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Sono state recentemente pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia le domande e le risposte più frequenti (FAQ) riguardanti l’Albo dei gestori della crisi ed insolvenza delle imprese aggiornate al 26 gennaio 2023 (testo in calce).

È possibile accedere alla sezione dedicata alle FAQ direttamente dalla home page del sito del Ministero (www.giustizia.it), seguendo il seguente percorso: Home / Come fare per / Elenchi e Registri / Gestori della crisi d’impresa – Albo – Iscrizione / FAQ.

Si riportano ivi di seguito le risposte più significative in merito alle questioni ritenute di maggiore interesse per i professionisti e gli operatori del settore interessati alla materia della gestione della crisi d’impresa.

1. Albo e modalità di presentazione della domanda

La Sezione A delle FAQ fornisce risposte in merito ai seguenti argomenti: cosa è ed a cosa serve l’Albo, le fonti normative di riferimento, le modalità di presentazione delle richieste di iscrizione, la validità delle domande presentate prima del 05.01.2023, il termine a partire dal quale sarà possibile consultare l’Albo.

È stato in particolare precisato che le domande di iscrizione possono essere presentate esclusivamente in via telematica attraverso l’apposito portale “Albo dei gestori della crisi d’impresa” accessibile a partire dal 05.01.2023 tramite il sito del Ministero della Giustizia.

Per tale motivo non sono ritenute valide le domande di iscrizione trasmess in data antecedente mediante posta ordinaria, e-mail, PEC o protocollo.

Tali domande non attribuiscono peraltro neppure una precedenza nell’esame delle richieste di iscrizione inviate attraverso il portale telematico con decorrenza dal 05.01.2023.

Il Ministero ha inoltre chiarito che l’Albo sarà consultabile al pubblico ed agli uffici giudiziari a partire dal 01.04.2023.

2. Requisiti di iscrizione all’Albo

La Sezione B delle FAQ fornisce indicazioni circa i requisiti di iscrizione all’Albo dei gestori della crisi d’impresa.

Si tratta dei requisiti professionali, formativi e di onorabilità.

L’iscrizione è infatti consentita agli avvocati, ai commercialisti ed esperti contabili, ai consulenti del lavoro che dimostrino altresì di aver assolto agli obblighi formativi prescritti per legge.

È altresì ammessa l’iscrizione a:

  • studi professionali associati;
  • società tra professionisti;
  • coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o cooperative, a condizione che sia data prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale. 

3. Requisito della formazione iniziale

La Sezione C delle FAQ risponde ai quesiti riguardanti i requisiti della formazione iniziale.

Sono innanzitutto elencati gli enti che possono erogare i corsi di formazione obbligatori ai fini della presentazione della richiesta di iscrizione, vale a dire:

  • le università pubbliche o private;
  • le camere di commercio, il segretariato sociale e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e notai a condizione che siano organizzati in convenzione con una università.

Il Ministero ha inoltre indicato la durata ed il contenuto dei corsi di formazione.

È stato ricordato che la frequentazione di un corso di formazione iniziale di 40 ore è richiesta agli iscritti agli ordini professionali degli avvocati, commercialisti ed esperti contabili e notai.

La durata di 200 ore è invece unicamente riferita alla categoria di coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o cooperative (per questi ultimi è tuttavia prevista la possibilità di frequentare corsi di 40 ore se gli interessati sono iscritti ad uno degli ordini professionali sopra richiamati). 

È indispensabile che l’obbligo di formazione iniziale sia stato interamente assolto prima della presentazione della domanda di iscrizione.

Per quanto concerne i contenuti dei corsi di formazione, essi sono stati delineati dalla Scuola Superiore della Magistratura che ha adottato delle specifiche Linee Guida generali per la definizione dei programmi in forza di quanto previsto dall’art. 356, comma 2, quinto periodo del D.lgs. n. 14/2019.

Si ricorda a tale proposito che le Linee Guida generali non elaborano degli specifici programmi dei corsi ma individuano i punti concettuali generali su cui deve essere articolata la formazione, ovverosia:

  • il Codice della crisi e dell’insolvenza: struttura e finalità della riforma;
  • le tematiche giuridiche generali riguardanti la prededucibilità dei crediti;
  • le misure di allerta – l’approccio preventivo alla crisi d’impresa; gli indici e indicatori della crisi; l’allerta interna ed esterna; gli OCRI e la procedura di composizione assistita della crisi;
  • il procedimento unitario della crisi e l’accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza: Le impugnazioni. Le misure cautelari e protettive;
  • gli strumenti di regolazione della crisi / insolvenza (accordi in esecuzione di piani attestati; accordi di ristrutturazione dei debiti);
  • la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;
  • il concordato preventivo nella duplice connotazione giuridica ed aziendalistica;
  • i modelli di risanamento imprenditoriale;
  • la liquidazione giudiziale;
  • i profili penalistici del settore concorsuale;
  • la Direttiva UE/2019/1023 del 26 giugno 2019 sulla ristrutturazione e sull’insolvenza.

Con riferimento ai corsi di formazione iniziale successivi a luglio 2022, il Ministero ha precisato che i punti concettuali generali saranno aggiornati in ragione delle novità introdotte dal D.lgs. n. 83/2022 e tenuto conto dell’attuazione della Direttiva UE/2019/1023.

Il Ministero ha chiarito che possono in ogni caso presentare la domanda di iscrizione coloro che hanno frequentato i corsi di formazione erogati sino al mese di luglio 2022 a condizione che siano conformi alle Linee Guida generali della Scuola Superiore della Magistratura: il professionista interessato pertanto non è obbligato a dimostrare di essersi aggiornato alla riforma introdotta dal D.lgs. n. 82/2022.

L’iscrizione è consentita anche per chi ha frequentato corsi di formazione erogati a decorrere dal mese di luglio 2022 che, pur vertendo sulla riforma introdotta dal D.lgs. n. 82/2022, siano conformi alle Linee Guida generali adottati nel 2019 dalla Scuola Superiore della Magistratura.

È stato altresì precisato che non sono ritenuti validi ai fini dell’iscrizione:

  • i corsi aventi ad oggetto le materie di cui all’art. 4, comma 5, lett. b) del D.M. n. 202/2014 utili all’iscrizione quali gestori di organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento
  • i corsi vertenti sulle materie di cui al Decreto dirigenziale adottato dalla Direzione Generale Affari Interni del 28 settembre 2021 utili per l’iscrizione agli elenchi tenuti dalle Camere di Commercio per gli esperti indipendenti nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. 

Il requisito della formazione iniziale e l’adempimento degli ulteriori obblighi formativi (tirocinio) va inoltre documentato attraverso upload nell’apposita voce del portale riferita agli obblighi formativi.

La frequentazione ed il completamento dei corsi di formazione può essere infatti documentato mediante apposita certificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 2 e 4, del D.M. n. 75/2022 con cui dovranno essere specificati:

  • l’università erogatrice o gli enti erogatori e la sussistenza della convenzione;
  • la durata del corso ed il numero delle ore effettivamente frequentate;
  • la conformità del corso alle linee guida adottate nel 2019 dalla Scuola Superiore della Magistratura e l’eventuale aggiornamento alla riforma di cui al D.lgs. n. 83/2022;
  • la data di conseguimento dell’eventuale titolo finale o di conclusione del corso.

4. Il tirocinio

La Sezione D delle FAQ è dedicata alle domande riguardanti il tirocinio che rientra tra gli obblighi di formativi..

Il Ministero ha chiarito che il tirocinio deve avere una durata non inferiore a 6 mesi ed è obbligatorio per tutte le categorie di soggetti legittimati ad iscriversi all’Albo dei gestori della crisi d’impresa ivi compresi gli avvocati, i dottori commercialisti ed esperti contabili.

Il tirocinio va inoltre svolto presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari o nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell’organismo o del liquidatore.

Il tirocinio deve consentire l’acquisizione di competenze attraverso la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni.

È necessario che l’obbligo del tirocinio sia stato, anche in questo caso, interamente assolto prima della presentazione della domanda di iscrizione all’Albo. 

Come anticipato, è indispensabile documentare l’avvenuto adempimento del tirocinio mediante upload nell’apposita sezione del portale del Ministero riferito agli obblighi formativi di una certificazione o dichiarazione sostitutiva in cui vanno specificate le seguenti informazioni:

  • l’ente o gli enti ovvero il professionista o i professionisti presso i quali è stato svolto il tirocinio con specifica indicazione dell’incarico o degli incarichi ricevuti;
  • la durata non inferiore a 6 mesi e l’epoca del tirocinio (data inizio e fine);
  • l’attività a cui ha partecipato il tirocinante;
  • le specifiche competenze acquisite dal tirocinante. 

5. L’aggiornamento biennale

La Sezione E delle FAQ ha ad oggetto i quesiti riguardanti l’aggiornamento biennale necessario per la conservazione dell’iscrizione all’Albo dei gestori della crisi d’impresa.

L’aggiornamento deve essere infatti effettuato entro i 2 anni successivi alla data di iscrizione dell’interessato.

Secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 5, lett. d) del D.M. n. 202/2014 in combinato dispoto con l’art. 356, comma 2, del D.lgs. n. 14/2019, è infatti necessaria l’acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, della durata non inferiore a 40 ore, nell’ambito disciplinare della crisi d’impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore.

A differenza di quanto previsto per la formazione iniziale, il Ministero ha chiarito che l’aggiornamento biennale può essere erogato, oltre che dalle Università pubbliche o private, anche direttamente dagli ordini professionali (avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, notai) senza necessità di apposita convenzione.

Per quanto concerne le materie dei corsi, è precisato che l’aggiornamento biennale, a decorrere dal luglio 2022, deve avere ad oggetto non solo i punti concettuali generali di cui alle Linee Guida della Scuola Superiori della Magistratura, ma anche la riforma introdotta con il D.lgs. n. 83/2022 fatti salvi futuri aggiornamenti e riforme sopravvenute. 

È indispensabile anche in questo caso che venga comprovata l’avvenuta acquisizione dell’aggiornamento biennale. 

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6. Il requisito alternativo ai fini del primo popolamento

Nella Sezione F delle FAQ, il Ministero ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito al requisito alternativo ai fini del primo popolamento dell’Albo dei gestori della crisi. 

Si ricorda infatti che l’art. 356, comma 2, del D.lgs. n. 14/2019 dispone che ai fini del primo popolamento possono ottenere l’iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 358, comma 1, del decreto, i quali documentino di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore della disposizione, come curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali in almeno 2 procedure negli ultimi 4 anni.

Con riferimento al termine degli ultimi 4 anni, il Ministero ha chiarito che il periodo utile deve essere inderogabilmente collocato tra il 17.03.2015 ed il 16.03.2019, visto quanto disposto dall’art. 356 del D.lgs. n. 14/2019 (entrato in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14.02.2019).

È inoltre chiarito che il provvedimento di nomina a curatore fallimentare, commissario o liquidatore giudiziale deve essere intervenuto nel quadriennio.

Sono pertanto irrilevanti o comunque non utili:

  • le nomine conferite prima del quadriennio, ma comunicate dopo il 17.03.2015 e/o con incarico espletato nel quadriennio;
  • le nomine conferite prima del 16.03.2019, ma comunicate successivamente a tale data e/o con incarico espletato successivamente al quadriennio.

Per poter documentare il possesso del requisito alternativo, l’interessato deve fornire copia conforme dell’atto giudiziario di nomina, così come peraltro previsto dall’art. 4, comma 5, del D.M. 75/2022, con conseguente esclusione non solo di eventuali certificazioni, ma anche delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

7. Modalità di documentazione

La Sezione G delle FAQ risponde ai quesiti su come comprovare la conformità all’originale degli atti giudiziari di nomina e su come documentare i requisiti di iscrizione anche con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

La conformità degli atti giudiziari di nomina può essere attestata secondo le modalità previste dall’art. 16 -bis, comma 9 bis, della Legge n. 179/2021 (ed a partire dal 28.02.2023 in forza di quanto disposto dall’art. 196-octies, disp. att. c.p.c.) quando sono presenti in fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche relative a determinati procedimenti.

In forza di quanto disposto dall’art. 4, comma 4, del D.M. 75/2022, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di iscrizione può invece essere presentata ai sensi dell’art. 46 ed art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Si tratta dei requisiti guardanti:

  • l’iscrizione presso l’Albo professionale e la data di iscrizione;
  • l’assenza negli ultimi 5 anni di sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dagli ordinamenti professionali;
  • la regolarità dei crediti formativi professionali di cui agli obblighi previsti dal programma di formazione dell’ordine di riferimento;
  • le cariche ricoperte dai soggetti incaricati di amministrazione, direzione o controllo di società di capitali o cooperative solamente se non conferite con atti giudiziari,
  • la mancata apertura di una procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di società di capitali o cooperative oggetto di amministrazione, direzione o controllo da parte dei soggetti di cui all’art. 358, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 14/19;
  • l’assolvimento degli obblighi formativi (formazione iniziale e tirocinio).

8. Il contributo di iscrizione

La Sezione H delle FAQ fornisce chiarimenti in merito all’ammontare del contributo di iscrizione, alle modalità di versamento dell’importo ed alla possibilità di rimborso.

L’iscrizione è infatti subordinata al pagamento di un contributo fissato in € 150,00 che può essere versato a mezzo:

  • piattaforma Pago PA
  • bonifico bancario o postale
  • carte di debito, carte di credito o prepagate;
  • sistemi di pagamento con moneta elettronica;
  • conto corrente postale intestato alla Tesoreria dello Stato.

Il Ministero ha precisato che il contributo di iscrizione non è rimborsabile.

È tuttavia possibile presentare istanza di rimborso in caso di errore – quale il duplice versamento – inviando la richiesta via PEC ([email protected] (è necessario documentare il motivo dell’erroneo versamento).

9. Società tra professionisti e studi professionali associati

La Sezione I delle FAQ chiarisce infine che per le società tra professionisti è possibile dichiarare ed inserire all’atto di compilazione della domanda di iscrizione solamente i soci che soddisfano il requisito dell’iscrizione all’Albo professionale di appartenenza.

Per quanto concerne invece gli studi professionali associati, il requisito dell’iscrizione ad uno degli Albi deve essere posseduto da tutti i professionisti componenti dello studio.

È inoltre richiesto che i soggetti che desiderano iscriversi all’Albo dei gestori della crisi debbano soddisfare i requisiti formativi e di onorabilità ivi compresi i rappresentanti legali degli enti, i soci persone fisiche incaricabili quali responsabili della procedura e tutti gli associati.

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