Il Tar Sicilia di Palermo ha accolto il ricorso di una società agricola di Polizzi Generosa ed annullato il diniego espresso dalla Soprintendenza di Palermo, condannandola alle refusione delle spese di lite in solido con l’Assessorato regionale Beni Culturali e Identità Siciliana
Nonostante il Comune di Polizzi Generosa (in cui ricade l’impianto) fosse favorevole al progetto, la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo aveva emesso un provvedimento di diniego, motivandolo con la sua prossimità al Parco delle Madonie e con il rispetto del principio di salvaguardia, conservazione e valorizzazione del paesaggio e delle sue componenti ambientali e culturali
Il caso
La società agricola S. F & C. sas, proprietaria di alcuni terreni ricadenti nel Comune di Polizzi Generosa (PA), presentava al competente Sportello Unico per le Attività Produttive apposita istanza finalizzata all’ottenimento dei pareri preventivi per la realizzazione di un impianto agri-fotovoltaico.
A fronte di detta istanza, l’Ufficio tecnico del Comune di Polizzi Generosa rilasciava parere favorevole alla realizzazione del predetto progetto, mentre la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo negava il parere di propria competenza.
In particolare, la Soprintendenza assumeva che l’impianto in questione sarebbe ricaduto in un’area vincolata, in quanto limitrofa al Parco delle Madonie e in contrasto con gli aspetti di salvaguardia, conservazione e valorizzazione del paesaggio.
L’ordinanza cautelare del TAR
Avverso il diniego espresso dalla Soprintendenza di Palermo la società S. F. & C. sas, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, proponeva un ricorso giurisdizionale innanzi al TAR-Palermo, chiedendone, previa sospensione, l’annullamento.
In particolare, detti legali rilevano in giudizio che l’area in questione non risultava gravata da alcun vincolo e deducevano altresì che nei pressi del terreno della società ricorrente fossero già presenti diversi siti con destinazione industriale o comunque destinati ad attività produttive, circostanza questa che avrebbe reso il sito in questione imperativamente idoneo ad ospitare un impianto fotovoltaico ed ancor di più agri-fotovoltaico.
Con ordinanza del luglio 2023, condividendo le argomentazioni degli avvocati Rubino e Valenza, il TAR-Palermo ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla società ricorrente, ordinando alla Soprintendenza di Palermo il riesame dell’istanza, con particolare riferimento: a) alla destinazione urbanistica dell’area indicata dalla ricorrente; b) alla vicinanza con siti industriali.
Il giudizio di merito
Tuttavia, con provvedimento del dicembre 2023 la Soprintendenza di Palermo rigettava nuovamente l’istanza presentata dalla società S. F. & C. sas, la quale, sempre con il patrocinio degli avvocati Rubino e Valenza, proponeva impugnazione innanzi al TAR-Palermo, chiedendo l’annullamento del diniego opposto.
In giudizio, detti legali rilevavano sotto vari profili l’illegittimità dell’ulteriore provvedimento di diniego della Soprintendenza di Palermo, laddove il Comune di Polizzi Generosa aveva emesso un certificato di destinazione urbanistica sull’area interessata che consentiva la realizzazione dell’impianto, attestando altresì l’assenza di vincoli gravanti sull’area interessata dal progetto.
Inoltre, veniva evidenziato che l’impianto in questione non avrebbe arrecato alcun danno al paesaggio circostante, poiché si sarebbe trovato ad una distanza di più di 3 km da alcuni siti archeologici richiamati dalla Soprintendenza di Palermo nel provvedimento di rigetto.
La sentenza TAR
Ebbene, con sentenza del 04.11.2024, condividendo le argomentazioni difensive degli avvocati Rubino e Valenza, il TAR-Palermo ha accolto il ricorso proposto dalla società ricorrente e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento impugnato, osservando che il diniego espresso dalla Soprintendenza di Palermo si sarebbe dovuto considerare, assolutamente generico ed in contrasto con il principio di leale collaborazione, in quanto non sarebbe stato possibile, nel caso di specie, emettere un diniego all’intervento edilizio, senza indicare al proponente le possibili soluzioni edificatorie assentibili. In più, la Soprintendenza non aveva né rispettato gli incombenti istruttori ordinati con l’ordinanza cautelare, né aveva dato prova dell’esistenza dell’asserito vincolo paesaggistico.
Inoltre, in virtù del principio della soccombenza il TAR- Palermo ha condannato la Soprintendenza di Palermo in solido con l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, alla refusione delle spese di lite in favore della società agricola ricorrente.
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