Il sistema normativo in ambito edilizio e urbanistico necessita
di una revisione complessiva e radicale, non più
procrastinabile e non curabile con interventi legislativi
parziali.
Decreto Salva Casa: per i tecnici sia il punto di partenza di
una revisione complessiva
A ribadirlo in un comunicato congiunto sono il CNI, il CNAPPC e
il CNGeGL sottolineando come, a fronte del corpus
urbanistico-giuridico, risultante da una lunga e controversa serie
di atti di diverso rango e di diversa impostazione, tra cui il
“Salva Casa” (D.L. n.
69/2024) di prossima conversione in legge, il
Legislatore, così come i professionisti tecnici,
siano costretto a complessi e parziali esercizi interpretativi
per coniugare norme ormai ottuagenarie e Normative Nazionali /
Regionali che, a partire dalla legge n. 1150/1942 si sono
affastellate nei decenni, rendendo sempre più incerta la
materia del Governo del Territorio, materia che
dovrebbe invece avere capacità di visione e indirizzo delle
trasformazioni urbane ed edilizie.
Norme che rincorrono a posteriori l’evoluzione delle città e dei
territori invece di gestirli e lo stato di materia concorrente
Stato/Regioni, introdotta dal 2001, ha ulteriormente confuso il
panorama del Diritto urbanistico, mancando una Legge Nazionale di
principi che avrebbe dovuto indirizzare le diverse Norme Regionali
e locali.
Da qui la necessità di riformare il sistema di norme in materia
di edilizia e urbanistica, un’attività ormai non più differibile
per poter rispondere alle esigenze di semplificazione e
razionalizzazione finalizzate a supportare e facilitare la
crescita ed un futuro sostenibile per il nostro Paese e gli
obiettivi di pianificazione volti al recupero del patrimonio
edilizio esistente, alla riduzione del consumo di suolo, alla
rigenerazione urbana, alla sostenibilità ambientale delle
costruzioni, all’efficientamento energetico ed alla sicurezza,
resistenza, affidabilità degli edifici.
Secondo i tecnici “La filiera delle costruzioni e con essa
tutti gli operatori coinvolti, siano essi Professionisti, Imprese,
Amministrazioni pubbliche, deve poter operare con certezze del
Diritto, di tempi, di procedure e tuttavia, poiché queste ultime
risultano sempre più incerte, spesso si trova immobilizzata da
controverse interpretazioni, senza poter attuare interventi in
città che potrebbero rappresentare eccellenze e su mercati che
chiederebbero internazionalizzazione e standardizzazione di
processi. Su questo fronte, le interpretazioni prettamente
giuridiche, benché dovute, non aiutano a elevare l’efficienza del
sistema che chiede, invece, una rinnovata capacità di innovazione e
utilizzo di nuove categorie culturali che devono andare di pari
passo con l’evoluzione delle nostre città”.
DL Salva Casa: gli emendamenti proposti dai tecnici
Scendendo nel dettaglio, il Consiglio Nazionale Architetti PPC,
il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e il Consiglio nazionale dei
Geometri e GL, con riferimento al D.L. 69/2024 “Salva Casa” in sede
di approvazione parlamentare chiedono al Legislatore che:
- a) sia modificato il nuovo art. 34-ter laddove è prevista
la procedura in cui il Tecnico incaricato sopperisca con propria
dichiarazione all’acclarata impossibilità documentaria degli
interventi; si ritiene trattarsi di un affidamento improprio ai
Professionisti tecnici considerato che la materia dei diritti
giuridici esula in parte dalle competenze professionali. La
dichiarazione dell’epoca dell’intervento, in assenza documentazione
certa, non può che rimanere in capo alla proprietà o al
responsabile dello stesso, poiché il solo a potere disporre di
elementi conoscitivi. - b) quanto previsto dall’Art. 1-bis, comma 2: “Gli
interventi realizzati o assentiti fino alla data di entrata in
vigore della presente disposizione in deroga al requisito non
preceduti dall’approvazione preventiva di un piano
particolareggiato o di lottizzazione convenzionata di cui
all’articolo 41-quinquies, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n.
1150 e all’articolo 8 del decreto interministeriale 2 aprile 1968,
n. 1444, ad eccezione di quelli per i quali sia stata disposta la
demolizione o riduzione in pristino con provvedimento definitivo,
sono considerati conformi alla disciplina urbanistica, nel rispetto
delle condizioni di cui al comma 3, nei casi di:- edificazione di nuovi immobili su singoli lotti ricadenti
in ambiti edificati e urbanizzati; - sostituzione di edifici esistenti in ambiti caratterizzati
da una struttura urbana definita e urbanizzata; - interventi su edifici esistenti in ambiti
caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata che
determinino la creazione di altezze e volumi eccedenti i limiti
massimi previsti dall’articolo 41-quinquies, comma 6, della legge
17 agosto 1942, n. 1150, ferma restando l’osservanza della
normativa tecnica delle costruzioni.”
- edificazione di nuovi immobili su singoli lotti ricadenti
sia da intendere come un’autentica interpretazione tra i
dispositivi delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici
vigenti e le normative nazionali al fine di rimuovere l’incertezza
e le potenziali contraddizioni tra Norme di diverso rango. Uno
Stato di Diritto garantisce che ogni Norma di legge, se vigente, è
utilizzabile pertanto i Professionisti tecnici, operano nel
rispetto delle Normative vigenti e dei Titoli abilitativi ottenuti.
Tenuto conto dell’interpretazione presente nel comma 2 “sono
considerati conformi alla disciplina urbanistica” si chiede altresì
l’eliminazione del riferimento temporale presente nel medesimo
comma “assentiti fino alla data di entrata in vigore della presente
disposizione”;
- c) per evitare ulteriore indeterminatezza, in considerazione
della previsione contenuta nel comma 2, venga stralciato quanto
previsto dal comma 1 dell’Art. 1-bis.
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