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La mera notificazione del decreto ingiuntivo non consente il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell’ingiunto. Occorre infatti che quest’ultimo sia messo in condizione di conoscere e valutare la prova scritta posta a fondamento del ricorso, che resta allegata al fascicolo della fase monitoria, depositato in cancelleria.

Ne consegue che in caso di erronea trasmissione del fascicolo ad altro ufficio, estraneo al procedimento, il termine per proporre opposizione deve necessariamente slittare, facendolo coincidere con l’effettiva conoscibilità dei documenti contenuti nel fascicolo per effetto del suo riavvenuto deposito.

Lo ha affermato la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 4448, depositata il 20 febbraio scorso (testo in calce).

Sommario

Il caso

Un’impresa edile otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di un privato, che proponeva opposizione.

Malgrado l’eccezione pregiudiziale di tardività sollevata dalla ditta, l’opposizione veniva accolta, con conseguente revoca del decreto.

A seguito dell’appello proposto dall’impresa, il Tribunale di Ivrea accoglieva il gravame, ritenendo fondata l’eccezione di tardività dell’opposizione a suo tempo sollevata e riproposta.

Non trovava invece accoglimento il rilievo di parte debitrice, che riferiva di non avere potuto agire nei termini vista l’impossibilità di visionare il fascicolo monitorio, erroneamente inviato all’Agenzia delle Entrate da parte della Cancelleria e restituito solo allo spirare del termine previsto per proporre opposizione.

Sul punto il Tribunale obiettava che la documentazione oggetto di ricorso era (o avrebbe dovuto esser) già nota al debitore, in quanto allegata ad una diffida stragiudiziale; non poteva quindi applicarsi il “rimedio” di rimessione in termini di cui all’art. 153 c.p.c., che peraltro non era stato neppure invocato dall’ingiunto.

La vicenda giungeva quindi dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

La previsione dell’art. 650 c.p.c.

La Corte condivide la doglianza del ricorrente.

Osservando infatti che l’oggettiva impossibilità di esaminare il fascicolo monitorio, per fatto ad esso non imputabile all’ingiunto, integra un’ipotesi di caso fortuito e legittima l’ammissibilità dell’opposizione proposta oltre i termini al fine di salvaguardare il diritto di difesa.

Nell’argomentare in tal senso gli Ermellini muovono dalla pronuncia (sent. n. 120 del 1976) con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 650, primo comma c.p.c., nella parte in cui non consente l’opposizione tardiva all’ingiunto che, pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non ha potuto opporlo entro il termine per circostanze riconducibili al caso fortuito o alla forza maggiore.

La posizione della Consulta rispecchia peraltro una risalente pronuncia di legittimità, secondo cui l’opposizione tardiva è ammissibile se l’ingiunto non ha avuto “tempestiva conoscenza” del decreto ingiuntivo (in tal senso Cass. n. 13132/1995).

Gli Ermellini e i giudici costituzionali concordano quindi nel ritenere ammissibile l’opposizione a decreto ingiuntivo, anche se proposta oltre il termine, non solo se l’ingiunto dà prova di mancata conoscenza del decreto, (ad esempio per effetto di una irregolarità di notifica o di ipotesi riconducibili al caso fortuito o alla forza maggiore) ma anche se dimostra una conoscenza “non tempestiva”, ossia di aver acquisito cognizione del decreto solo quando il termine di quaranta giorni era ormai decorso.

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La necessaria conoscenza (e valutazione) della “prova scritta” da parte dell’ingiunto

In relazione al caso di specie il Collegio osserva che, a prescindere da precedenti messe in mora inoltrate al debitore, la mera notificazione del decreto ingiuntivo non era sufficiente a consentirgli di esercitare a pieno il suo diritto di difesa.

A tal fine occorre infatti che l’ingiunto possa conoscere e valutare adeguatamente la prova scritta posta a fondamento del decreto, decidendo se proporre o meno opposizione e, in caso positivo, su quali argomenti fondarla.

Posto che detta prova è allegata al fascicolo monitorio, che rimane depositato in cancelleria, il fatto che il fascicolo fosse stato erroneamente trasmesso ad un ufficio estraneo al procedimento, prima che scadesse il termine per l’opposizione, integra l’ipotesi del caso fortuito di cui all’art. 650, primo comma c.p.c., così come integrato dalla citata sentenza n. 120/1976 della Corte Costituzionale.

Si tratta infatti di un evento imputabile all’attività di terzi, oggettivamente al di fuori dell’ordinaria prevedibilità e certo non riconducibile soggettivamente all’opponente, cui doveva necessariamente conseguire lo slittamento del termine di cui all’art. 641 c.p.c., facendolo coincidere con la “recuperata (ed effettiva)” conoscibilità dei documenti per effetto del riavvenuto deposito del fascicolo.

Conclusioni

Muovendo da tali considerazioni la Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale di Ivrea in diversa composizione, affinché provveda in conformità al seguente principio di diritto:

“deve ritenersi ammissibile l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo di cui all’art. 650 c.p.c., allorquando – per causa riconducibile ad un evento oggettivo e non prevedibile, successivo all’emissione del decreto monitorio, integrante un caso fortuito (nella fattispecie l’invio, per un mero disguido della cancelleria, del fascicolo monitorio ad un altro ufficio prima della scadenza del termine previsto dall’art. 641 c.p.c., comma 1, con la sua successiva restituzione oltre detto termine), secondo la portata assunta dalla citata norma a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 1976 – l’ingiunto non abbia potuto avere conoscenza, senza sua colpa, entro il citato termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo dei documenti contenuti nel fascicolo monitorio (posti a fondamento del ricorso ex art. 633 c.p.c., e da restare depositati in cancelleria, unitamente all’originale del ricorso e dell’emesso decreto), così rimanendo impedita l’esercitabilità del suo pieno ed effettivo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, ai fini della proposizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo”.

CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N. 4448/2020 >> SCARICA IL TESTO PDF

 

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