Tra categorie funzionali differenti, rilevante o non rilevante,
con o senza opere e leggi regionali, il cambio di destinazione
d’uso degli immobili è da sempre stato un tema molto delicato che
ha generato (come spesso accade quando si parla di d.P.R. n.
380/2001) ricorsi e interventi della giustizia amministrativa.
Cambio di destinazione d’uso e Decreto Salva Casa
Proprio per questo non stupisce che l’art. 23-ter (Mutamento
d’uso urbanisticamente rilevante) sia tra quelli più modificati dal
pacchetto di semplificazioni contenute nel Decreto Salva Casa di
prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Preliminarmente, per provare a comprendere la ratio di queste
modifiche, è opportuno visualizzare il testo a fronte dell’art.
23-ter con la versione vigente e quella che (probabilmente) sarà
modificata dal nuovo Decreto Legge.
Testo Vigente
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Testo modificato dal Decreto Salva Casa
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Art. 23-ter – Mutamento d’uso urbanisticamente
rilevante
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Art. 23-ter – Mutamento d’uso urbanisticamente
rilevante
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1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali,
costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma
di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa
da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di
opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione
dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa
categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale.
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identico
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1-bis. Il mutamento della destinazione d’uso della
singola unità immobiliare senza opere all’interno della stessa
categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle
normative di settore, ferma restando la possibilità per gli
strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche
condizioni.
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1-ter. Sono altresì sempre ammessi il mutamento di
destinazione d’uso senza opere tra le categorie funzionali di cui
al comma 1, lettere a), a-bis), b) e c) di una singola unità
immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C)
di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici
2 aprile 1968, n. 1444, nel rispetto delle condizioni di cui al
comma 1-quater e delle normative di settore e ferma restando la
possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare
specifiche condizioni.
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1-quater. Per le singole unità immobiliari, il mutamento
di destinazione d’uso di cui al comma 1-ter è sempre consentito,
ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici
comunali di fissare specifiche condizioni, qualora il mutamento sia
finalizzato alla forma di utilizzo dell’unità immobiliare conforme
a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti
nell’immobile. Il mutamento non è assoggettato all’obbligo di
reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale
previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444 e dalle disposizioni di legge regionale, né al
vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi previsto
dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. Per le unità immobiliari poste
al primo piano fuori terra il passaggio alla destinazione
residenziale è ammesso nei soli casi espressamente previsti dal
piano urbanistico e dal regolamento edilizio.
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1-quinquies. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il
mutamento di destinazione d’uso è soggetto alla segnalazione
certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241, ferme restando le leggi regionali più
favorevoli. Restano ferme le disposizioni del presente testo unico
nel caso in cui siano previste opere edilizie
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2. La destinazione d’uso dell’immobile o dell’unità immobiliare
è quella stabilita dalla documentazione di cui all’articolo 9-bis,
comma 1-bis.
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identico
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3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di
cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua
entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione
diretta le disposizioni del presente articolo. Salva diversa
previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti
urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d’uso
all’interno della stessa categoria funzionale è sempre
consentito.
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3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di
cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua
entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione
diretta le disposizioni del presente articolo. Salva diversa
previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti
urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d’uso
di un intero immobile all’interno della stessa
categoria funzionale è sempre consentito.
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Analizziamo adesso ogni singola modifica.
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