio nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.
I pagamenti dei lavori venivano effettuati mediante bonifici bancari disposti tramite home banking in data 30 dicembre 2023.
Le contabili bancarie riportavano come “data di inserimento” il 30 dicembre 2023, come “data di esecuzione” il 2 gennaio 2024 e “data valuta” il 3 gennaio 2024.
Il quesito riguardava pertanto il corretto anno di imputazione della spesa: in particolare, se essa doveva considerarsi sostenuta nel 2023 o nel 2024.
Superbonus 110% lavori 2023: la risposta dell’Agenzia delle Entrate
Nella risposta fornita, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto richiamato le norme legislative applicabili alla questione.
Nello specifico, il decreto Aiuti-quater (D.l. n. 176/2022) ha stabilito che il Superbonus spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e del 90% per quelle sostenute nell’anno 2023 relativamente a interventi – compresi quelli di demolizione e ricostruzione – effettuati dai condomìni.
L’art. 1, comma 894, della l. n.197/2022, ha invece dettato i casi in cui anche per le spese sostenute nel 2023 il Superbonus continua a spettare nella misura del 110%.
Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica, occorre fare riferimento, per le persone fisiche, gli esercenti, i professionisti e gli enti non commerciali, al criterio per cassa (circolare n. 24/E del 2020).
Com’è noto, il principio di cassa prevede che le transazioni economiche debbano essere contabilizzate sulla base del flusso di cassa effettivo, ossia in base al momento in cui il denaro viene effettivamente incassato o pagato.
A questo proposito, con riferimento alla deducibilità dei costi sostenuti da un professionista mediante pagamenti effettuati con bonifico bancario, la stessa Agenzia delle Entrate ha più volte affermato in passato che, in applicazione del principio di cassa, il momento rilevante ai fini dell’effettuazione del bonifico è quello in cui il professionista effettua l’ordine di pagamento alla banca.
Pertanto, in applicazione del principio di cassa, nel caso di pagamento con bonifico bancario, la spesa si considera sostenuta nel momento stesso in cui viene dato ordine di pagamento alla banca, non rilevando il momento, diverso e successivo, in cui avviene l’addebito sul conto corrente dell’ordinante.
Nel caso di specie, il bonifico era stato ordinato nel 2023 (30 dicembre); pertanto, il condominio può accedere al Superbonus nella misura del 110%, avendo sostenuto le spese per gli interventi di riqualificazione energetica entro il 31 dicembre 2023.
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