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Con provvedimento del 26 gennaio 2023 (testo in calce) il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia ha fornito chiarimenti sulla normativa attualmente applicabile in tema di modalità di deposito dell’atto di impugnazione in virtù del peculiare regime intertemporale dettato dalla Riforma Cartabia.

La norma oggetto di chiarimento è l’art. 582 c.p.p., come modificato dall’art. 33, comma 1 lett. e), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il quale recepisce la regola generale dell’obbligatorietà del deposito telematico introdotta dall’art. 111-bis c.p.p., statuendo al comma 1-bis, che (solo) le parti private possano anche depositare l’atto di impugnazione in forma di documento analogico nella cancelleria del giudice.

L’intervenuta abrogazione degli artt. 582, comma 2 c.p.p. e 583 c.p.p. (disposta dall’art. 98, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 150/2022) esclude, inoltre, che l’atto di impugnazione possa essere presentato presso la cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui le parti private o i difensori si trovano, ove diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento impugnato ovvero a mezzo telegramma o raccomandata. Così come è esclusa la possibilità di depositare l’atto di impugnazione presso l’agente consolare all’estero.

Orbene, i problemi interpretativi e la necessità di tale intervento chiarificatore sono stati posti dal peculiare regime intertemporale dettato dalla riforma.

L’art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 ha, infatti, differito l’entrata in vigore delle disposizioni introdotte con il nuovo art. 582 c.p.p. in materia di deposito dell’impugnazione, fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento che dovrà essere adottato con decreto ministeriale entro il 31 dicembre 2023 per disciplinare le regole tecniche del processo penale telematico.

eBook – Riforma Cartabia, a cura di Eusebi Luciano, Marandola Antonella, Pelissero Marco, Ed. IPSOA. La pubblicazione è aggiornata con le nuove previsioni e le modifiche al regime transitorio apportate dal D.L. n. 162/2022 convertito con modificazioni dalla L. n. 199/2022.
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Ciò significa che, sino alla scadenza del termine indicato all’art. 87, continuerà ad applicarsi la disciplina dettata dall’art. 582, comma 1 – nella formulazione previgente alla riforma – secondo la quale tutte le parti (e non solo quelle private) potranno depositare l’atto di impugnazione – personalmente o a mezzo incaricato- presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.

Per quanto concerne il deposito via PEC dell’atto di impugnazione, l’art. 87 bis, introdotto dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, consente il deposito dell’atto di impugnazione con valore legale mediante invio con posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, sulla falsariga di quanto già previsto dalla normativa emergenziale, ma limita le cause di inammissibilità della impugnazione per via telematica rispetto a quelle già previste dall’art. 24 d.l. 137/2020: non sono infatti menzionate, tra le cause di inammissibilità né l’invio della pec da un indirizzo di posta elettronica certificata non intestato al difensore né la mancanza di sottoscrizione digitale del difensore (per attestazione di conformità all’originale) sulle copie informatiche degli allegati (già espressamente previste, invece, dalla normativa emergenziale.

Infine, l’art. 87, comma 6, secondo e terzo periodo, come introdotti dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto-legge n. 162 del 2022, prevede che fino a quando non entrerà in vigore la nuova formulazione dell’art. 582 c.p.p. “le parti private possono presentare l’atto di impugnazione davanti a un agente consolare all’estero. In tal caso, l’atto è immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato”.

In conclusione, sino al momento in cui entrerà in vigore la nuova disciplina sul deposito telematico dell’atto di impugnazione di cui al nuovo testo dell’art. 582 c.p.p., l’atto di impugnazione potrà essere depositato con le seguenti modalità:

  • da tutte le parti processuali, in forma di documento analogico (cioè in cartaceo) nella cancelleria dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato;
  • dalle sole parti private che si trovino all’estero davanti ad un agente consolare all’estero;
  • dai difensori, alternativamente in forma di documento analogico (cioè in cartaceo) presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, oppure a mezzo pec ai sensi e con le modalità descritte dall’art. 87- bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

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