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mercoledì 27 dicembre 2023


FRINGE BENEFIT E PRESTITI AI DIPENDENTI: CAMBIANO LE MODALITÀ DI CALCOLO

Di assoluto rilievo, per datori di lavoro e dipendenti, risulta essere la modifica apportata, dall’art. 3, commi 3-bis e 3-ter della Legge n. 191/2023 di conversione del D.L. n. 145/2023 (c.d. Decreto Anticipi), all’art. 51, comma 4, lett. b) del TUIR, che contiene la regola di quantificazione del fringe benefit connesso alla concessione di prestiti ai lavoratori.

In base al principio di onnicomprensività, sancito dal comma 1, art. 51 del TUIR, costituiscono reddito imponibile sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti. Per la quantificazione del valore corrispondente ai finanziamenti concessi ai lavoratori, si fa riferimento al beneficio sugli interessi del finanziamento stesso quantificato ai sensi dell’art. 51, comma 4, lett. b) del TUIR.

Tale beneficio:

• fino al periodo d’imposta 2022, è stato calcolato in misura pari al 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sul finanziamento. In formula, il beneficio era dato da

[(interessi al TUR al 31.12 di ciascun anno – interessi al tasso applicato dal datore) x 50%]

• a decorrere dal periodo d’imposta 2023, a seguito delle modifiche apportate all’art. 51, comma 4, lett. b) del TUIR dalla Legge n. 191/2023, deve essere calcolato in misura pari al

“(…) 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato (…)” sul finanziamento.

In formula, il beneficio è, dunque, dato da

– per i prestiti a tasso variabile: [(interessi al TUR alla data di scadenza di ciascuna rata – interessi al tasso applicato dal datore) x 50%] mentre

– per i prestiti a tasso fisso: [(interessi al TUR alla data di concessione del prestito – interessi al tasso applicato dal datore) x 50%].

Va evidenziato che le nuove regole introdotte dalla legge di conversione del Decreto Anticipi non modificano il meccanismo generale di calcolo del fringe benefit che rimane ancorato al beneficio sugli interessi del finanziamento. Si continua, infatti, a considerare il 50% della differenza tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento (TUR) e gli interessi calcolati al tasso applicato al dipendente.

Ciò che cambia è il momento di rilevazione della misura del tasso ufficiale di riferimento da utilizzare ai fini del calcolo. A decorrere dal periodo d’imposta 2023, infatti, occorre distinguere tra

• finanziamenti concessi al lavoratore a tasso variabile, in relazione ai quali il calcolo del fringe benefit considera il TUR vigente alla data di scadenza di ciascuna rata di restituzione del finanziamento e

• finanziamenti concessi al lavoratore a tasso fisso, per i quali il calcolo del fringe benefit avviene sulla base del TUR vigente alla data in cui il contratto viene stipulato.

In base alla regola previgente, il datore di lavoro calcolava il benefit connesso al finanziamento, al momento del pagamento di ciascuna rata da parte del lavoratore, confrontando il tasso effettivamente applicato al finanziamento con il tasso ufficiale di riferimento in vigore alla fine dell’anno precedente (di fatto, si effettuava un calcolo provvisorio), per poi eseguire il conguaglio alla fine dell’anno sulla base del tasso ufficiale di riferimento in vigore al termine del periodo d’imposta. Tale regola, nell’attuale contesto caratterizzato da tassi crescenti (il TUR a dicembre 2022 era pari al 2,50% e nel corso del 2023 è arrivato al 4,50%), ha prodotto effetti distorsivi a svantaggio del lavoratore, specie nel 2023, anche a fronte di un limite di esenzione dei fringe benefit (al cui raggiungimento concorre anche il fringe benenfit generato dai finanziamenti al lavoratore) fortemente differenziato tra lavoratori con figli fiscalmente a carico (limite fissato in euro 3.000) e il resto della platea dei lavoratori (limite ordinario di euro 258,23). Al fine di risolvere la questione, si è optato per intervenire a livello strutturale modificando l’art. 51, comma 4, lettera b) del TUIR e, dunque, la modalità di determinazione del benefit conseguente ai finanziamenti concessi ai lavoratori.

Tali modifiche, come già evidenziato, decorrono dal periodo d’imposta 2023 e impongono ai datori di lavoro/sostituti d’imposta di effettuare il conguaglio delle maggiori ritenute operate nei mesi pregressi, al fine di eliminare gli effetti distorsivi emersi nell’anno in corso.

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