Basta con la paura delle tasse, è vero che esistono e non possono essere debellate come la peste, ma c’è una news allettante. Sulla donazione indiretta possono gravare meno sulla tasche dei contribuenti!
Addio stress da tassazione, perché la donazione indiretta diventa oggi un giochetto da ragazzi! Che le imposte siano l’incubo degli italiani, non fa specie, ma sapere che c’è anche solo un barlume di speranza, ravviva anche i più disperati. È vero che chi vive di speranza, “disperato muore”, ma questa volta, annessa al sentimento, c’è davvero una soluzione che potrebbe essere la svolta dei contribuenti. Paura di rimanere senza risparmi? Con queste mosse, niente spaventa più!
Cos’è la donazione indiretta? Un caso analizzato, può aiutare a comprendere la natura e la gestione della tematica in questione. Si tratta di atti che dal punto di vista economico, ne producono tutti gli effetti, ma non pone in essere la stipula di un contratto giuridico. A quali attività si fa riferimento?
Potrebbe trattarsi dell’accollo del mutuo di un’altra persona, ma anche del gesto dei genitori di donare dei soldi ai figli. Per quanto la relazione possa sembrare generosa e naturale, non è priva di tassazioni anche se si tratta del legame di sangue più stretto che ci sia!
Ma cosa accade fiscalmente ai soldi donati? Ed è qui che la normativa diventa “spaventosa”, specie per chi non si è mai posto il problema. Le tassazioni non mancano, ma proprio in virtù dell’esistenza di questo gesto, si può trovare un modo per permettere con più facilità di consolidare l’opportunità in questione.
Donazione indiretta come un gioco da ragazzi: le tasse diventano innocue!
In poche parole, si può essere soggetti a meno tasse, ma bisogna attuare le mosse giuste. Specie nei casi più rari, ma comunque esistenti, come quello di donare soldi a figli residenti all’Estero. È l’articolo 769 del Codice Civile a disciplinare la donazione indiretta, la quale come già detto produce effetti economici, e il soggetto che ottiene la somma in denaro ne assume pieno diritto o comunque potrebbe trattarla come un’obbligazione a tutti gli effetti. Entra in gioco il modico valore, e non solo.
Secondo la normativa, l’articolo 782 del C.C., una donazione va sempre redatta con atto pubblico dinnanzi un notaio. Ma è quando subentra il modico valore, secondo l’articolo 783 del C.C. che questa situazione non è necessaria, ed è proprio il caso del dare i soldi ai propri figli. Ma che vuol dire? Che ciò sussiste in virtù di un parametro oggettivo, quanto vale il bene economicamente,. E per quello soggettivo, cioè a quanto ammonta il patrimonio di chi dona.
Generalmente, le donazioni non sono soggette ad IRPEF, quindi non va poste nel 730. Meglio è che ci sia sempre la tracciabilità, cioè transazioni con bonifici e la massima trasparenza. Nello specifico, le donazioni di modico valore non sono tassabili. Cosa succede? Che in virtù della condizione di “impoverimento” del donante con l’arricchimento del ricevente, non è necessario né tassare né stipulare un contratto o atto notarile pubblico.
Tuttavia, ci sono casistiche specifiche che però prevedono la tassazione anche in questo caso. Avviene quando le parti decidono di registrare la liberalità indiretta. Quindi, si applicano le aliquote ordinarie della donazione. Anche nelle situazioni di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria o per l’assoggettamento ad imposta di donazione, ma poiché è predisposto dalla legge e solo per la presenza alcuni requisiti.
Ma quando l’ADE, l’Agenzia delle Entrate fa i suoi accertamenti, la tassazione è con l’imposta all’8%, e ciò va al di là del rapporto con il beneficiario, mantenendo la funziona sanzionatoria della normativa. Quindi, se c’è una registrazione volontaria si sconta al 4%, 6% o 8%. Ma se l’accertamento è fatto per effetto della dichiarazione posta dall’interessato quando controlla altri tributi, si applica l’aliquota più alta. È con questo giochetto, poco noto, che si può avere una tassazione molto più bassa!
Al di là di tutte le situazioni analizzate, le liberalità indirette non sono tassabili, e ciò è confermato dalla sentenza n. 7442 del 2024 della Corte di Cassazione. Infine, nel caso della donazione all’Estero è l’articolo n. 2 che prevede che la tassa sia dovuta per tutti i beni e i diritti trasferiti. Ma nel caso in cui la donazione fosse avvenuta prima del trasferimento, l’aliquota viene applicata limitatamente a beni e diritti esistenti, perché se il donante è fiscalmente residente in Italia, pure se quanto possiede si trova all’Estero, comunque subisce la tassazione italiana.
In questo caso, meglio registrare l’atto di donazione, perché è una tutela e può essere garanzia di risparmio. Il genitore che dona al figlio all’Estero dei soldi, deve soddisfare tutte le formalità previste con un atto pubblico notarile. Altrimenti, guai per entrambi, poiché le stesse autorità straniere potrebbero trovare redditi non dichiarati, e quindi è meglio trascrivere tutto per non risultare dei “truffatori” del fisco.
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